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12.2.1. LA DISCIPLINA PRECEDENTE Nella disciplina precedente, l’effetto estintivo del reato era conseguenza del pagamento integrale dell’oblazione, stando al tenore letterale della previsione di cui all’art. 38, comma 2, L. n. 47 del 1985. Tuttavia la giurisprudenza penale riteneva che la presentazione della domanda di sanatoria, accompagnata dell'integrale pagamento degli importi calcolati da parte dell'interessato, non fosse sufficiente a determinare l'estinzione del reato di costruzione abusiva, ritenendo invece che l'effetto estintivo del reato conseguisse al provvedimento comunale, ex art. 35, comma 9, L. n. 47 del 1985 con il quale viene determinato in via definitiva l'importo dell'oblazione o rilasciata la concessione in sanatoria 27 . Peraltro, quando nel 1988 la disciplina del condono del 1985 fu novellata nel senso di prevedere che il diritto dell’amministrazione al conguaglio dell’oblazione si prescrive dopo 36 mesi, parte della giurisprudenza penale ritenne che tale previsione avesse anche riflessi penali, nel senso che in sede penale, dovesse dichiararsi estinto il reato, una volta decorsi 36 mesi senza richieste di conguagli da parte dell’amministrazione comunale 28 . In prosieguo, intervennero le sezioni unite penali ad affermare che il giudice penale non può estendere il suo accertamento alla verifica dei presupposti sostanziali del condono, e a sostenere che persino il formarsi del silenzio – assenso dopo 24 mesi, determinasse l’estinzione dei reati in sede di processo penale 29 . 12.2.2. LA DISCIPLINA ATTUALE: QUADRO GENERALE La norma ora vigente è il frutto di tale elaborazione normativa e giurisprudenziale. Per i reati edilizi elencati nell’art. 38, comma 2, L. n. 47 del 1985, l’effetto estintivo, regolato dall’art. 32, comma 36, è connesso alla tempestiva presentazione della domanda di condono e al pagamento integrale dell’oblazione, unitamente al decorso del termine di 36 mesi, che inizia a decorrere dalla data in cui risulta avvenuto il pagamento integrale. Nella nuova disciplina è dunque chiaro che è sufficiente il decorso del tempo senza provvedimenti negativi del Comune, a consentire l’effetto estintivo del reato. Sembra però necessario ancora, ai fini dell’estinzione del reato, che in giudizio vi sia la prova certa dell’avvenuto integrale versamento dell’oblazione, e allo scopo sembra ancora necessaria l’attestazione del competente dirigente comunale, come già richiedeva la giurisprudenza penale in relazione ai precedenti condoni 30 . L’aver previsto un termine di 36 mesi, prima che si produca l’effetto estintivo del reato, serve all’amministrazione per verificare la corretta misura dell’oblazione e l’eventuale necessità di conguagli, e a far conseguire all’amministrazione i conguagli dovuti. Vi è dunque un effetto deterrente, perché se l’amministrazione accerta il mancato pagamento integrale entro i 36 mesi, e il pagamento non viene integrato, non si estingue il reato. Sempre nel concorso delle tre circostanze sopra viste, si produce anche l’effetto estintivo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, dei procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Infine, con il decorso di 36 mesi, si prescrive ogni diritto a conguagli o rimborsi in relazione all’oblazione. Sicché, decorsi 36 mesi dal pagamento della terza rata, senza che l’amministrazione sollevi contestazioni, il pagamento si deve ritenere integrale e si produce l’effetto estintivo dei reati e dei procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. 27 Cass. pen., SS. UU., 10 gennaio 1990, Imp. G., in Riv. pen. 1990, p. 934; Cass. pen. 23 febbraio 1998, imp. G., Cass. pen. 1989, p. 882. 28 Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 1989, imp. M., in Riv. giur. edilizia 1991, I, p. 511: “In tema di condono edilizio, a seguito delle modifiche apportate all'art. 35 L. n. 47 del 1985 dall'art. 4, comma 6, L. 13 marzo 1988 n. 68, di conversione del D.L. 12 gennaio 1988 n. 2, trascorsi trentasei mesi dalla domanda di sanatoria, si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione a corredo della domanda medesima; ne deriva che l'oblazione deve intendersi come interamente corrisposta agli effetti dell'art. 38 L. n. 47 del 1985, e, conseguentemente, determina l'estinzione del reato per definizione amministrativa”. 29 Cass. pen., SS. UU., 12 ottobre 1993, imp. P., in Giust. pen. 1994, II, p. 395: “In tema di "condono edilizio" previsto dalla L. n. 47 del 1985, il silenzio dell'Amministrazione comunale protrattosi per ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di condono ed il versamento della somma dovuta ed autodeterminata ai sensi dell'art. 35 della detta legge determinano, in virtù del disposto del successivo art. 38, l'estinzione del reato di cui all'art. 17, lett. b), L. 28 gennaio 1977 n. 10 e dei connessi reati di cui alla L. 2 febbraio 1974 n. 64 e all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie. (La Cassazione ha precisato che al giudice penale è inibito accertare se le opere siano o meno suscettibili di sanatoria - trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva all'Amministrazione comunale - dovendo egli solo verificare la tempestività della domanda di sanatoria e l'avvenuto versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione)”. 30 Cass. pen., sez. III, 16 novembre 1987, imp. L., in Riv. pen. 1988, p. 452; ID., sez. III, 23 febbraio 1988, imp. M., in Riv. giur. edilizia 1989, I, p. 604. 18

