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GLI EFFETTI FISCALI DEL CONDONO EDILIZIO

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<strong>GLI</strong> <strong>EFFETTI</strong> <strong>FISCALI</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CONDONO</strong> <strong>EDILIZIO</strong><br />

Amministrazione e Finanza>> Fisco<br />

COSA SI PUO' CONDONARE, PROCEDIMENTI E<br />

RIFLESSI <strong>FISCALI</strong> <strong>DEL</strong>LA SANATORIA<br />

di Antonio Ciccia


PREMESSA<br />

Parte il cantiere del condono edilizio, disciplinato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269 1 , entrato in vigore il 2<br />

ottobre 2003 (e il cui provvedimento di conversione è stato definitivamente approvato dalla camera il 19<br />

novembre ndr). Una sanatoria costretta a un difficile slalom tra legge statale e legge regionale e che può<br />

vedere modificare in corso d’opera i propri connotati, anche per effetto dell'approvazione di leggi regionali in<br />

materia. Proprio a riguardo di quest’ultimo rilievo, va evidenziato che la materia dell’edilizia sta, in effetti,<br />

abituando gli operatori a una difficile opera di “ricostruzione” interpretativa, tanto che ad ogni disposizione<br />

statale la prima questione è ormai: si applica direttamente alle Regioni oppure occorre un recepimento<br />

regionale? Tutto ciò avviene non solo per le Regioni a statuto speciale, ma anche per le Regioni a statuto<br />

ordinario. Lungi dall’affrontare la questione da un punto di vista dottrinale, si deve affrontare preliminarmente<br />

la questione solo al fine di studiare l’ambito di applicazione del D.L. n. 269/2003, pubblicato nel supplemento<br />

ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.<br />

In particolare, il quesito preliminare è: le Regioni possono bloccare il condono o detto meglio possono con<br />

atto normativo determinarsi a non rendere applicabili le disposizioni della legge statale 2 ?<br />

La risposta che giudichiamo più attendibile è negativa. Le disposizioni sul condono edilizio si applicano<br />

direttamente a tutte le Regioni e ciò per le seguenti considerazioni.<br />

Innanzi tutto l’effetto giuridico del condono è rappresentato dalla estinzione dei reati edilizi. Si tratta di una<br />

norma penale che non può essere subordinata a scelte delle Regioni, non abilitate a innovare l’ordinamento<br />

penale.<br />

In secondo luogo, siamo di fronte a un provvedimento che è parte integrante della Manovra finanziaria per<br />

l’anno 2004. Non si può con una scelta delle Regioni incidere sugli equilibri finanziari dello Stato.<br />

Peraltro le disposizioni sono qualificabili come norme fondamentali economico-sociali, applicabili anche nelle<br />

Regioni a statuto speciale.<br />

In senso conforme si era pronunciata la circolare del Ministero dei lavori pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL<br />

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1995, n. 192, Suppl. Ord. n. 102), ai sensi della quale l’aspetto<br />

della sanatoria di carattere penale si applica indistintamente a tutte le Regioni comprese quelle a statuto<br />

speciale e alle Province autonome.<br />

Definita la proposta pragmatica di soluzione della questione, passiamo a esaminare gli aspetti della<br />

disciplina del condono.<br />

LEGGI REGIONALI<br />

Stabilito che il decreto-legge ha un'applicazione generalizzata a tutte le Regioni, le disposizioni statali<br />

contengono espliciti rinvii alle leggi regionali. Tanto che la normativa sul condono edilizio assume i connotati<br />

di un work in progress con protagonisti Stato e Regioni.<br />

I rinvii alle leggi regionali sono messi in evidenza in relazione ai singoli istituti.<br />

Già da subito va anticipato che possono vedere la compartecipazione normativa Stato–Regioni gli aspetti<br />

salienti della sanatoria: abusi sanabili, oblazione e oneri concessori.<br />

Tale aspetto spinge a una riflessione pratica: proporre da subito l’istanza di sanatoria oppure aspettare il<br />

consolidamento delle disposizioni?<br />

Probabilmente la decisione dipenderà dall’urgenza di definire la posizione penale pendente. In sostanza<br />

dove c’è l’esigenza di trovare uno sbocco immediato a una pendenza punitiva conviene aderire fin da subito<br />

alla sanatoria 3.<br />

Laddove non fossimo in questa situazione l’interessato potrà avvalersi dei tempi relativamente lunghi, anche<br />

in considerazione della possibilità di integrazioni non solo da parte delle Regioni, ma anche del Parlamento<br />

in sede di conversione.<br />

1<br />

In «Gli Speciali - Manovra finanziaria 2004» del Corriere Tributario On-line (www.ipsoa.it) e in I Quattro Codici della<br />

Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA.<br />

2<br />

La questione è illustrata da B. L. Mazzei, «Regione, norme concorrenti», in Il Sole-24 Ore del 2 ottobre 2003, pag. 27 e<br />

da G. Santilli, «Condono, primi stop dalle Regioni», ivi del 1° ottobre 2003, pag. 5.<br />

3<br />

Conforme G. Saporito, «Condono Edilizio a pronto uso», in Il Sole-24 Ore del 5 ottobre 2003, pag. 21.<br />

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COSA SI PUÒ CONDONARE<br />

Sono condonabili le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 4 . Al requisito cronologico si<br />

aggiungono alcuni limiti volumetrici: le opere non devono avere comportato ampliamento del manufatto<br />

superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a<br />

750 mc.<br />

La disposizione che detta la regola sui limiti di cubatura (art. 32, comma 25) prosegue dichiarando di<br />

estendere le norme sul condono edilizio alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a<br />

nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in<br />

sanatoria.<br />

L’articolo in questione precisa il limite volumetrico con riferimento alle costruzioni residenziali. Quale la sorte<br />

delle nuove costruzioni non residenziali? Le possibilità sono due: condonabilità senza limiti volumetrici<br />

oppure non condonabilità.<br />

L’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 5 , laddove descriveva i requisiti di volumetria, parlava di nuove<br />

costruzioni, senza alcun riferimento al termine “residenziali”: era chiaro che la lettera della norma includeva<br />

sia le nuove costruzioni residenziali sia quelli non residenziali. In quel contesto la circolare del Ministero dei<br />

lavori pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL ha sostenuto la disapplicazione del limite volumetrico per le opere<br />

abusive non residenziali, sulla base della considerazione del comma 16 dell'art. 39: in tale comma si<br />

stabilivano sconti sull’oblazione “anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1” (e cioè i 750 mc).<br />

Con riferimento al condono del 2003/2004 occorrerà verificare se il riferimento contenuto nel comma 25 del<br />

decreto-legge precluderà tout court la sanatoria delle nuove costruzioni non residenziali. Meglio sarebbe una<br />

esplicitazione anche in relazione al fatto che la disposizione di riferimento (art. 39, comma 16, della legge n.<br />

724/1994), per neutralizzare qualsiasi limitazione relativa agli immobili non residenziali, è stata privata di<br />

contenuto precettivo ad opera del comma 39 del D.L. n. 269/2003.<br />

INTERVENTI EDILIZI SANABILI<br />

Le tipologie di illecito sanabili sono precisate dal comma 26 dell’art. 32 (per le tipologie di opere sanabili cfr.<br />

Tabella n. 1).<br />

Sono suscettibili di sanatoria edilizia nell’ambito dell’intero territorio nazionale:<br />

• nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, ferma restando l’insanabilità delle opere realizzate<br />

su immobili dichiarati monumento nazionale o particolarmente importanti ai sensi del Testo Unico sui<br />

beni culturali e ambientali;<br />

• restauri e risanamenti conservativi, manutenzioni straordinarie, opere non valutabili in termini di<br />

superficie o volume nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo (previo, naturalmente il necessario<br />

nulla osta).<br />

Sono suscettibili di sanatoria edilizia nelle aree non sottoposte a vincolo:<br />

• restauri e risanamenti conservativi, manutenzioni straordinarie, opere non valutabili in termini di<br />

superficie o volume nelle aree non soggette ai vincoli in attuazione di legge regionale, da emanarsi<br />

entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 (2 ottobre 2003), con la quale è<br />

determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di<br />

abuso edilizio.<br />

4<br />

Secondo la circolare del Ministero dei lavori pubblici 17 giugno 1995, n. 2241, “il manufatto realizzato deve essere tale<br />

da definire la volumetria da sanare. L’edificio deve essere completato nelle sue parti strutturali, ivi inclusa la copertura e<br />

può essere soggetto ad interventi di completamento funzionale a prescindere dalla tecnologia utilizzata”<br />

