giornale settembre ottobre.pdf - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 ...
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<strong>giornale</strong> base 09 09.qxp 11/09/2008 10.07 Pagina 4<br />
Brunetta: istruzioni <strong>per</strong> l’uso<br />
In data 25 giugno u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge 112,<br />
poi convertito in Legge n. 133, che introduce alcune novità in<br />
relazione alle assenze dei lavoratori dipendenti, in particolare<br />
l'obbligo <strong>per</strong> le Aziende di richiedere la visita di controllo fin dal<br />
primo giorno di malattia. Ecco allora, in sintesi, le istruzioni <strong>per</strong><br />
l'uso. Per semplicità si fa riferimento alle norme contrattuali dei<br />
lavoratori del comparto, ma i contratti della dirigenza medica e<br />
spta contengono norme analoghe.<br />
1. L'articolo 23 comma 7 del CCNL<br />
1.9.1995 dice che l'assenza <strong>per</strong> malattia<br />
deve essere comunicata alla struttura<br />
di appartenenza (non alla struttura del<br />
Personale, quindi) tempestivamente e<br />
comunque all'inizio dell'orario di lavoro<br />
del giorno in cui si verifica (il che è<br />
dovuto anche nel caso di eventuale<br />
prosecuzione dell'assenza) salvo comprovato<br />
impedimento. Tale adempimento<br />
contrattuale è necessario allo<br />
scopo di consentire al responsabile<br />
organizzativo dell'unità o<strong>per</strong>ativa di<br />
adottare le misure idonee a rimpiazzare<br />
il dipendente assente dal servizio.<br />
2. Al tempo stesso, al fine di <strong>per</strong>mettere<br />
all'amministrazione di disporre la<br />
visita di controllo nei tempi implicati<br />
dall'articolo 71, comma 3 del D.L.<br />
112/2008, la notizia deve <strong>per</strong>venire in<br />
tempo utile anche all'amministrazione. Pertanto, contrariamente<br />
a quanto comunicato con l'avviso del 7 luglio 2008, il responsabile<br />
organizzativo dell'unità o<strong>per</strong>ativa provvede entro le 11.00<br />
di tutti i giorni a trasmettere le informazioni sulle assenze alla<br />
struttura Politiche del Personale. Nel caso di assenze durante i<br />
turni pomeridiani e notturni, entro la stessa ora del giorno successivo<br />
il responsabile organizzativo trasmette le informazioni<br />
relative alle assenze alla struttura Politiche del Personale. Le<br />
informazioni relative alle giornate di sabato e domenica sono trasmesse<br />
entro la medesima ora del lunedì successivo.<br />
3. Le fasce orarie giornaliere durante le quali il dipendente assente<br />
è tenuto ad essere re<strong>per</strong>ibile presso il domicilio comunicato a<br />
suo tempo all'<strong>Azienda</strong> sono state ampliate. Esse sono le seguenti<br />
e valgono <strong>per</strong> tutti i giorni della settimana, compresi i non lavorativi<br />
e festivi: 8.00-13.00, 14.00-20.00.<br />
4. Occorre inoltre prestare attenzione a quanto prescritto dai<br />
commi 10 e 12 dell'articolo 23 del CCNL 1.9.1995. Il comma 10<br />
recita: "Il dipendente che, durante l'assenza, <strong>per</strong> particolari motivi<br />
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne<br />
tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere<br />
re<strong>per</strong>ito"; il comma 12 aggiunge:<br />
"Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di<br />
re<strong>per</strong>ibilità dall'indirizzo comunicato, <strong>per</strong> visite mediche, prestazioni<br />
o accertamenti specialistici o <strong>per</strong> altri giustificati motivi, che<br />
devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva<br />
comunicazione all'azienda o ente".<br />
5. L'articolo 23 comma 8 del CCNL 1.9.1995 precisa che il certificato<br />
medico giustificativo dell'assenza deve essere recapitato<br />
entro tre giorni dall'inizio della malattia a mezzo raccomandata<br />