Da sottolineare che tali effetti estintivi sono connessi al pagamento integrale della sola oblazione, e non anche degli oneri concessori. 12.2.3. CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI PENALI ANCHE IN CASO DI OPERE NON CONDONABILI Va poi evidenziata l’autonomia degli effetti penali e amministrativi del condono. Infatti, ai sensi dell’art. 39 L. n. 47 del 1985, da ritenere applicabile anche al nuovo condono, l'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue comunque i reati contravvenzionali, di cui all'articolo 38. Questo elemento differenzia l’ipotesi in commento dall’accertamento di conformità (c.d. sanatoria di regime) di cui all’art. 13 L. n. 47 del 1985 (ora trasfuso nell’art. 36 T.U. edilizia), in cui l’estinzione del reato consegue all’accertamento della inesistenza di una sostanziale violazione edilizia: in giurisprudenza si è osservato che l’accertamento di conformità non si fonda su un effetto estintivo proprio connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso e successivo dell'effettivo rilascio del titolo abilitativo sanante da parte del Comune previo "accertamento di conformità" (o non-contrasto) delle opere abusive non assentite con gli strumenti urbanistici vigenti (approvati o anche semplicemente adottati) nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta: trattasi, dunque, di un istituto di carattere generale (o "di regime") qualificato da una fondamentale verifica di conformità, non disciplinato da disposizioni transitorie e caratterizzato da peculiari sbarramenti amministrativi e temporali in un contesto di rigoroso controllo della sostanziale inesistenza di un danno urbanistico 31 . Va sottolineato che l’estinzione degli illeciti penali nonostante la non condonabilità dell’abuso riguarda solo i reati di cui all’art. 38 L. n. 47 del 1985, e non si estende ai reati in materia di violazione di vincoli, i quali si estinguono invece solo nel caso in cui l’abuso sia condonabile 32 . 12.2.4. CONDONO ESPRESSO E PROCESSO PENALE. SILENZIO – ASSENSO E PROCESSO PENALE Si deve poi osservare che se sopraggiunge il provvedimento di condono espresso, prima dei 36 mesi, e tale provvedimento viene esibito nel processo penale, in quest’ultimo si devono dichiarare estinti i reati. Dunque l’estinzione degli illeciti penali edilizi consegue sia al condono espresso, sia al decorso del termine di 36 mesi senza provvedimenti espressi. Non sembra invece rilevante, nel processo penale, al fine della estinzione dei reati, il silenzio – assenso sulla domanda di condono, che opera dopo 24 mesi, in quanto nessuna norma attribuisce rilevanza, nel processo penale, al silenzio – assenso, ed essendovi al contrario la norma speciale che regola gli effetti del silenzio protratto per 36 mesi. Non si può però tacere che secondo una giurisprudenza formatasi nel vigore della disciplina precedente, anche il formarsi del silenzio – assenso dopo 24 mesi era considerato causa estintiva dell’illecito penale, conservando dopo tale data il Comune il potere di chiedere il conguaglio, per altri dodici mesi 33 . 12.2.5. E STENSIONE DELL’ESTINZIONE DEL REATO AI COMPROPRIETARI Sembra da ritenere ancora applicabile, perché compatibile con il nuovo condono, la previsione di cui all’art. 38, comma 2, ultimo periodo, l. n. 47 del 1985, secondo cui “Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari”. Giova osservare che l’estensione del beneficio dell’estinzione del reato in conseguenza del condono, opera solo nei rapporti tra comproprietari, e non a vantaggio di soggetti diversi dai proprietari, né a vantaggio dei proprietari se il condono è richiesto da altri legittimati (v quanto si dirà tra breve nel par. 12.2.7.) 34 . 12.2.6. CONDONO EDILIZIO SUCCESSIVO AL GIUDICATO PENALE DI CONDANNA 31 Cass. pen., sez. III, 9 aprile 1997 n. 4398, in Cass. pen. 1998, p. 1474. 32 Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2000, imp. C., in Ced Cassazione. 33 Cass. pen., SS. UU., 19 dicembre 1990, imp. S., in Giur. it. 1991, II, p. 113, con nota di Ciclala. 34 Cass. pen., sez. III, 7 giugno 1998, imp. M., in Cass. pen. 1990, I, p.1157; ID., sez. III, 6 febbraio 1996 n. 556, in Riv. trim. dir. pen. economia 1996, p. 1089. 19

