Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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a) frutta immatura; è consentito vendere frutta sottoposta a maturazione accelerata purchè, raccolta al raggiungimento del completo sviluppo fisiologico; b) frutta con lesioni non cicatrizzate ed umide, anche se di modeste entità; c) frutta rotta o tagliata. In deroga alla lettera c) e limitatamente alla vendita al dettaglio è consentito il taglio e, conseguentemente, la vendita di frutti non interi per i meloni, i cocomeri e le zucche a condizione che: la superficie di taglio sia sempre fresca, ben protetta dall’influenza dell’aria e da ogni possibile fonte di inquinamento a mezzo di pellicole idonee per alimenti. Gli imballaggi ed i recipienti utilizzati per la lavorazione, l’immagazzinaggio ed il commercio della frutta e degli ortaggi debbono sempre essere puliti. E’ tassativamente vietato l’uso di cassette di legno che siano: impregnate di acqua, untuose, o annerite, emananti cattivi odori o contenenti muffe. Nei punti vendita al minuto è inoltre vietato aspergere la frutta e gli ortaggi con qualsiasi presidio sanitario. Presso i depositi all’ingrosso, nei casi previsti dalla legge, possono essere consentiti i trattamenti in post-raccolta sulla frutta, previo parere favorevole sanitario da riportarsi sul documento di Registrazione. L’esposizione dei prodotti ortofrutticoli all’esterno dei locali di vendita e consentita soltanto per alcuni prodotti ed alle seguenti condizioni: a) venga rispettata la normativa urbanistica ed il codice della strada; b) venga rispettata la normativa comunale per l’occupazione di suolo pubblico; c) tramite espositori che assicurino di tenere i prodotti ad altezza non inferiore a cm.80, adeguatamente protetti dal traffico veicolare, dai vari animali, nonché dalle polveri e da altri contaminanti ( es. vetrinette mobili); d) possono essere esposti: - tutta la frutta con parte edibile sicuramente protetta da buccia non commestibile, come: - ananas, arance, mandarini, banane, cachi, castagne, cocomeri, meloni, fichi d’india, kiwi, melagrane, noci, nocciole; - gli ortaggi con baccello come fave e piselli; - i bulbi (agli, cipolle e porri); - i tuberi (patate); e) devono essere tenuti nell’interno dei locali tutti gli altri ortaggi e tutta l’altra frutta. f) la merce si può tenere in veranda vetrata, provvista di porte di accesso e di accorgimenti tecnici idonei ad impedire il surriscaldamento dell’aria al loro interno nei periodi estivi. 4.2.5 Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande 110

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande, ai soli fini della Registrazione sanitaria, vengono distinti in: A) Esercizi di Ristorazione classica o con specializzazioni (es. pizzeria) a gamma più o meno completa di alimenti caratterizzati da ciclo completo di preparazione; B) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che comportano manipolazioni limitate, quali: esercizi tipo brasserie dove è possibile la finitura di alimenti precotti surgelati, la cottura di paste o risi prelevati da confezioni originali chiuse e conditi con ingredienti preconfezionati, la somministrazione di gastronomia preconfezionata in dosi individuali pronte al consumo, la somministrazione di cibi crudi; birrerie, paninoteche caratterizzati principalmente dall’offerta di bevande ma con somministrazione di alcuni complementi alimentari (bruschette, pizze surgelate, patate fritte); bar/ristorazione veloce con somministrazione di precotti, C) Esercizi a prevalente somministrazione di bevande, compresi gli alcolici, di panini e affini e di pasticceria dolce e salata, autorizzati per eventuale finitura e cottura di brioches surgelate in forno, senza manipolazione; Nel caso che i prodotti di gelateria e/o pasticceria e le altre preparazioni gastronomiche (tramezzini, piadine, etc.) che vengono somministrate, siano elaborati direttamente nell'esercizio, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dal punto 4.2.2 del presente Regolamento; I diversi tipi di esercizio sopra specificati possono essere istituiti singolarmente o cumulativamente e possono essere abbinati o comunque disporre di separate sale per riunioni, ballo o divertimento. A) Esercizi di ristorazione classica - Requisiti igienico sanitari. Le dimensioni, l'arredamento e l'attrezzatura devono essere adeguati e proporzionati all'attività dell'esercizio. I locali devono essere strutturati secondo le indicazioni di seguito riportate: 1. CUCINE - - Devono avere un'altezza non inferiore a mt.3,00, derogabile per gli esercizi esistenti e per quelli posizionati nel centro storico, previo parere degli Uffici competenti dell'Azienda Sanitaria; - la superficie non deve essere inferiore a 15 mq., per i locali fino a 30 posti a sedere, mentre per i casi con posti in numero maggiore, il locale cucina dovrà avere una superficie più grande, tenendo presente che la potenzialità (in termini di pasti producibili) è in rapporto, oltreché con la cucina vera e propria, anche con la zona lavaggio e con la dispensa e che per ogni coperto necessitano 0,60 mq di superficie dei tre parametri complessivamente. In ogni caso la superficie della cucina vera e propria non può essere inferiore al 50% della superficie complessiva di tutti i parametri considerati. - la cucina dovrà comprendere i seguenti reparti: preparazione verdure, preparazione carni, preparazione altri alimenti, reparto cottura, reparto lavaggio stoviglie e pentole. Quest’ultimo deve essere attrezzato con lavastoviglie e/o lavelli, di dimensione adeguata all’attività dell’esercizio e posizionato in modo da garantire l’organizzazione corretta dei percorsi dei 111

