10.06.2013 Views

Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4. ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE<br />

4.1 DEFINIZIONI<br />

MACCHINE DA GIARDINO: l'uso <strong>di</strong> macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione <strong>di</strong><br />

lavori <strong>di</strong> giar<strong>di</strong>naggio è consentito nei giorni feriali, escluso<br />

il sabato, dalle ore 7,30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.<br />

Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e<br />

dalle 16.00 alle 19.00.<br />

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione <strong>di</strong> lavori<br />

<strong>di</strong> giar<strong>di</strong>naggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento<br />

acustico nelle aree a<strong>di</strong>acenti ai più bassi livelli consentiti<br />

dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle <strong>di</strong>rettive<br />

comunitarie recepite dalla normativa nazionale.<br />

ALTOPARLANTI: l'uso <strong>di</strong> altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del<br />

<strong>Regolamento</strong> del Co<strong>di</strong>ce della Strada, è consentito nei<br />

giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00<br />

alle ore 19.00.<br />

5. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI<br />

5.1 SANZIONI<br />

Le violazioni al presente <strong>Regolamento</strong>, fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660<br />

del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti legalmente dati<br />

dall'autorità sanitaria per ragioni <strong>di</strong> <strong>Igiene</strong>, sono punite con sanzione amministrativa da un<br />

minimo <strong>di</strong> euro 100,00 (cento,00)ad un massimo <strong>di</strong> euro 1000,00 (mille,00)e comunque in<br />

riferimento a quanto previsto dalla legge n. 447/95, art.10, comma 3.<br />

Per le strutture <strong>di</strong> cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi <strong>di</strong> rumorosità<br />

all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente<br />

articolato, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati<br />

dalla normativa.<br />

Il Sindaco provvede tramite <strong>di</strong>ffida e/o sospensione dell'attività nei casi <strong>di</strong> ripetuta violazione<br />

dello stesso <strong>di</strong>spositivo.<br />

5.2 MISURAZIONI E CONTROLLI<br />

Per la strumentazione, le modalità <strong>di</strong> misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla<br />

normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata sono verificati con misurazioni<br />

eseguite nel vano <strong>di</strong> una finestra aperta o su un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.<br />

L'attività <strong>di</strong> controllo è demandata alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.CAL. al Dipartimento <strong>di</strong><br />

Prevenzione dell'A.S.P. ed al Corpo <strong>di</strong> Polizia Municipale.<br />

166

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!