Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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2) dichiarazione di un medico chirurgo, da cui risulti che il medesimo assume la direzione sanitaria del servizio, controfirmata dal richiedente l'autorizzazione; 3) elenco del personale sanitario (medici ed infermieri) e non sanitario (autisti, soccorritori), con l'indicazione dei titoli professionali posseduti, delle mansioni espletate e del tipo di rapporto d'impiego; 4) elenco degli automezzi adibiti al servizio e dei relativi dati di identificazione (targa e libretto di circolazione); 5) elenco del materiale sanitario e delle attrezzature fisse di assistenza cardiorespiratoria in dotazione di ciascun automezzo. 6) relazione descrittiva sulle caratteristiche organizzative dell'attività (tipo di attività che si intende svolgere, modalità di ricezione delle richieste e di coordinamento delle attività, descrizione delle attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali, dei mezzi e della biancheria, elenco delle attrezzature e materiali in sede fissa). Dovrà essere richiesta al Sindaco nuova autorizzazione in presenza di: sostituzione del Direttore Sanitario; integrazione o sostituzione di autoambulanze; trasferimento della sede di partenza e sosta delle autoambulanze; subentro nella titolarità e modifica della ragione sociale. L'autorizzazione sindacale viene rilasciata previo accertamento della idoneità dei servizi offerti, eseguita da parte del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. Le richieste di autorizzazione verranno vagliate sulla base delle seguenti prescrizioni: il servizio di trasporto infermi deve essere coordinato da un Direttore Sanitario, che ne è il diretto responsabile; durante il trasporto degli infermi devono essere contemporaneamente presenti nell'auto lettiga due operatori, compreso l'autista, di cui un addetto a compiti assistenziali, individuato dalla Direzione Sanitaria; ciascuna autoambulanza deve essere sottoposta a periodiche disinfezioni ordinarie e straordinarie, mensili o dopo il trasporto di malati infettivi - contagiosi; Il trasporto di infermi e infortunati si attua tramite autoveicoli a ciò specificamente abilitati dalla carta di circolazione. Le caratteristiche tecniche delle autoambulanze sono indicate, per le categorie di autoveicoli di cui alla lettera f)- autoveicoli per trasporti specifici – e g) – autoveicoli per uso speciale – del comma 1 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 285/1992, rispettivamente dal D.M. n. 553/1987 e dal D.M. n. 487/1997. Si applica per gli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati (auto ambulanze ) la normativa tecnica di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti del 7/12/1987 n. 553 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. n. 487/1997. 1.5.17 Vigilanza sulle farmacie Ai sensi della normativa vigente, l'Azienda Sanitaria assicura la vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie tramite il Servizio Farmaceutico ed il Servizio di Igiene Pubblica: ogni farmacia deve essere ispezionata almeno una volta ogni due anni dall'apposita Commissione prevista dalla sopracitata normativa 18

I locali destinati a farmacie devono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni di ordine e di pulizia. Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici. L'altezza degli ambienti di lavoro deve corrispondere alle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale. Nei locali di vendita lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad 1/3 della intera superficie (con un minimo di 20 mq). La farmacia deve disporre di un adeguato magazzino e di aperture atte ad assicurare costante e naturale aerazione ed una buona illuminazione naturale. Il tavolo di preparazione dei farmaci galenici deve essere dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato (possibilmente portato sopra il tetto dell' edificio). Il magazzino - deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali siano, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione del farmaco. Allo stesso fine la farmacia deve essere dotata di frigorifero ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale e successive modifiche, dotati di termometri di rilevazione della temperatura in continuo. Le farmacie sono tenute al pieno rispetto delle norme vigenti. Nel caso in cui siano state riscontrate violazioni, il titolare è diffidato dal Sindaco ad adottare le necessarie misure entro un termine rapportato alla situazione specifica. Decorso infruttuosamente tale termine, il Sindaco, su proposta dell' Azienda Sanitaria Provinciale, dichiara la decadenza dell'autorizzazione. Qualora, nel corso dell'ispezione, il personale di vigilanza dell'Azienda Sanitaria ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle, impartendo le opportune disposizioni al responsabile della farmacia ed assicurandosi della loro esecuzione; di tali provvedimenti, fermo restando ogni obbligo, darà tempestiva segnalazione al Sindaco e/o all'Autorità Giudiziaria secondo le rispettive competenze. Eventuali sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme nei confronti del titolare della farmacia sono adottate dal Sindaco, dietro segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza. Le farmacie di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione devono essere accessibili e prive di barriere architettoniche. 1.5.18 Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico chirurgici I depositi e i magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico chirurgici devono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurarne la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza. Detti depositi devono essere mantenuti in buone condizioni di ordine e pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostati che per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della farmacopea ufficiale e successive modifiche; devono essere, inoltre, dotati di termometri di rilevazione della temperatura in continuo. 19