a) frutta immatura; è consentito vendere frutta sottoposta a maturazione accelerata<br />

purchè, raccolta al raggiungimento del completo sviluppo fisiologico;<br />

b) frutta con lesioni non cicatrizzate ed umide, anche se <strong>di</strong> modeste entità;<br />

c) frutta rotta o tagliata.<br />

In deroga alla lettera c) e limitatamente alla ven<strong>di</strong>ta al dettaglio è consentito il taglio e,<br />

conseguentemente, la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> frutti non interi per i meloni, i cocomeri e le zucche a<br />

con<strong>di</strong>zione che: la superficie <strong>di</strong> taglio sia sempre fresca, ben protetta dall’influenza dell’aria e<br />

da ogni possibile fonte <strong>di</strong> inquinamento a mezzo <strong>di</strong> pellicole idonee per alimenti.<br />

Gli imballaggi ed i recipienti utilizzati per la lavorazione, l’immagazzinaggio ed il commercio<br />

della frutta e degli ortaggi debbono sempre essere puliti. E’ tassativamente vietato l’uso <strong>di</strong><br />

cassette <strong>di</strong> legno che siano: impregnate <strong>di</strong> acqua, untuose, o annerite, emananti cattivi odori o<br />

contenenti muffe.<br />

Nei punti ven<strong>di</strong>ta al minuto è inoltre vietato aspergere la frutta e gli ortaggi con qualsiasi<br />

presi<strong>di</strong>o sanitario.<br />

Presso i depositi all’ingrosso, nei casi previsti dalla legge, possono essere consentiti i<br />

trattamenti in post-raccolta sulla frutta, previo parere favorevole sanitario da riportarsi sul<br />

documento <strong>di</strong> Registrazione.<br />

L’esposizione dei prodotti ortofrutticoli all’esterno dei locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e consentita soltanto<br />

per alcuni prodotti ed alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

a) venga rispettata la normativa urbanistica ed il co<strong>di</strong>ce della strada;<br />

b) venga rispettata la normativa comunale per l’occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico;<br />

c) tramite espositori che assicurino <strong>di</strong> tenere i prodotti ad altezza non inferiore a<br />

cm.80, adeguatamente protetti dal traffico veicolare, dai vari animali, nonché dalle<br />

polveri e da altri contaminanti ( es. vetrinette mobili);<br />

d) possono essere esposti:<br />

- tutta la frutta con parte e<strong>di</strong>bile sicuramente protetta da buccia non<br />

commestibile, come:<br />

- ananas, arance, mandarini, banane, cachi, castagne, cocomeri, meloni,<br />

fichi d’in<strong>di</strong>a, kiwi, melagrane, noci, nocciole;<br />

- gli ortaggi con baccello come fave e piselli;<br />

- i bulbi (agli, cipolle e porri);<br />

- i tuberi (patate);<br />

e) devono essere tenuti nell’interno dei locali tutti gli altri ortaggi e tutta l’altra<br />

frutta.<br />

f) la merce si può tenere in veranda vetrata, provvista <strong>di</strong> porte <strong>di</strong> accesso e <strong>di</strong><br />

accorgimenti tecnici idonei ad impe<strong>di</strong>re il surriscaldamento dell’aria al loro<br />

interno nei perio<strong>di</strong> estivi.<br />

4.2.5 Requisiti degli esercizi <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e/o<br />

bevande<br />

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