con avviso di ricevimento. Il D.L. 112/2008 stabilisce all'articolo<br />
71 comma 2 che, nel caso di malattia <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo su<strong>per</strong>iore<br />
a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nel<br />
corso dell'anno solare, il certificato deve essere redatto da una<br />
4<br />
struttura sanitaria pubblica. La circolare n. 45/2008 del<br />
Dipartimento delle Funzione Pubblica ha poi precisato che nelle<br />
strutture sanitarie pubbliche rientrano anche i medici di famiglia.<br />
Dunque: i certificati di malattia su<strong>per</strong>iori a 10 giorni di prognosi<br />
e i certificati con qualunque prognosi a partire dal terzo nel corso<br />
dell'anno sono validi solo se sono redatti dal medico di famiglia<br />
o da una struttura sanitaria pubblica. In caso contrario il certificato<br />
non è valido, <strong>per</strong>tanto l'assenza risulta ingiustificata. In questi<br />
casi la struttura Politiche del Personale inviterà il dipendente<br />
a regolarizzare la propria posizione<br />
nel giro di 24 ore, trascorse le quali<br />
l'assenza risulterà non giustificata.<br />
6. Per quanto riguarda il comparto,<br />
le assenze ingiustificate e l'inosservanza<br />
delle norme in materia di<br />
assenze <strong>per</strong> malattia costituiscono<br />
preciso riferimento del Codice disciplinare<br />
di cui all'articolo 13 del<br />
CCNL 19.4.2004. In particolare, l'assenza<br />
ingiustificata dà luogo a sanzioni<br />
fino ad un massimo di 10 giorni<br />
di sospensione con privazione<br />
della retribuzione (comma 5); l'inosservanza<br />
delle disposizioni in tema<br />
di assenza <strong>per</strong> malattia determina<br />
sanzioni che vanno fino alla multa di<br />
4 ore della retribuzione e, nel caso di<br />
recidiva, fino alla sospensione con<br />
privazione della retribuzione <strong>per</strong> 10<br />
giorni (commi 4 e 5). Per quanto riguarda la dirigenza si tratta del<br />
mancato adempimento di un obbligo contrattuale con tutto quel<br />
che ne consegue in termini di rapporti tra la dirigenza e le amministrazioni<br />
pubbliche.<br />
7. L'assenza <strong>per</strong> malattia, quantunque giustificata da una certificazione<br />
valida, implica, nei primi dieci giorni, che al lavoratore<br />
sia corrisposto (articolo 71 comma 1 del DL 112/2008) esclusivamente<br />
il trattamento economico fondamentale con esclusione di<br />
ogni altra indennità o emolumento, comunque denominati, avente<br />
carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento<br />
accessorio (esempio: indennità di coordinamento e di posizione<br />
organizzativa, variabile aziendale nella graduazione delle funzioni<br />
della dirigenza ecc.).<br />
8. Inoltre il comma 5 del medesimo articolo precisa che le assenze<br />
dal servizio non sono equiparate alla presenza in servizio ai<br />
fini della distribuzione delle somme dei fondi <strong>per</strong> la contrattazione<br />
integrativa. Questo significa che nei casi in cui, come nella<br />
nostra <strong>Azienda</strong>, l'accordo integrativo aziendale lega alla presenza<br />
in servizio la partecipazione al fondo della produttività generale,<br />
l'assenza genera automaticamente la decurtazione proporzionale<br />
della quota annua di produttività generale.<br />
Le uniche eccezioni in tal senso sono quelle dovute alle assenze<br />
<strong>per</strong> congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata;<br />
quelle <strong>per</strong> congedo di paternità; quelle <strong>per</strong> lutto, <strong>per</strong> citazioni<br />
testimoniali e <strong>per</strong> l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,<br />
mentre <strong>per</strong> quanto attiene ai <strong>per</strong>messi della legge 104/1992,<br />
l'eccezione è limitata ai soggetti portatori di handicap grave.<br />
Adelchi Scarano<br />
Gestione Risorse Umane