giornale settembre ottobre.pdf - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 ...
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<strong>giornale</strong> base 09 09.qxp 11/09/2008 8.52 Pagina 6<br />
Un comitato contro il mobbing<br />
Il termine mobbing è stato coniato agli inizi degli anni settanta<br />
dall'etologo Konrad Lorenz <strong>per</strong> descrivere un particolare comportamento<br />
di alcune specie animali che circondano in gruppo<br />
un proprio simile e lo assalgono rumorosamente <strong>per</strong> allontanarlo<br />
dal branco.<br />
La pratica del mobbing sul<br />
lavoro consiste nel vessare il<br />
dipendente o il collega di lavoro<br />
con diversi metodi di violenza<br />
psicologica o addirittura fisica.<br />
Ad esempio: sottrazione ingiustificata<br />
di incarichi o della postazione<br />
di lavoro, dequalificazione<br />
delle mansioni a compiti banali<br />
(fare fotocopie, ricevere telefonate,<br />
eseguire mansioni insignificanti,<br />
dequalificanti o con scarsa<br />
autonomia decisionale) così da<br />
rendere umiliante il prosieguo<br />
del lavoro; rimproveri e richiami,<br />
espressi in privato ed in pubblico<br />
anche <strong>per</strong> banalità; dotare il lavoratore<br />
di attrezzature di lavoro di<br />
scarsa qualità o obsolete, arredi scomodi, ambienti male illuminati;<br />
interrom<strong>per</strong>e il flusso di informazioni necessario <strong>per</strong> l'attività<br />
(chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull'accesso<br />
a Internet); continue visite fiscali in caso malattia (e spesso<br />
al ritorno al lavoro, la vittima trova la scrivania sgombra).<br />
Insomma, un sistematico processo di "cancellazione" del lavoratore<br />
condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni<br />
inter<strong>per</strong>sonali indispensabili allo svolgimento di una normale<br />
attività lavorativa.<br />
Il mobbing non è un malattia ma può esserne la causa. La<br />
patologia psichiatrica più frequentemente associata è il disturbo<br />
dell'adattamento; esso si compone di una variegata sintomatologia<br />
ansioso-depressiva reattiva all'evento stressogeno. Fra le conseguenze<br />
rientrano la <strong>per</strong>dita d'autostima, la depressione, l'in-<br />
E' il giudizio che formula il medico competente del datore di<br />
lavoro al termine degli accertamenti sanitari eseguiti <strong>per</strong>:<br />
- Visita preventiva all'assunzione (da eseguirsi dopo la firma<br />
del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70, nota<br />
come Statuto dei Lavoratori e tuttora vigente)<br />
- Visita <strong>per</strong>iodica<br />
- Visita straordinaria richiesta dal lavoratore<br />
- Visita al rientro da <strong>per</strong>iodi di lunga assenza <strong>per</strong> motivi di<br />
salute, connessi con l'attività lavorativa svolta (infortunio,<br />
malattia professionale), oppure <strong>per</strong>sonali (Circolare Regionale<br />
del 2000)<br />
- Visita <strong>per</strong> cambio di mansione<br />
- Visita alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti<br />
dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici cancerogeni).<br />
Con questo giudizio il medico competente informa il datore di<br />
lavoro sullo stato di salute del lavoratore, senza evidenziare le<br />
problematiche di salute presenti, tutelate dal segreto professionale<br />
e dalla privacy, ma scandendo la compatibilità fra le stesse e la<br />
specifica attività lavorativa che l'individuo andrà, o continuerà, a<br />
svolgere <strong>per</strong> il datore di lavoro nei suoi ambienti.<br />
sonnia, l'isolamento. Il mobbing è causa di cefalea, annebbiamenti<br />
della vista, tremore, tachicardia, sudorazione fredda, gastrite,<br />
dermatosi.<br />
In Italia il numero di vittime del mobbing è stimato intorno a 1<br />
milione e 200 mila, che salgono a<br />
5 milioni se si considerano anche<br />
le famiglie.<br />
La Costituzione italiana (art. 2-<br />
3-4-32-35-36-41-42) tutela la <strong>per</strong>sona<br />
sia in qualità di cittadino<br />
che di lavoratore; inoltre sul<br />
datore di lavoro grava l'obbligo<br />
contrattuale, derivante dall'art.<br />
2087 cod. civ., di tutelare la salute<br />
e la <strong>per</strong>sonalità morale del<br />
dipendente.<br />
Il 30 aprile di quest'anno il<br />
Direttore Generale ha deliberato<br />
l'istituzione del comitato paritetico<br />
sul fenomeno del mobbing<br />
dell'<strong>Azienda</strong> <strong>per</strong> i <strong>Servizi</strong><br />
<strong>Sanitari</strong> n. 5 “Bassa Friulana”.<br />
I componenti titolari di nomina sindacale sono:<br />
Barbara De Luca, Stefano Baldassare, Dianella Pitaccolo,<br />
Giovanna Guglielmotti, Marisa Rodaro, Francesca Sirianni, Paola<br />
Dalla Montà, Giuliano Nardini, Barbara Della Vedova.<br />
I componenti titolari di nomina aziendale sono:<br />
Dina Pecini, Tullia Zorzi, Tamara Strizzolo, Chiara Obit, Michele<br />
Dall'Ozzo, Romina Perossa, Antonino Calandra, Marco Bertoli,<br />
Giacomo Bartelloni.<br />
Il Comitato ha il compito della tutela dei lavoratori in riferimento<br />
al succitato processo di mobbing e si riunirà ogni qual volta un<br />
lavoratore chiederà il suo intervento.<br />
Idonei al lavoro<br />
6<br />
Marco Bertoli<br />
Dipartimento di Salute Mentale<br />
E' così formulato:<br />
- Idoneo<br />
- Idoneo con prescrizioni (devono essere chiaramente espresse),<br />
temporaneamente o <strong>per</strong>manentemente<br />
- Idoneo con limitazioni (devono essere chiaramente espresse),<br />
- Non idoneo temporaneamente (la temporaneità deve essere<br />
temporaneamente o <strong>per</strong>manentemente chiaramente esplicitata<br />
- Non idoneo <strong>per</strong>manentemente. In ogni caso deve essere un<br />
giudizio scritto, notificato sia al lavoratore che al datore di lavoro.<br />
Entrambi, entro 30 gg. dal ricevimento dello stesso, possono<br />
impugnarlo ricorrendo all'Organo di Vigilanza (UOPSAL) competente<br />
<strong>per</strong> territorio di lavoro (non di residenza), che valuta il<br />
caso e formula il giudizio definitivo. Questo può essere una convalida<br />
del giudizio del medico competente, una revoca dello stesso<br />
o una modifica.<br />
Il datore di lavoro, così come il lavoratore, deve attenersi al giudizio<br />
formulato dall'Organo di Vigilanza. Se uno dei due soggetti<br />
non concorda con lo stesso, può attivare tutto l'iter previsto <strong>per</strong><br />
i ricorsi amministrativi.<br />
Giovanna Munafò<br />
Dipartimento di Prevenzione