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Come, dunque, già accaduto per il permesso di costruire e per la d.i.a., anche per il “titolo abilitativo edilizio in sanatoria” (come espressamente definito dall’art. 32, comma 1, L. n. 326 del 2003) (c.d. condono edilizio), spetta alle Regioni disciplinare i profili relativi al procedimento, nell’ambito delle linee guida tracciate dal legislatore statale. Di questa opzione di fondo è consapevole l’art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003 n. 326, che, già nella versione anteriore agli interventi correttivi della Corte costituzionale, demanda alle Regioni la disciplina dei profili procedimentali. In particolare: - il comma 3 dell’art. 32 avverte che “le modalità” (oltre alle condizioni e ai limiti) del titolo abilitativo in sanatoria sono stabilite, oltre che dall’art. 32, “dalle normative regionali”; - il comma 33 dell’art. 32 demanda alle Regioni la disciplina “per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria”; - sempre il comma 33 specifica che nel disciplinare il procedimento di condono, le Regioni possono anche prevedere un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura fissata nella tabella C allegata alla l. n. 326/2003, con una specifica finalizzazione dell’introito di tale incremento, di cui si tratterà nel paragrafo dedicato all’oblazione; - il comma 34 demanda alle leggi regionali la possibilità di prevedere che gli oneri di concessione relativi agli abusi edilizi oggetto di condono siano incrementati fino al massimo del 100%; - sempre il comma 34 demanda alle leggi regionali l’emanazione delle norme di attuazione per disciplinare, ai sensi dell’art. 29, l. n. 47/1985, la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, e, in particolare, per regolare la perimetrazione da parte dei Comuni degli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri di concessione vanno quantificati nella misura dei costi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per gli interenti di riqualificazione igienico – sanitaria e ambientale, e per disciplinare l’assunzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei soggetti richiedenti il condono; - il comma 35, lett. c), dispone che alla domanda di condono deve essere allegata, tra l’altro “ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale”. Infine, giova ricordare che secondo l’originaria previsione dell’art. 32, comma 33, le leggi regionali avrebbero dovuto essere emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003. 1.2. RIPARTO DI COMPETENZE ALLA LUCE DI CORTE COST. N. 196 DEL 2004 L’opzione dell’art. 32 in commento, di demandare alle leggi regionali la disciplina di dettaglio del procedimento di condono edilizio, non è sembrata alla Corte costituzionale completamente rispettosa dell’autonomia legislativa regionale sancita dalla Costituzione. Pertanto, in più punti le competenze regionali in tema di procedimento di condono sono state ampliate dalla Corte cost. 28 giugno 2004 n. 196. Anzitutto, è stato spostato in avanti il termine per l’emanazione delle leggi regionali, e questo in conseguenza della riconosciuta maggiore possibilità di intervento delle leggi regionali, rispetto a quanto ipotizzato dall’originaria formulazione dell’art. 32. Sicché, la Corte ha dichiarato illegittimo il comma 33 dell’art. 32, nella parte in cui assegna alle Regioni sessanta giorni, decorrenti dall’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, per emanare le leggi regionali sul procedimento. Il comma 33, come riscritto dalla Corte, si limita a dire che le Regioni disciplinano il procedimento di condono tramite la legge di cui al comma 26 dell’art. 32. L’intero art. 32, poi, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che le leggi regionali di cui al comma 26 debbano essere emanate entro un congruo termine da stabilirsi da parte di una legge statale successiva alla sentenza della Corte costituzionale. In sintesi, la Corte ha invitato il legislatore statale a fissare rapidamente con una propria legge il nuovo termine – che deve essere congruo – entro cui le Regioni possono legiferare. Il legislatore statale è tempestivamente intervenuto, con l’art. 5 D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con la L. 30 luglio 2004 n. 191, a tenore del quale la legge regionale prevista dal comma 26 dell’art. 32 può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 168 del 2004. Poiché il D.L. n. 168 del 2004 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, le leggi regionali possono essere emanate entro il 12 novembre 2004. 4

