Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
- Strutto - Surgelati - Additivi - Imballaggi. Nella materia specifica, ad integrazione e specificazione, valgono anche le norme riportate negli articoli seguenti. 4.4.2 Trasporto del pane Il trasporto del pane, dal luogo di produzione agli esercizi di vendita o somministrazione, deve essere effettuato in recipienti lavabili e disinfettabili a fondo chiuso, protetto dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. Il mezzo di trasporto deve essere munito di cassone proprio, chiudibile perfettamente e separato completamente dal posto di guida, che sia internamente costruito in materiale lavabile e disinfettabile. Il mezzo (compresi i contenitori) deve essere provvisto di specifica Registrazione sanitaria per il trasporto del pane. 4.4.3 Paste dolci, secche e fresche, trasporto e vendita Le paste dolci preparate con impasto di farina lievitato, grassi ed oli, uova e zucchero ed eventualmente guarnite con marmellata, frutta secca, canditi e cioccolato, sono considerate paste dolci secche e possono essere prodotte dai laboratori di panificazione, dopo acquisizione della Registrazione per la produzione di “ prodotti da forno”. Le paste dolci preparate, oltre che con gli ingredienti specificati al comma precedente, anche con latte, panna, creme, sono considerate paste dolci fresche e la loro produzione è subordinata al conseguimento della specifica Registrazione per laboratorio di pasticceria. E' facoltà dell'Autorità Sanitaria Locale proibire, nel periodo estivo, la produzione e la vendita di paste alla crema e alla panna. Il trasporto, dal luogo di produzione a quello di vendita, deve essere effettuato a mezzo di contenitori puliti ed accuratamente chiusi, in modo che le paste, durante il trasporto, siano efficacemente protette dagli agenti atmosferici, dalla polvere e da ogni possibile fonte di inquinamento. Il mezzo di trasporto deve essere dotato di apposita Registrazione, previa verifica del possesso di idoneo impianto di refrigerazione da parte del Servizio competente dell’Azienda Sanitaria. La pasticceria alla crema dovrà essere conservata e trasportata a temperature tali da non pregiudicare la salubrità del prodotto. Le paste dolci nei negozi di vendita devono essere costantemente protette dalla polvere, dalle mosche e dal contatto con il pubblico. 4.4.4 Modalità di vendita dei gelati I gelati, venduti in confezioni originali chiuse, devono essere tenuti a temperatura non superiore a -18°C in banchi frigoriferi, anche del tipo a cassone aperto per l' auto servizio da parte del cliente. Il gelato da vendersi allo stato sfuso, in razioni da costituirsi di volta in volta, deve essere: 122
a) tenuto in recipienti ed in un banco congelatore, riservati esclusivamente a tale uso; b) tenuto ad una temperatura inferiore a -10°C, che, pur consentendo un certo grado di malleabilità del prodotto, necessario per il prelevamento o la formazione delle razioni con le apposite spatole, pinze o cucchiaio, ne impedisca il disgelo o il rammollimento, anche solo parziale o limitato allo strato superficiale od ai bordi del contenitore ovvero sul fondo di esso; c) distribuito al cliente in cialde o contenitori a perdere conservati, fino al momento dell'uso, in recipienti chiusi al riparo della polvere e da ogni altra possibile fonte di inquinamento. Le norme del comma precedente devono essere osservate, in quanto applicabili, anche per le macchine che, a mezzo rubinetti comandati, distribuiscono semi automaticamente gelato sfuso. Il rifornimento dei gelati, dai laboratori di produzione e dai depositi all'ingrosso alle rivendite, deve avvenire con bolletta d'accompagnamento e con le modalità prescritte per la pasticceria fresca ed il trasporto deve essere attuato con veicoli isotermici e a temperatura per prodotti congelati, per assicurare la corretta conservazione del prodotto. 4.4.5 Ortaggi E' vietata l'irrigazione degli ortaggi e frutti con acqua che non sia potabile i cui requisiti sono fissati dal D.L.vo 31/2001; 4.4.6 Frutta La frutta e l'ortaggio a frutto posti in vendita per uso alimentare devono aver raggiunto sulla pianta il completo sviluppo fisiologico ed iniziata la maturazione. Limitatamente alla vendita al dettaglio, è consentito il taglio e conseguentemente la vendita di frutti non interi quali i meloni, i cocomeri e le zucche secche, a condizione che la superficie di taglio sia sempre fresca e opportunamente protetta attraverso idonea pellicola per alimenti. 