Regolamento Igiene e Ambiente - Comune di Catanzaro

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La dislocazione dei locali deve essere tale da consentire l’utilizzo dello spogliatoio preliminarmente all’accesso ai locali di lavorazione/produzione, attraverso percorsi interni all'attività autorizzata. • Lo spogliatoio deve essere dotato di porta con chiusura automatica • Le docce, se esistenti e richieste dalla lavorazione, devono essere direttamente collegate allo spogliatoio. 9. ATTREZZATURE E LOCALI DI RICOVERNO - Le attrezzature e i prodotti utilizzati per la pulizia dovranno essere riposti in un vano apposito, dotato di lavello con acqua calda e fredda, con una superficie minima di mq. 2,00, salvo la possibilità, per esercizi di modeste dimensioni, di utilizzare un idoneo armadio di materiale lavabile. 10. ACQUA POTABILE - Tutti gli esercizi debbono essere muniti di acqua potabile. Qualora l’approvvigionamento idrico venga assicurato a mezzo di fonte autonoma (pozzo o sorgente), anziché a mezzo di pubblico acquedotto, è necessario che il pozzo o la sorgente siano dotati di apposita certificazione di potabilità rilasciata dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Sanitaria, nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.L.vo n. 31/2001 e dal D.L.vo 152/2006. 11. EMISSIONI - Tutti i punti che determinano emissione di vapori e fumi di cottura devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione canalizzati in canne di esalazione, aventi sbocco ad almeno m. 1,00 sopra il colmo del tetto degli edifici ricadenti nel raggio di m. 10. La suddetta indicazione è vincolante nei casi in cui l’alimentazione dei punti di cottura sia effettuata con combustibile solido (legna, carbone, etc.); in tutti gli altri casi (alimentazione elettrica o con combustibile fluido), qualora non sia possibile raggiungere tale altezza, può essere accettato lo sbocco sulla copertura ad una quota più bassa rispetto al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggi di ml 10, purchè sia certificato da tecnico competente il rispetto delle norme UNI-CIG 7129/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al cono di efflusso. I sistemi di aspirazione posti su apparecchi di cottura che producono emissioni quali/quantitative scarsamente significative (come piastre, forni elettrici, etc.) potranno essere collegate a canne di esalazione con scarico a parete, a condizione che non determinino inconvenienti igienico-sanitari a terzi. Non sono soggette a tale norma le macchine per produzione di caffè espresso, nonché le attrezzature di cottura che, per le particolari caratteristiche costruttive, non producono nessuna emissione molesta, e ancora per apparecchi di piccole dimensioni alimentati elettricamente quali forni a microonde, tostiere e similari. Per gli impianti prospicienti la pubblica via, si dovranno trovare soluzioni concordate con gli Uffici del Comune e dell'Azienda Sanitaria. Lo scarico in uscita dal sistema dovrà essere posizionato a congrua distanza da finestre, terrazze e comunque in posizione tale da non creare disturbo o disagio al vicinato. Gli impianti devono 102

ispettare la vigente normativa sui rumori; Per gli esercizi allocati in edifici di particolare pregio storico architettonico, per i quali non sia possibile la canalizzazione di fumi e vapori con sbocco a tetto, è possibile utilizzare sistemi di depurazione a filtro, previo nulla osta rilasciato dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria e successivo controllo ad attività già avviata, comunque limitate a tipologie di cottura e di alimentazione tali da produrre emissioni facilmente abbattibili. Nel caso di utilizzo dei sistemi di depurazione di cui sopra, dovranno essere registrate le manutenzioni periodiche certificate da personale specializzato, da inviare agli organi Comunali e Sanitari competenti. 12. ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI NEI DEPOSITI E NEI LOCALI DI VENDITA – I prodotti alimentari devono essere conservati ed esposti in reparti o scompartimenti ben distinti e separati dai prodotti non alimentari. I vari generi di prodotti alimentari devono essere tenuti tra loro separati, in modo tale da evitare contaminazione crociata. Gli apparecchi atti al mantenimento della temperatura controllata devono essere dotati di termometro per la misurazione della temperatura interna. E’ vietato tenere in deposito, anche temporaneo, in luoghi aperti acque minerali ed altre bevande confezionate. All’interno dei locali di deposito all’ingrosso o annessi a esercizi di vendita, è vietato l’uso e la sosta di veicoli a motore alimentati da carburanti di qualsiasi tipo. La carica della batteria dei carrelli elevatori o di altri mezzi deve essere effettuata fuori dei locali di deposito delle sostanze alimentari nel rispetto della normativa vigente. 13. SALE PER LA SOMMINISTRAZIONE - I locali utilizzati coma sala di ristorazione devono possedere i seguenti requisiti: la distribuzione dei tavoli, delle sedie e di tutti gli altri arredi deve consentire al consumatore una comoda assunzione degli alimenti e delle bevande, e al personale una agevole esecuzione del servizio. In caso di somministrazione di pasti, è necessario assicurare una superficie di almeno 1,20 mq per ciascun posto a sedere; per i refettori delle mense delle scuole materne e primarie, le superfici minime dovranno essere di mq 1,00 pro-capite; essere sufficientemente illuminati e areati, naturalmente o artificialmente o misto, umidificati e termoregolati adeguatamente, in modo naturale o artificiale. 103