A chiarimento di possibili dubbi circa un differente termine per la legge regionale di cui al comma 26 e per la legge regionale di cui al comma 33, la legge di conversione del D.L. n. 168 del 2004 ha specificato che il termine di quattro mesi si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33. Decorso il termine previsto, per le Regioni che non legiferano si applicano tutte le norme contenute nel D.L. n. 269 del 2003, nel testo risultante dalla conversione. Sotto il profilo dell’autonomia legislativa regionale in materia di procedimento di condono, la Corte ha poi colpito: - il comma 37 dell’art. 32, nella parte in cui attribuisce al silenzio sulla domanda di condono il valore di accoglimento dell’istanza, senza prevedere che le leggi regionali possano disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio comunale. Sicché, ora, le leggi regionali potranno anche attribuire al silenzio prolungato il valore di rigetto dell’istanza, o il valore di inadempimento mero che giustifica l’attivazione di interventi sostitutivi, ovvero attribuire al silenzio il valore di accoglimento decorso un termine più ampio di quello previsto dalla legge statale; - il comma 38, laddove demanda all’allegato 1, anziché alle leggi regionali, il compito di determinare la misura dell’anticipazione degli oneri concessori nonché le relative modalità di versamento. Le leggi regionali potranno pertanto anche stabilire la misura e le modalità di versamento dell’anticipazione, limitatamente agli oneri concessori (e non anche per l’oblazione). In ogni caso, soccorrono anche i principi generali sul procedimento amministrativo, recati dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, e che sono vincolanti anche per la legislazione regionale. 1.3. DISCIPLINA STATALE SUPPLETIVA SUL PROCEDIMENTO Per le Regioni che non disciplineranno il procedimento di condono, trovano applicazione le norme contenute nell’art. 32. Infatti, la Corte costituzionale ha affermato, in qualche modo, un vero e proprio obbligo delle Regioni di legiferare sul condono: “in considerazione della particolare struttura del condono edilizio straordinario (..), che presuppone un’accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali, l’adozione della legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale”. L’inerzia regionale, secondo la Corte, potrebbe integrare una grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti tra Regioni e Stato, e comunque comporta la immediata conseguenza dell’applicazione dell’art. 32 della legge statale. Va da sé che l’art. 32 troverà applicazione anche nel caso di leggi regionali che disciplineranno solo in parte i profili del condono demandati alla loro competenza. Tuttavia, l’art. 32 ha disciplinato il procedimento solo nelle grandi linee, sul presupposto della competenza legislativa regionale. Peraltro, la disciplina dell’art. 32, per quanto non disposto, trova completamento nelle disposizioni dei capi IV e V della L. n. 47 del 1985 e dell’art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724. Sicché, per le Regioni che non disciplineranno, in tutto o in parte, il procedimento di condono, troveranno applicazione: - l’art. 32 L. n. 326 del 2003; - la L. n. 47 del 1985, come novellata dall’art. 39 L. n. 724 del 1994, e, segnatamente, l’art. 35, che regola il procedimento. 2. I TERMINI DEL PROCEDIMENTO 2.1. TERMINI DEL COMPIMENTO DELL’ABUSO E TERMINI DELLA DOMANDA DI CONDONO Il procedimento di condono è scandito da molteplici termini, a carico dei richiedenti, e da lassi temporali al cui decorso, in concomitanza di ulteriori presupposti, la legge riconnette effetti tipizzati. Il condono edilizio è consentito per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 (art. 32, comma 25). La domanda di condono, che nella versione originaria dell’art. 32, comma 32, andava presentata entro il 31 marzo 2004, va presentata, secondo il comma 32, come novellato dalla L. n. 191 del 2004, tra l’11 novembre e il 10 dicembre 2004. 5