4.5. ACQUE POTABILI 4.5.1 Requisiti delle acque destinate al consumo umano Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano sono definite dal D.L.vo 31/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni. E' vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano state giudicate idonee a tale uso dal Servizio competente dell'Azienda Sanitaria e che non corrispondano per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 33/77, dal D.P.R. 515/82, dal D.M. 15/2/83, dal D.M. 26/3/91, dal Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n.174, dal D.L.vo 152/2006, nonché da quanto previsto dagli articoli seguenti e da eventuali ulteriori disposizioni in materia. 4.5.2 Inquinamento delle acque ad uso potabile In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate al consumo umano, il Sindaco o il Gestore dell’acquedotto, su indicazione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica. 4.5.3 Salvaguardia delle risorse idriche 123
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a) tenuto in recipienti ed in un banco congelatore, riservati esclusivamente a tale uso;<br />
b) tenuto ad una temperatura inferiore a -10°C, che, pur consentendo un certo grado <strong>di</strong><br />
malleabilità del prodotto, necessario per il prelevamento o la formazione delle razioni<br />
con le apposite spatole, pinze o cucchiaio, ne impe<strong>di</strong>sca il <strong>di</strong>sgelo o il rammollimento,<br />
anche solo parziale o limitato allo strato superficiale od ai bor<strong>di</strong> del contenitore ovvero<br />
sul fondo <strong>di</strong> esso;<br />
c) <strong>di</strong>stribuito al cliente in cialde o contenitori a perdere conservati, fino al momento<br />
dell'uso, in recipienti chiusi al riparo della polvere e da ogni altra possibile fonte <strong>di</strong><br />
inquinamento.<br />
Le norme del comma precedente devono essere osservate, in quanto applicabili, anche per le<br />
macchine che, a mezzo rubinetti comandati, <strong>di</strong>stribuiscono semi automaticamente gelato sfuso.<br />
Il rifornimento dei gelati, dai laboratori <strong>di</strong> produzione e dai depositi all'ingrosso alle riven<strong>di</strong>te,<br />
deve avvenire con bolletta d'accompagnamento e con le modalità prescritte per la pasticceria<br />
fresca ed il trasporto deve essere attuato con veicoli isotermici e a temperatura per prodotti<br />
congelati, per assicurare la corretta conservazione del prodotto.<br />
4.4.5 Ortaggi<br />
E' vietata l'irrigazione degli ortaggi e frutti con acqua che non sia potabile i cui requisiti sono<br />
fissati dal D.L.vo 31/2001;<br />
4.4.6 Frutta<br />
La frutta e l'ortaggio a frutto posti in ven<strong>di</strong>ta per uso alimentare devono aver raggiunto sulla<br />
pianta il completo sviluppo fisiologico ed iniziata la maturazione.<br />
Limitatamente alla ven<strong>di</strong>ta al dettaglio, è consentito il taglio e conseguentemente la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
frutti non interi quali i meloni, i cocomeri e le zucche secche, a con<strong>di</strong>zione che la superficie <strong>di</strong><br />
taglio sia sempre fresca e opportunamente protetta attraverso idonea pellicola per alimenti.<br />
4.5. ACQUE POTABILI<br />
4.5.1 Requisiti delle acque destinate al consumo umano<br />
Le caratteristiche <strong>di</strong> qualità delle acque destinate al consumo umano sono definite dal D.L.vo<br />
31/2001 e sue successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />
E' vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano state giu<strong>di</strong>cate idonee a tale<br />
uso dal Servizio competente dell'Azienda Sanitaria e che non corrispondano per quanto riguarda<br />
captazione, prelievo, trasporto e <strong>di</strong>stribuzione a quanto previsto dalle norme tecniche generali <strong>di</strong><br />
cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 33/77, dal D.P.R. 515/82, dal D.M. 15/2/83, dal<br />
D.M. 26/3/91, dal Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n.174, dal D.L.vo 152/2006,<br />
nonché da quanto previsto dagli articoli seguenti e da eventuali ulteriori <strong>di</strong>sposizioni in materia.<br />
4.5.2 Inquinamento delle acque ad uso potabile<br />
In caso <strong>di</strong> accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate al consumo umano, il<br />
Sindaco o il Gestore dell’acquedotto, su in<strong>di</strong>cazione del Servizio <strong>di</strong> <strong>Igiene</strong> degli Alimenti e della<br />
Nutrizione, adotta i provve<strong>di</strong>menti necessari alla tutela della salute pubblica.<br />
4.5.3 Salvaguar<strong>di</strong>a delle risorse idriche<br />
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