5<br />

Il condono 2003/2004 costituisce una riedizione del condono del 1985 e del 1994. Sulla legge n. 724/1994 può leggersi<br />

R. Gigante, Condono edilizio, Milano, 1997, passim.<br />

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Tabella n. 1 - Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria<br />

Tipologia 1 Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle<br />

norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici<br />

Tipologia 2 Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle<br />

norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in<br />

vigore del presente provvedimento<br />

Tipologia 3 Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6<br />

giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio<br />

Tipologia 4 Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3, comma 1, lett. c),<br />

del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo<br />

edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444<br />

Tipologia 5 Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3, comma 1, lett. c),<br />

del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo<br />

edilizio<br />

Tipologia 6 Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’art. 3, comma 1, lett. b), del<br />

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo<br />

edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume<br />

INTERVENTI EDILIZI NON SANABILI<br />

La legge prevede una serie di casi in cui “comunque” non è possibile la sanatoria.<br />

Tra queste vanno annoverate le ipotesi di cui agli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che<br />

elencano i casi di vincoli di inedificabilità.<br />

Altre esclusioni, previste autonomamente nel decreto, hanno una ragione soggettiva. Si tratta delle opere<br />

eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all’art. 416bis,<br />

648-bis e 648-ter c.p. o da terzi per suo conto; rispetto a questa esclusione va ricordata la disposizione<br />

che si riferisce non ai condannati, ma ai soggetti imputati dei predetti gravi reati (associazione di stampo<br />

mafioso e riciclaggio): la pendenza del procedimento penale determina la sospensione del procedimento<br />

amministrativo di sanatoria. La disposizione in esame ha comunque un effetto pratico generale: il richiedente<br />

la sanatoria dovrà auto–dichiarare, a pena della responsabilità penale per falso, di non avere carichi<br />

pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter c.p. Le Amministrazioni dovranno<br />

effettuare accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario<br />

giudiziale.<br />

Altre esclusioni hanno carattere oggettivo:<br />

• opere per le quali non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico;<br />

• opere realizzate su aree di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici territoriali, per le quali non sia<br />

data la disponibilità di concessione onerosa (il provvedimento ammette la sanatoria delle opere che<br />

hanno invaso proprietà pubbliche alla condizione della cessione o della concessione dell’area<br />

stessa);<br />

• opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela<br />

degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei<br />

parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di<br />

dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme<br />

urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;<br />

• opere realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale o dichiarati di interesse particolarmente<br />

importante;<br />

• opere realizzate su aree percorse nell’ultimo decennio da uno o più incendi boschivi;<br />

• opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse<br />

nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione<br />

marittima.<br />

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<strong>EFFETTI</strong> <strong>DEL</strong>LA SANATORIA<br />

Innanzi tutto la presentazione della domanda di condono e il pagamento dell’oblazione determina la<br />

sospensione del procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative: sospensione che opera per<br />

tutto il corso del procedimento di condono 6 .<br />

La presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito edilizio, l'oblazione interamente<br />

corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, produce gli<br />

effetti di cui all’art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47: estinzione dei reati edilizi e urbanistici<br />

ed estinzione dei procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Trascorso il periodo di trentasei<br />

mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.<br />

Da un punto di vista civilistico il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai<br />

diritti dei terzi. La disposizione già dettata a proposito del precedente condono edilizio chiarisce che il<br />

provvedimento amministrativo di sanatoria non ha effetti ablativi o comunque effetti espropriativi di diritti<br />

soggettivi altrui. La disposizione, in base anche a recenti pronunce del Consiglio di Stato, obbliga i Comuni a<br />

compiere attività istruttorie minime per verificare la legittimazione attiva a chiedere il rilascio del titolo edilizio.<br />

Questo significa anche che il titolare di diritti incompatibili con il mantenimento dell’opera edilizia può anche<br />

portare documenti, memorie e comunque partecipare al procedimento amministrativo per il rilascio della<br />

sanatoria.<br />

PROCEDIMENTO<br />

La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell'oblazione e<br />

dell’anticipazione degli oneri concessori, deve essere presentata al Comune competente, a pena di<br />

decadenza, entro il 31 marzo 2004.<br />

Il procedimento è materia in cui si potrà realizzare il work in progress normativo cui già si è fatto cenno. Le<br />