12.2.1. LA DISCIPLINA PRECEDENTE<br />

Nel<strong>la</strong> <strong>di</strong>sciplina precedente, l’effetto estintivo del reato era conseguenza del pagamento integrale<br />

dell’ob<strong>la</strong>zione, stando al tenore letterale del<strong>la</strong> previsione <strong>di</strong> cui all’art. 38, comma 2, L. n. 47 del 1985.<br />

Tuttavia <strong>la</strong> giurisprudenza penale riteneva che <strong>la</strong> presentazione del<strong>la</strong> domanda <strong>di</strong> sanatoria,<br />

accompagnata dell'integrale pagamento degli importi calco<strong>la</strong>ti da parte dell'interessato, non fosse sufficiente a<br />

determinare l'estinzione del reato <strong>di</strong> costruzione abusiva, ritenendo invece che l'effetto estintivo del reato<br />

conseguisse al provve<strong>di</strong>mento comunale, ex art. 35, comma 9, L. n. 47 del 1985 con <strong>il</strong> quale viene determinato in<br />

via definitiva l'importo dell'ob<strong>la</strong>zione o r<strong>il</strong>asciata <strong>la</strong> concessione in sanatoria 27 .<br />

Peraltro, quando nel 1988 <strong>la</strong> <strong>di</strong>sciplina del <strong>condono</strong> del 1985 fu novel<strong>la</strong>ta nel senso <strong>di</strong> prevedere che <strong>il</strong><br />

<strong>di</strong>ritto dell’amministrazione al conguaglio dell’ob<strong>la</strong>zione si prescrive <strong>dopo</strong> 36 mesi, parte del<strong>la</strong> giurisprudenza<br />

penale ritenne che tale previsione avesse anche riflessi penali, nel senso che in sede penale, dovesse <strong>di</strong>chiararsi<br />

estinto <strong>il</strong> reato, una volta decorsi 36 mesi senza richieste <strong>di</strong> conguagli da parte dell’amministrazione comunale 28 .<br />

In prosieguo, intervennero le sezioni unite penali ad affermare che <strong>il</strong> giu<strong>di</strong>ce penale non può estendere <strong>il</strong><br />

suo accertamento al<strong>la</strong> verifica dei presupposti sostanziali del <strong>condono</strong>, e a sostenere che persino <strong>il</strong> formarsi del<br />

s<strong>il</strong>enzio – assenso <strong>dopo</strong> 24 mesi, determinasse l’estinzione dei reati in sede <strong>di</strong> processo penale 29 .<br />