ispettare la vigente normativa sui rumori;<br />

Per gli esercizi allocati in e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> particolare pregio storico architettonico, per i quali<br />

non sia possibile la canalizzazione <strong>di</strong> fumi e vapori con sbocco a tetto, è possibile<br />

utilizzare sistemi <strong>di</strong> depurazione a filtro, previo nulla osta rilasciato dagli uffici<br />

competenti dell'Azienda Sanitaria e successivo controllo ad attività già avviata,<br />

comunque limitate a tipologie <strong>di</strong> cottura e <strong>di</strong> alimentazione tali da produrre emissioni<br />

facilmente abbattibili.<br />

Nel caso <strong>di</strong> utilizzo dei sistemi <strong>di</strong> depurazione <strong>di</strong> cui sopra, dovranno essere registrate<br />

le manutenzioni perio<strong>di</strong>che certificate da personale specializzato, da inviare agli organi<br />

Comunali e Sanitari competenti.<br />

12. ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI NEI DEPOSITI E NEI LOCALI DI VENDITA –<br />

I prodotti alimentari devono essere conservati ed esposti in reparti o scompartimenti<br />

ben <strong>di</strong>stinti e separati dai prodotti non alimentari.<br />

I vari generi <strong>di</strong> prodotti alimentari devono essere tenuti tra loro separati, in modo tale<br />

da evitare contaminazione crociata.<br />

Gli apparecchi atti al mantenimento della temperatura controllata devono essere dotati<br />

<strong>di</strong> termometro per la misurazione della temperatura interna.<br />

E’ vietato tenere in deposito, anche temporaneo, in luoghi aperti acque minerali ed<br />

altre bevande confezionate.<br />

All’interno dei locali <strong>di</strong> deposito all’ingrosso o annessi a esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, è vietato<br />

l’uso e la sosta <strong>di</strong> veicoli a motore alimentati da carburanti <strong>di</strong> qualsiasi tipo. La carica<br />

della batteria dei carrelli elevatori o <strong>di</strong> altri mezzi deve essere effettuata fuori dei locali<br />

<strong>di</strong> deposito delle sostanze alimentari nel rispetto della normativa vigente.<br />

13. SALE PER LA SOMMINISTRAZIONE -<br />

I locali utilizzati coma sala <strong>di</strong> ristorazione devono possedere i seguenti requisiti:<br />

la <strong>di</strong>stribuzione dei tavoli, delle se<strong>di</strong>e e <strong>di</strong> tutti gli altri arre<strong>di</strong> deve consentire al<br />

consumatore una comoda assunzione degli alimenti e delle bevande, e al<br />

personale una agevole esecuzione del servizio. In caso <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong><br />

pasti, è necessario assicurare una superficie <strong>di</strong> almeno 1,20 mq per ciascun<br />

posto a sedere;<br />

per i refettori delle mense delle scuole materne e primarie, le superfici minime<br />

dovranno essere <strong>di</strong> mq 1,00 pro-capite;<br />

essere sufficientemente illuminati e areati, naturalmente o artificialmente o<br />

misto, umi<strong>di</strong>ficati e termoregolati adeguatamente, in modo naturale o artificiale.<br />

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