Regioni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 (cioè dal 2 ottobre 2003), sono<br />

chiamate a emanare norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo<br />

abilitativo edilizio in sanatoria; possono prevedere un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10%.<br />

Disposizione analoga riguarda gli oneri concessori (si noti per inciso che stupisce l’utilizzo del termine “oneri<br />

concessori” superato dalla espressione “contributo di costruzione” utilizzato dal Testo Unico per l’edilizia<br />

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che ha sostituito la “concessione” con il permesso di costruire).<br />

Con legge regionale, dunque, gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di sanatoria<br />

possono essere incrementati fino al massimo del 100%.<br />

Documentazione da allegare alla domanda<br />

Il comma 32 prevede che la domanda sia corredata dal modello allegato al decreto-legge (estremi dell’abuso<br />

e dell’oblazione) e dalla seguente documentazione:<br />

• auto-dichiarazione, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle<br />

opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;<br />

• qualora l'opera abusiva superi i 450 mc, perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e<br />

una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità<br />

statica delle opere eseguite;<br />

• ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.<br />

Integrazione della domanda<br />

Entro il 30 settembre 2004 la domanda deve essere integrata con:<br />

• denuncia in catasto dell’immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa<br />

all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;<br />

• denuncia ai fini dell’ICI di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;<br />

• ove dovuto, denunce ai fini della TARSU e della TOSAP.<br />

6 Cfr. art. 38, comma 1, della legge n. 47/1985.<br />

Pagina 5 di 11


Modalità di versamento<br />

La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di<br />

versamento, sono disciplinate nell’allegato 1 al decreto legge (Cfr. Tabelle nn. 3 e 4).<br />

Domanda di<br />

definizione<br />

Tabella n. 2 - Procedura per la sanatoria edilizia<br />

La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31<br />

marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato al<br />

D.L. n. 269/2003.<br />

Allegati Alla domanda deve essere allegato:<br />

a) l’attestazione del versamento del 30% dell’oblazione, calcolata utilizzando la<br />

tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella A. Nel caso<br />

di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l’oblazione va<br />

versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura<br />

minima di 1.700 euro, qualora l’importo complessivo sia superiore a tale cifra,<br />

ovvero per intero qualora l’importo dell’oblazione sia inferiore a tale cifra;<br />

b) l’attestazione del versamento del 30% dell’anticipazione degli oneri concessori,<br />

calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto<br />

indicato nella tabella B. Il versamento deve comunque essere effettuato nella<br />

misura minima di 500 euro, qualora l’importo complessivo sia superiore a tale<br />

cifra, ovvero per intero qualora l’importo dell’anticipazione degli oneri concessori<br />

sia inferiore a tale cifra.<br />

Rateizzazione<br />

dell'oblazione<br />

Rateizzazione<br />

degli oneri di<br />

concessione<br />

Importo definitivo<br />

degli oneri<br />

concessori<br />

CALCOLO <strong>DEL</strong>L’OBLAZIONE<br />

L’importo restante dell’oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:<br />

• seconda rata 30 giugno 2004<br />

• terza rata 30 settembre 2004<br />

L’importo restante dell’anticipazione degli oneri di concessione deve essere<br />

versato per importi uguali, entro:<br />

• seconda rata 30 giugno 2004<br />

• terza rata 30 settembre 2004<br />

L’importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31<br />

dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale con<br />

apposita deliberazione.<br />

L’oblazione si calcola in misura proporzionale per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni, mentre si<br />

calcola in misura fissa per gli abusi edilizi minori, secondo la tabella C allegata al D.L. n. 269/2003.<br />