Come, dunque, già accaduto per <strong>il</strong> permesso <strong>di</strong> costruire e per <strong>la</strong> d.i.a., anche per <strong>il</strong> “titolo ab<strong>il</strong>itativo<br />

ed<strong>il</strong>izio in sanatoria” (come espressamente definito dall’art. 32, comma 1, L. n. 326 del 2003) (c.d. <strong>condono</strong><br />

ed<strong>il</strong>izio), spetta alle Regioni <strong>di</strong>sciplinare i prof<strong>il</strong>i re<strong>la</strong>tivi al <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong>, nell’ambito delle linee guida tracciate dal<br />

legis<strong>la</strong>tore statale.<br />

Di questa opzione <strong>di</strong> fondo è consapevole l’art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nel<strong>la</strong> L. 24<br />

novembre 2003 n. 326, che, già nel<strong>la</strong> versione anteriore agli interventi correttivi del<strong>la</strong> Corte <strong>costituzionale</strong>,<br />

demanda alle Regioni <strong>la</strong> <strong>di</strong>sciplina dei prof<strong>il</strong>i proce<strong>di</strong>mentali.<br />

In partico<strong>la</strong>re:<br />

- <strong>il</strong> comma 3 dell’art. 32 avverte che “le modalità” (oltre alle con<strong>di</strong>zioni e ai limiti) del titolo ab<strong>il</strong>itativo in<br />

sanatoria sono stab<strong>il</strong>ite, oltre che dall’art. 32, “dalle normative regionali”;<br />

- <strong>il</strong> comma 33 dell’art. 32 demanda alle Regioni <strong>la</strong> <strong>di</strong>sciplina “per <strong>la</strong> definizione del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong><br />

amministrativo re<strong>la</strong>tivo al r<strong>il</strong>ascio del titolo ab<strong>il</strong>itativo ed<strong>il</strong>izio in sanatoria”;<br />

- sempre <strong>il</strong> comma 33 specifica che nel <strong>di</strong>sciplinare <strong>il</strong> <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong> <strong>condono</strong>, le Regioni possono<br />

anche prevedere un incremento dell’ob<strong>la</strong>zione fino al massimo del 10 per cento del<strong>la</strong> misura fissata nel<strong>la</strong> tabel<strong>la</strong> C<br />

allegata al<strong>la</strong> l. n. 326/2003, con una specifica finalizzazione dell’introito <strong>di</strong> tale incremento, <strong>di</strong> cui si tratterà nel<br />

paragrafo de<strong>di</strong>cato all’ob<strong>la</strong>zione;<br />

- <strong>il</strong> comma 34 demanda alle leggi regionali <strong>la</strong> possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> prevedere che gli oneri <strong>di</strong> concessione re<strong>la</strong>tivi<br />

agli abusi ed<strong>il</strong>izi oggetto <strong>di</strong> <strong>condono</strong> siano incrementati fino al massimo del 100%;<br />

- sempre <strong>il</strong> comma 34 demanda alle leggi regionali l’emanazione delle norme <strong>di</strong> attuazione per<br />

<strong>di</strong>sciplinare, ai sensi dell’art. 29, l. n. 47/1985, <strong>la</strong> formazione, adozione e approvazione delle varianti agli<br />

strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli inse<strong>di</strong>amenti abusivi, e, in partico<strong>la</strong>re, per<br />

rego<strong>la</strong>re <strong>la</strong> perimetrazione da parte dei Comuni degli inse<strong>di</strong>amenti abusivi entro i quali gli oneri <strong>di</strong> concessione<br />

vanno quantificati nel<strong>la</strong> misura dei costi per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria e per gli interenti <strong>di</strong><br />

riqualificazione igienico – sanitaria e ambientale, e per <strong>di</strong>sciplinare l’assunzione <strong>di</strong>retta delle opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria da parte dei soggetti richiedenti <strong>il</strong> <strong>condono</strong>;<br />

