Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4. ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE<br />
4.1 DEFINIZIONI<br />
MACCHINE DA GIARDINO: l'uso <strong>di</strong> macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione <strong>di</strong><br />
lavori <strong>di</strong> giar<strong>di</strong>naggio è consentito nei giorni feriali, escluso<br />
il sabato, dalle ore 7,30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.<br />
Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e<br />
dalle 16.00 alle 19.00.<br />
Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione <strong>di</strong> lavori<br />
<strong>di</strong> giar<strong>di</strong>naggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento<br />
acustico nelle aree a<strong>di</strong>acenti ai più bassi livelli consentiti<br />
dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle <strong>di</strong>rettive<br />
comunitarie recepite dalla normativa nazionale.<br />
ALTOPARLANTI: l'uso <strong>di</strong> altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del<br />
<strong>Regolamento</strong> del Co<strong>di</strong>ce della Strada, è consentito nei<br />
giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00<br />
alle ore 19.00.<br />
5. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI<br />
5.1 SANZIONI<br />
Le violazioni al presente <strong>Regolamento</strong>, fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660<br />
del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti legalmente dati<br />
dall'autorità sanitaria per ragioni <strong>di</strong> <strong>Igiene</strong>, sono punite con sanzione amministrativa da un<br />
minimo <strong>di</strong> euro 100,00 (cento,00)ad un massimo <strong>di</strong> euro 1000,00 (mille,00)e comunque in<br />
riferimento a quanto previsto dalla legge n. 447/95, art.10, comma 3.<br />
Per le strutture <strong>di</strong> cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi <strong>di</strong> rumorosità<br />
all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente<br />
articolato, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati<br />
dalla normativa.<br />
Il Sindaco provvede tramite <strong>di</strong>ffida e/o sospensione dell'attività nei casi <strong>di</strong> ripetuta violazione<br />
dello stesso <strong>di</strong>spositivo.<br />
5.2 MISURAZIONI E CONTROLLI<br />
Per la strumentazione, le modalità <strong>di</strong> misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla<br />
normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata sono verificati con misurazioni<br />
eseguite nel vano <strong>di</strong> una finestra aperta o su un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.<br />
L'attività <strong>di</strong> controllo è demandata alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.CAL. al Dipartimento <strong>di</strong><br />
Prevenzione dell'A.S.P. ed al Corpo <strong>di</strong> Polizia Municipale.<br />
166