Il comma 39 prescrive che, ai fini della determinazione dell’oblazione, non si applica quanto previsto dai<br />

commi 13, 14 15 e 16 dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applicano quindi: riduzione<br />

dell’oblazione per le opere realizzate per ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo e riduzioni per gli<br />

immobili non residenziali.<br />

Per l'anticipazione degli oneri di concessione si applica la tabella D allegata al D.L. n. 269/2003 (cfr. Tabella<br />

n. 5).<br />

Con riferimento al contributo di costruzione il D.L. n. 269/2003 prevede la possibilità di realizzazione delle<br />

opere di urbanizzazione con scomputo dagli oneri dovuti. Ai sensi del comma 34 dell’art. 32 del decretolegge<br />

le Amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono<br />

determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria<br />

necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali.<br />

Coloro che in proprio o in forme consortili nell’ambito delle zone perimetrate intendano eseguire in tutto o in<br />

parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto della legge Merloni (art. 2, comma 5, della legge 11<br />

febbraio 1994, n. 109) e secondo le disposizioni tecniche dettate dagli Uffici comunali, possono detrarre<br />

dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella<br />

D allegata al D.L. n. 269/2003. Sarà la legge regionale, a disciplinare le relative modalità di attuazione.<br />

Pagina 6 di 11


Il D.L. n. 269/2003 prevede la maturazione del silenzio–assenso sulla domanda di sanatoria. Gli elementi<br />

della fattispecie della sanatoria tacita sono: la completezza della domanda e il decorso del termine di<br />

ventiquattro mesi 7 .<br />

Ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge, infatti, il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della<br />

documentazione da allegarsi alla domanda, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’ICI nonché,<br />

se dovute, delle denunce ai fini della TARSU e della TOSAP entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso<br />

del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del Comune,<br />

equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.<br />

Se, invece, nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata<br />

in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle<br />

sanzioni amministrative e penali; inoltre scatta il divieto di somministrazione di forniture di servizi pubblici<br />

(art. 48 del Testo Unico per l’edilizia).<br />

Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli<br />

abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere<br />

edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, peraltro, può essere determinato<br />

dall’Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10.<br />

Tabella n. 3 - Calcolo proporzionale dell’oblazione<br />

Tipologia dell’abuso Misura dell’oblazione<br />

€/mq<br />

Opere realizzate in assenza o in difformità<br />

del titolo abilitativo edilizio e non conformi<br />

alle norme urbanistiche e alle prescrizioni<br />

degli strumenti urbanistici<br />

Opere realizzate in assenza o in difformità<br />

del titolo abilitativo edilzio, ma conformi alle<br />

norme urbanistiche e alle prescrizioni degli<br />

strumenti urbanistici alla data di entrata in<br />

vigore del presente provvedimento<br />

Opere di ristrutturazione edilizia come<br />

definite dall’art. 3, comma 1, lett. d), del<br />

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in<br />

assenza o in difformità del titolo abilitativo<br />

edilizio<br />

VINCOLI<br />

Immobili non residenziali<br />

Misura dell’oblazione<br />

€/mq<br />

Immobili residenziali<br />

150 100<br />

100 80<br />

80 60<br />

Il D.L. n. 269/2003 riscrive interamente l’art. 32 della legge n. 47/1985 dedicato alle opere costruite su aree<br />

sottoposte a vincolo.<br />

La disposizione ribadisce che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su<br />

immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del<br />

vincolo stesso.<br />

Due sono le novità più significative: la trasformazione del silenzio–assenso sulla richiesta di nulla osta a<br />

silenzio–rifiuto e l’utilizzo della conferenza dei servizi per l’acquisizione di pareri da parte di più autorità<br />

preposte alla tutela dei vincoli.<br />

Quanto al primo aspetto, l’art. 32 della legge n. 47/1985 come riformulato dal decreto-legge in esame<br />

prescrive che qualora il parere non venga formulato dalle Amministrazioni entro centottanta giorni dalla data<br />

di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.<br />

Quanto al secondo aspetto, la stessa disposizione prevede che ai fini dell’acquisizione del parere si applica<br />

quanto previsto dall’art. 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: quindi convocazione della<br />

7<br />

Evidenzia la necessità della completezza della documentazione, quale presupposto della definizione della pratica con il<br />

silenzio–assenso, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 17 giugno 1995, n. 2241.<br />