- <strong>il</strong> comma 35, lett. c), <strong>di</strong>spone che al<strong>la</strong> domanda <strong>di</strong> <strong>condono</strong> deve essere allegata, tra l’altro “ulteriore<br />

documentazione eventualmente prescritta con norma regionale”.<br />

Infine, giova ricordare che secondo l’originaria previsione dell’art. 32, comma 33, le leggi regionali<br />

avrebbero dovuto essere emanate entro sessanta giorni dal<strong>la</strong> data <strong>di</strong> entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003.<br />

1.2. RIPARTO DI COMPETENZE ALLA LUCE DI CORTE COST. N. 196 DEL 2004<br />

L’opzione dell’art. 32 in commento, <strong>di</strong> demandare alle leggi regionali <strong>la</strong> <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> dettaglio del<br />

<strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong> <strong>condono</strong> ed<strong>il</strong>izio, non è sembrata al<strong>la</strong> Corte <strong>costituzionale</strong> completamente rispettosa<br />

dell’autonomia legis<strong>la</strong>tiva regionale sancita dal<strong>la</strong> Costituzione.<br />

Pertanto, in più punti le competenze regionali in tema <strong>di</strong> <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong> <strong>condono</strong> sono state ampliate<br />

dal<strong>la</strong> Corte cost. 28 giugno 2004 n. 196.<br />

Anzitutto, è stato spostato in avanti <strong>il</strong> termine per l’emanazione delle leggi regionali, e questo in<br />

conseguenza del<strong>la</strong> riconosciuta maggiore possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> intervento delle leggi regionali, rispetto a quanto ipotizzato<br />

dall’originaria formu<strong>la</strong>zione dell’art. 32.<br />

Sicché, <strong>la</strong> Corte ha <strong>di</strong>chiarato <strong>il</strong>legittimo <strong>il</strong> comma 33 dell’art. 32, nel<strong>la</strong> parte in cui assegna alle Regioni<br />

sessanta giorni, decorrenti dall’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, per emanare le leggi regionali sul<br />

<strong>proce<strong>di</strong>mento</strong>.<br />

Il comma 33, come riscritto dal<strong>la</strong> Corte, si limita a <strong>di</strong>re che le Regioni <strong>di</strong>sciplinano <strong>il</strong> <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>condono</strong> tramite <strong>la</strong> legge <strong>di</strong> cui al comma 26 dell’art. 32.<br />

L’intero art. 32, poi, è stato <strong>di</strong>chiarato in<strong>costituzionale</strong> nel<strong>la</strong> parte in cui non prevede che le leggi<br />

regionali <strong>di</strong> cui al comma 26 debbano essere emanate entro un congruo termine da stab<strong>il</strong>irsi da parte <strong>di</strong> una legge<br />

statale successiva al<strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> Corte <strong>costituzionale</strong>.<br />

In sintesi, <strong>la</strong> Corte ha invitato <strong>il</strong> legis<strong>la</strong>tore statale a fissare rapidamente con una propria legge <strong>il</strong> nuovo<br />

termine – che deve essere congruo – entro cui le Regioni possono legiferare.<br />

Il legis<strong>la</strong>tore statale è tempestivamente intervenuto, con l’art. 5 D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito<br />

con <strong>la</strong> L. 30 luglio 2004 n. 191, a tenore del quale <strong>la</strong> legge regionale prevista dal comma 26 dell’art. 32 può essere<br />

emanata entro quattro mesi dal<strong>la</strong> data <strong>di</strong> entrata in vigore del D.L. n. 168 del 2004.<br />

Poiché <strong>il</strong> D.L. n. 168 del 2004 è stato pubblicato nel<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale del 12 luglio ed è entrato in<br />

vigore <strong>il</strong> giorno stesso del<strong>la</strong> sua pubblicazione, le leggi regionali possono essere emanate entro <strong>il</strong> 12 novembre<br />

2004.<br />

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