2) <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> un me<strong>di</strong>co chirurgo, da cui risulti che il medesimo assume la <strong>di</strong>rezione<br />

sanitaria del servizio, controfirmata dal richiedente l'autorizzazione;<br />

3) elenco del personale sanitario (me<strong>di</strong>ci ed infermieri) e non sanitario (autisti,<br />

soccorritori), con l'in<strong>di</strong>cazione dei titoli professionali posseduti, delle mansioni espletate<br />

e del tipo <strong>di</strong> rapporto d'impiego;<br />

4) elenco degli automezzi a<strong>di</strong>biti al servizio e dei relativi dati <strong>di</strong> identificazione (targa e<br />

libretto <strong>di</strong> circolazione);<br />

5) elenco del materiale sanitario e delle attrezzature fisse <strong>di</strong> assistenza car<strong>di</strong>orespiratoria in<br />

dotazione <strong>di</strong> ciascun automezzo.<br />

6) relazione descrittiva sulle caratteristiche organizzative dell'attività (tipo <strong>di</strong> attività che si<br />

intende svolgere, modalità <strong>di</strong> ricezione delle richieste e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento delle attività,<br />

descrizione delle attrezzature per la pulizia e la <strong>di</strong>sinfezione dei locali, dei mezzi e della<br />

biancheria, elenco delle attrezzature e materiali in sede fissa).<br />

Dovrà essere richiesta al Sindaco nuova autorizzazione in presenza <strong>di</strong>:<br />

sostituzione del Direttore Sanitario;<br />

integrazione o sostituzione <strong>di</strong> autoambulanze;<br />

trasferimento della sede <strong>di</strong> partenza e sosta delle autoambulanze;<br />

subentro nella titolarità e mo<strong>di</strong>fica della ragione sociale.<br />

L'autorizzazione sindacale viene rilasciata previo accertamento della idoneità dei servizi offerti,<br />

eseguita da parte del Servizio <strong>di</strong> <strong>Igiene</strong> Pubblica competente per territorio.<br />

Le richieste <strong>di</strong> autorizzazione verranno vagliate sulla base delle seguenti prescrizioni:<br />

il servizio <strong>di</strong> trasporto infermi deve essere coor<strong>di</strong>nato da un Direttore Sanitario, che ne è<br />

il <strong>di</strong>retto responsabile;<br />

durante il trasporto degli infermi devono essere contemporaneamente presenti nell'auto<br />

lettiga due operatori, compreso l'autista, <strong>di</strong> cui un addetto a compiti assistenziali,<br />

in<strong>di</strong>viduato dalla Direzione Sanitaria;<br />

ciascuna autoambulanza deve essere sottoposta a perio<strong>di</strong>che <strong>di</strong>sinfezioni or<strong>di</strong>narie e<br />

straor<strong>di</strong>narie, mensili o dopo il trasporto <strong>di</strong> malati infettivi - contagiosi;<br />

Il trasporto <strong>di</strong> infermi e infortunati si attua tramite autoveicoli a ciò specificamente abilitati<br />

dalla carta <strong>di</strong> circolazione.<br />

Le caratteristiche tecniche delle autoambulanze sono in<strong>di</strong>cate, per le categorie <strong>di</strong> autoveicoli <strong>di</strong><br />

cui alla lettera f)- autoveicoli per trasporti specifici – e g) – autoveicoli per uso speciale – del<br />

comma 1 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 285/1992, rispettivamente dal D.M. n. 553/1987 e dal D.M.<br />

n. 487/1997.<br />

Si applica per gli autoveicoli destinati al trasporto <strong>di</strong> infermi o infortunati (auto ambulanze ) la<br />

normativa tecnica <strong>di</strong> cui al Decreto del Ministro dei Trasporti del 7/12/1987 n. 553 e successive<br />

mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni e dal D.M. n. 487/1997.<br />

1.5.17 Vigilanza sulle farmacie<br />

Ai sensi della normativa vigente, l'Azienda Sanitaria assicura la vigilanza igienico-sanitaria sulle<br />

farmacie tramite il Servizio Farmaceutico ed il Servizio <strong>di</strong> <strong>Igiene</strong> Pubblica: ogni farmacia deve<br />

essere ispezionata almeno una volta ogni due anni dall'apposita Commissione prevista dalla<br />

sopracitata normativa<br />

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