Pagina 7 di 11


conferenza dei servizi. Il motivato dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,<br />

paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico<br />

o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.<br />

Tabella n. 4 - Calcolo forfetario dell’oblazione<br />

Tipologia dell’abuso Misura dell’oblazione<br />

Forfait<br />

Opere di restauro e risanamento<br />

conservativo come definite dall’art. 3,<br />

3.500<br />

comma 1, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001,<br />

n. 380, realizzate in assenza o in difformità<br />

del titolo abilitativo edilizio, nelle zone<br />

omogenee A di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile<br />

1968, n. 1444<br />

Opere di restauro e risanamento<br />

conservativo come definite dall’art. 3,<br />

comma 1, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001,<br />

n. 380, realizzate in assenza o in difformità<br />

del titolo abilitativo edilizio<br />

Opere di manutenzione straordinaria, come<br />

definite all’art. 3, comma 1, lett. b), del<br />

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla<br />

normativa regionale, realizzate in assenza o<br />

in difformità del titolo abilitativo edilizio;<br />

opere o modalità di esecuzione non valutabili<br />

in termini di superficie o di volume<br />

1.700<br />

516<br />

Tabella n. 5 - Anticipazione degli oneri di concessione<br />

Numero abitanti Nuove costruzioni e<br />

ampliamenti (€/mq)<br />

Ristrutturazioni e<br />

modifiche della<br />

destinazione d’uso<br />

(€/mq)<br />

Fino a 10.000 38 18<br />

Da 10.001 a 100.000 55 27<br />

Da 100.001 a 300.000 71 36<br />

Oltre 300.001 89 45<br />

<strong>CONDONO</strong> SU AREE PUBBLICHE<br />

Il D.L. n. 269/2003 prevede la possibilità di sanatoria anche delle opere eseguite su aree di proprietà dello<br />

Stato o facenti parte del demanio statale.<br />

In tale ipotesi il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente è<br />

subordinato all’acquisto della proprietà dell’area o dal conseguimento della concessione dell’area stessa.<br />

Tecnicamente il comma 14 dell’art. 32 subordina il condono “al rilascio della disponibilità da parte dello Stato<br />

proprietario, per il tramite dell’Agenzia del Demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà<br />

dell’area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera ovvero a garantire<br />

onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio<br />

indisponibile dello Stato".<br />

Nei commi 15 ss. si sviluppa la procedura articolata nei seguenti passaggi:<br />

• entro il 31 marzo 2004: presentazione della domanda volta ad ottenere la disponibilità dello Stato<br />

alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile, ovvero il riconoscimento al diritto al<br />

mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato;<br />

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la domanda diretta alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente va corredata<br />

dell’attestazione del pagamento all’Erario della somma dovuta a titolo di indennità per l’occupazione<br />

pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla Tabella A (allegata al D.L. n.<br />

269/2003, cfr. Tabella 6), per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla<br />

prescrizione quinquennale; alla domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa<br />

alla pratica di condono edilizio;<br />

• entro il 30 settembre 2004: allegazione della copia della denuncia in catasto dell’immobile e del<br />

relativo frazionamento;<br />

• entro il 31 dicembre 2004: dichiarazione da parte della filiale dell’Agenzia del demanio<br />

territorialmente competente avente ad oggetto la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al<br />

patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al<br />

demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato; dichiarazione di disponibilità subordinata al nulla<br />

osta dell’autorità preposta alla tutela degli eventuali vincoli;<br />

• entro il 31 dicembre 2006: perfezionamento delle procedure di vendita delle aree appartenenti al<br />

patrimonio disponibile dello Stato a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente<br />

competente previa presentazione da parte dell’interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria<br />

rilasciato dall’ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della<br />

domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio<br />

assenso con l’attestazione dell’avvenuto pagamento della connessa oblazione;<br />

• entro il 31 dicembre 2006: provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento<br />

dell’opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile. Il diritto è riconosciuto<br />

per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato;<br />

• 30 giugno 2005: pagamento della rata del prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio<br />

disponibile(tabella B allegata al D.L. n. 269/2003, cfr. Tabella 6);<br />

• 31 dicembre 2005: pagamento della rata del prezzo di acquisto delle aree appartenenti al<br />

patrimonio disponibile(tabella B allegata al D.L. n. 269/2003 cfr. Tabella 6).<br />

RIFLESSI <strong>FISCALI</strong> <strong>DEL</strong>LA SANATORIA EDILIZIA<br />

