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giornale settembre ottobre.pdf - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 ...

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<strong>giornale</strong> base 09 09.qxp 11/09/2008 8.52 Pagina 6<br />

Un comitato contro il mobbing<br />

Il termine mobbing è stato coniato agli inizi degli anni settanta<br />

dall'etologo Konrad Lorenz <strong>per</strong> descrivere un particolare comportamento<br />

di alcune specie animali che circondano in gruppo<br />

un proprio simile e lo assalgono rumorosamente <strong>per</strong> allontanarlo<br />

dal branco.<br />

La pratica del mobbing sul<br />

lavoro consiste nel vessare il<br />

dipendente o il collega di lavoro<br />

con diversi metodi di violenza<br />

psicologica o addirittura fisica.<br />

Ad esempio: sottrazione ingiustificata<br />

di incarichi o della postazione<br />

di lavoro, dequalificazione<br />

delle mansioni a compiti banali<br />

(fare fotocopie, ricevere telefonate,<br />

eseguire mansioni insignificanti,<br />

dequalificanti o con scarsa<br />

autonomia decisionale) così da<br />

rendere umiliante il prosieguo<br />

del lavoro; rimproveri e richiami,<br />

espressi in privato ed in pubblico<br />

anche <strong>per</strong> banalità; dotare il lavoratore<br />

di attrezzature di lavoro di<br />

scarsa qualità o obsolete, arredi scomodi, ambienti male illuminati;<br />

interrom<strong>per</strong>e il flusso di informazioni necessario <strong>per</strong> l'attività<br />

(chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull'accesso<br />

a Internet); continue visite fiscali in caso malattia (e spesso<br />

al ritorno al lavoro, la vittima trova la scrivania sgombra).<br />

Insomma, un sistematico processo di "cancellazione" del lavoratore<br />

condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni<br />

inter<strong>per</strong>sonali indispensabili allo svolgimento di una normale<br />

attività lavorativa.<br />

Il mobbing non è un malattia ma può esserne la causa. La<br />

patologia psichiatrica più frequentemente associata è il disturbo<br />

dell'adattamento; esso si compone di una variegata sintomatologia<br />

ansioso-depressiva reattiva all'evento stressogeno. Fra le conseguenze<br />

rientrano la <strong>per</strong>dita d'autostima, la depressione, l'in-<br />

E' il giudizio che formula il medico competente del datore di<br />

lavoro al termine degli accertamenti sanitari eseguiti <strong>per</strong>:<br />

- Visita preventiva all'assunzione (da eseguirsi dopo la firma<br />

del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70, nota<br />

come Statuto dei Lavoratori e tuttora vigente)<br />

- Visita <strong>per</strong>iodica<br />

- Visita straordinaria richiesta dal lavoratore<br />

- Visita al rientro da <strong>per</strong>iodi di lunga assenza <strong>per</strong> motivi di<br />

salute, connessi con l'attività lavorativa svolta (infortunio,<br />

malattia professionale), oppure <strong>per</strong>sonali (Circolare Regionale<br />

del 2000)<br />

- Visita <strong>per</strong> cambio di mansione<br />

- Visita alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti<br />

dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici cancerogeni).<br />

Con questo giudizio il medico competente informa il datore di<br />

lavoro sullo stato di salute del lavoratore, senza evidenziare le<br />

problematiche di salute presenti, tutelate dal segreto professionale<br />

e dalla privacy, ma scandendo la compatibilità fra le stesse e la<br />

specifica attività lavorativa che l'individuo andrà, o continuerà, a<br />

svolgere <strong>per</strong> il datore di lavoro nei suoi ambienti.<br />

sonnia, l'isolamento. Il mobbing è causa di cefalea, annebbiamenti<br />

della vista, tremore, tachicardia, sudorazione fredda, gastrite,<br />

dermatosi.<br />

In Italia il numero di vittime del mobbing è stimato intorno a 1<br />

milione e 200 mila, che salgono a<br />

5 milioni se si considerano anche<br />

le famiglie.<br />

La Costituzione italiana (art. 2-<br />

3-4-32-35-36-41-42) tutela la <strong>per</strong>sona<br />

sia in qualità di cittadino<br />

che di lavoratore; inoltre sul<br />

datore di lavoro grava l'obbligo<br />

contrattuale, derivante dall'art.<br />

2087 cod. civ., di tutelare la salute<br />

e la <strong>per</strong>sonalità morale del<br />

dipendente.<br />

Il 30 aprile di quest'anno il<br />

Direttore Generale ha deliberato<br />

l'istituzione del comitato paritetico<br />

sul fenomeno del mobbing<br />

dell'<strong>Azienda</strong> <strong>per</strong> i <strong>Servizi</strong><br />

<strong>Sanitari</strong> n. 5 “Bassa Friulana”.<br />

I componenti titolari di nomina sindacale sono:<br />

Barbara De Luca, Stefano Baldassare, Dianella Pitaccolo,<br />

Giovanna Guglielmotti, Marisa Rodaro, Francesca Sirianni, Paola<br />

Dalla Montà, Giuliano Nardini, Barbara Della Vedova.<br />

I componenti titolari di nomina aziendale sono:<br />

Dina Pecini, Tullia Zorzi, Tamara Strizzolo, Chiara Obit, Michele<br />

Dall'Ozzo, Romina Perossa, Antonino Calandra, Marco Bertoli,<br />

Giacomo Bartelloni.<br />

Il Comitato ha il compito della tutela dei lavoratori in riferimento<br />

al succitato processo di mobbing e si riunirà ogni qual volta un<br />

lavoratore chiederà il suo intervento.<br />

Idonei al lavoro<br />

6<br />

Marco Bertoli<br />

Dipartimento di Salute Mentale<br />

E' così formulato:<br />

- Idoneo<br />

- Idoneo con prescrizioni (devono essere chiaramente espresse),<br />

temporaneamente o <strong>per</strong>manentemente<br />

- Idoneo con limitazioni (devono essere chiaramente espresse),<br />

- Non idoneo temporaneamente (la temporaneità deve essere<br />

temporaneamente o <strong>per</strong>manentemente chiaramente esplicitata<br />

- Non idoneo <strong>per</strong>manentemente. In ogni caso deve essere un<br />

giudizio scritto, notificato sia al lavoratore che al datore di lavoro.<br />

Entrambi, entro 30 gg. dal ricevimento dello stesso, possono<br />

impugnarlo ricorrendo all'Organo di Vigilanza (UOPSAL) competente<br />

<strong>per</strong> territorio di lavoro (non di residenza), che valuta il<br />

caso e formula il giudizio definitivo. Questo può essere una convalida<br />

del giudizio del medico competente, una revoca dello stesso<br />

o una modifica.<br />

Il datore di lavoro, così come il lavoratore, deve attenersi al giudizio<br />

formulato dall'Organo di Vigilanza. Se uno dei due soggetti<br />

non concorda con lo stesso, può attivare tutto l'iter previsto <strong>per</strong><br />

i ricorsi amministrativi.<br />

Giovanna Munafò<br />

Dipartimento di Prevenzione

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