Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro
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Lo stu<strong>di</strong>o del me<strong>di</strong>co convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, essendo destinato in<br />
parte allo svolgimento <strong>di</strong> un pubblico servizio, deve rispettare le norme in materia <strong>di</strong><br />
superamento delle barriere architettoniche <strong>di</strong> cui al D.M. 14.6.1989, n. 236 ed alla Legge<br />
5.2.1992, n. 104.<br />
L'impianto elettrico degli ambulatori deve essere rispondente alle Norme CEI 64.8 - 1713, e al<br />
D.P.R. 462/02, ed essere perio<strong>di</strong>camente verificato ai sensi <strong>di</strong> tali norme.<br />
1.5.5 Apertura <strong>di</strong> presi<strong>di</strong> <strong>di</strong>agnostici, curativi e riabilitativi, ambulatoriali e<br />
poliambulatoriali privati.<br />
L'apertura <strong>di</strong> tali strutture ed i relativi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali sono<br />
<strong>di</strong>sciplinati dalle Deliberazioni Regionali n. 133/99 e n. 3137/99 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed<br />
integrazioni.<br />
Gli ambulatori definiti in tale ambito sono gli istituti aventi in<strong>di</strong>vidualità ed organizzazione<br />
propria, autonoma e che quin<strong>di</strong> non costituiscono lo stu<strong>di</strong>o privato e personale in cui il me<strong>di</strong>co<br />
esercita la professione.<br />
Nessuno può aprire, ampliare, trasformare o tenere in esercizio presi<strong>di</strong> sanitari, senza speciale<br />
autorizzazione del Sindaco, che la concede previo parere del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell'<br />
Azienda Sanitaria.<br />
Il Sindaco, in<strong>di</strong>pendentemente da altri proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> legge specificamente avviati, or<strong>di</strong>na la<br />
chiusura degli ambulatori privati aperti o esercitanti senza l'autorizzazione suddetta.<br />
Il Sindaco può altresì or<strong>di</strong>nare la chiusura, per una durata non superiore a tre mesi, degli<br />
ambulatori privati nei quali fossero accertate violazioni alle prescrizioni contenute nell'atto <strong>di</strong><br />
autorizzazione o altre irregolarità.<br />
Di tutti i provve<strong>di</strong>menti adottati dal Sindaco, relativamente ai presi<strong>di</strong> sanitari privati e<br />
poliambulatoriali, è data comunicazione al Presidente della Giunta Regionale, che può annullarli<br />
entro 20 giorni dalla data del ricevimento.<br />
1.5.6 Apertura <strong>di</strong> strutture sanitarie veterinarie private<br />
Le strutture veterinarie private si <strong>di</strong>fferenziano in:<br />
1. stu<strong>di</strong>o veterinario<br />
2. ambulatorio veterinario<br />
3. clinica veterinaria-casa <strong>di</strong> cura veterinaria-ospedale veterinario privato<br />
4. laboratorio veterinario <strong>di</strong> analisi.<br />
Tali strutture, che sono soggette al rispetto delle norme generali e specifiche in materia <strong>di</strong> igiene,<br />
nonché alle norme sul benessere animale, sono così descritte:<br />
1. stu<strong>di</strong>o veterinario: il locale dove il me<strong>di</strong>co veterinario, generico o specialista, esplica la<br />
propria attività professionale in forma privata e personale o in forma associata, nel quale<br />
comunque non possono essere effettuate prestazioni che comportano attività clinica,<br />
terapeutica, chirurgica o <strong>di</strong>agnostica;<br />
2. ambulatorio veterinario: è l'ambulatorio dove uno o più me<strong>di</strong>ci veterinari, generici o<br />
specialisti, forniscono prestazioni veterinarie cliniche;<br />
3. casa <strong>di</strong> cura veterinaria: è la clinica o casa <strong>di</strong> cura dove più me<strong>di</strong>ci veterinari, generici o<br />
specialisti, forniscono prestazioni veterinarie, con possibilità <strong>di</strong> degenza oltre quella<br />
giornaliera;<br />
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