Il Testo Unico dell’edilizia dedica due articoli alle disposizioni fiscali. L’art. 49 definisce il trattamento fiscale<br />

sanzionatorio per l’ipotesi di abusivismo edilizio; l’art. 50 è, invece, dedicato alle agevolazioni tributarie in<br />

caso di sanatoria.<br />

La regola è che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla<br />

base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme<br />

vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare<br />

violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il<br />

2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel<br />

programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.<br />

Per intuibili ragioni di coordinamento i Comuni sono onerati dell’obbligo di segnalare all'Amministrazione<br />

finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero<br />

dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza dai benefici fiscali.<br />

Peraltro il comma 3 dell’art. 49 stabilisce un termine di decadenza all’azione del Fisco. Il diritto<br />

dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della<br />

decadenza dai benefici, infatti, si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione<br />

del comune.<br />

Con riferimento alla disciplina dei rapporti civilistici con gli acquirenti l’immobile la legge (art. 49, ultimo<br />

comma, del D.P.R. n. 380/2001) prevede che in caso di revoca o decadenza dai benefìci suddetti il<br />

committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.<br />

In deroga alle regole ordinarie sopra descritte operano le agevolazioni tributarie in caso di sanatoria.<br />

Ai sensi dell’art. 50 del Testo Unico dell'edilizia, infatti, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed<br />

imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i<br />

requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento<br />

di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'Amministrazione cui compete la<br />

registrazione.<br />

Nelle more del conseguimento del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le<br />

agevolazioni, deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di<br />

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permesso in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso.<br />

L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve presentare al competente Ufficio dell'Amministrazione<br />

finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che<br />

questo non sia intervenuto, a richiesta dell'Ufficio, dichiarazione del Comune che attesti che la domanda non<br />

ha ancora ottenuto definizione 8 .<br />

La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento delle imposte<br />

dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.<br />

Inoltre il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce<br />

automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la<br />

cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dai benefici fiscali 9 . Anche per<br />

questa ipotesi, nelle more del provvedimento definitivo di sanatoria, deve essere prodotta da parte<br />

dell'interessato alle Amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in<br />

sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione<br />

della istanza di cui al presente comma.<br />

Attenzione, infine, perché la legge (art. 50, ultimo comma, del D.P.R. n. 380/2001) non ammette la<br />

ripetizione delle imposte già pagate.<br />

Tabella n. 6 - Regolarizzazione delle opere eseguite su aree di proprietà dello Stato<br />

TABELLA A - Valori unitari degli indennizzi espressi in €/mq/anno<br />

Classi<br />

Comuni<br />

dimensionali Zone Territoriali Omogenee<br />

A B C D E F<br />

1° < 10.000 15,00 10,00 7,50 10,00 5,00 7,50<br />

2° 10.001 100.000 30,00 20,00 15,00 20,00<br />

3° 100.001 300.000 60,00 40,00 30,00 40,00<br />

4° > 300.001 90,00 60,00 45,00 60,00<br />

TABELLA B - Valori unitari delle aree<br />

Classi<br />

Comuni<br />

dimensionali Zone Territoriali Omogenee<br />

A B C D E F<br />

1° < 10.000 45,00 30,00 22,50 30,00 15,00 22,50<br />

2° 10.001 100.000 90,00 60,00 45,00 60,00<br />

3° 100.001 300.000 180,00 120,00 90,00 120,00<br />

4° > 300.001 270,00 180,00 135,00 180,00<br />

8 Per una disamina critica degli adempimenti necessari per il conseguimento dei benefici fiscali si veda L. Bellini,<br />

«Condono edilizio: decadenza dai benefici fiscali e rimessione in termini», in Corr. Trib. n. 17/1999, pag. 1225.<br />

9 Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 1995, n. 489, in Corr. Trib. n. 8/1995, pag. 523; Id., 20 novembre 1992, n. 12402, ivi n.<br />

49/1992, pag. 3575. R.M. 7 marzo 1995, n. 63/E, ivi n. 18/1995, pag. 1289.<br />

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GLOSSARIO<br />

Permesso di costruire<br />

Provvedimento abilitativo all'esecuzione delle opere edilizie, in conformità alla normativa<br />

edilizia e alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica.<br />

Contributo di costruzione<br />

Contributo da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire, commisurato<br />

all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.<br />

Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/<br />

Documento pubblicato su licenza di Ipsoa Editore S.r.l. – Copyright Ipsoa Editore S.r.l.<br />

Fonte: Corriere tributario-Settimanale di attualità, critica e opinione, Ipsoa Editore<br />

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