12.2.2. LA DISCIPLINA ATTUALE: QUADRO GENERALE<br />

La norma ora vigente è <strong>il</strong> frutto <strong>di</strong> tale e<strong>la</strong>borazione normativa e giurisprudenziale.<br />

Per i reati ed<strong>il</strong>izi elencati nell’art. 38, comma 2, L. n. 47 del 1985, l’effetto estintivo, rego<strong>la</strong>to dall’art. 32,<br />

comma 36, è connesso al<strong>la</strong> tempestiva presentazione del<strong>la</strong> domanda <strong>di</strong> <strong>condono</strong> e al pagamento integrale<br />

dell’ob<strong>la</strong>zione, unitamente al decorso del termine <strong>di</strong> 36 mesi, che inizia a decorrere dal<strong>la</strong> data in cui risulta<br />

avvenuto <strong>il</strong> pagamento integrale.<br />

Nel<strong>la</strong> nuova <strong>di</strong>sciplina è dunque chiaro che è sufficiente <strong>il</strong> decorso del tempo senza provve<strong>di</strong>menti<br />

negativi del Comune, a consentire l’effetto estintivo del reato.<br />

Sembra però necessario ancora, ai fini dell’estinzione del reato, che in giu<strong>di</strong>zio vi sia <strong>la</strong> prova certa<br />

dell’avvenuto integrale versamento dell’ob<strong>la</strong>zione, e allo scopo sembra ancora necessaria l’attestazione del<br />

competente <strong>di</strong>rigente comunale, come già richiedeva <strong>la</strong> giurisprudenza penale in re<strong>la</strong>zione ai precedenti<br />

condoni 30 .<br />

L’aver previsto un termine <strong>di</strong> 36 mesi, prima che si produca l’effetto estintivo del reato, serve<br />

all’amministrazione per verificare <strong>la</strong> corretta misura dell’ob<strong>la</strong>zione e l’eventuale necessità <strong>di</strong> conguagli, e a far<br />

conseguire all’amministrazione i conguagli dovuti.<br />

Vi è dunque un effetto deterrente, perché se l’amministrazione accerta <strong>il</strong> mancato pagamento integrale<br />

entro i 36 mesi, e <strong>il</strong> pagamento non viene integrato, non si estingue <strong>il</strong> reato.<br />

Sempre nel concorso delle tre circostanze sopra viste, si produce anche l’effetto estintivo, ai sensi dell’art.<br />

38, comma 2, dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> esecuzione delle sanzioni amministrative.<br />

Infine, con <strong>il</strong> decorso <strong>di</strong> 36 mesi, si prescrive ogni <strong>di</strong>ritto a conguagli o rimborsi in re<strong>la</strong>zione<br />

all’ob<strong>la</strong>zione.<br />

Sicché, decorsi 36 mesi dal pagamento del<strong>la</strong> terza rata, senza che l’amministrazione sollevi contestazioni,<br />

<strong>il</strong> pagamento si deve ritenere integrale e si produce l’effetto estintivo dei reati e dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> esecuzione<br />

delle sanzioni amministrative.<br />

27 Cass. pen., SS. UU., 10 gennaio 1990, Imp. G., in Riv. pen. 1990, p. 934; Cass. pen. 23 febbraio 1998, imp. G., Cass. pen. 1989, p. 882.<br />

28 Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 1989, imp. M., in Riv. giur. ed<strong>il</strong>izia 1991, I, p. 511: “In tema <strong>di</strong> <strong>condono</strong> ed<strong>il</strong>izio, a seguito delle mo<strong>di</strong>fiche<br />

apportate all'art. 35 L. n. 47 del 1985 dall'art. 4, comma 6, L. 13 marzo 1988 n. 68, <strong>di</strong> conversione del D.L. 12 gennaio 1988 n. 2, trascorsi<br />

trentasei mesi dal<strong>la</strong> domanda <strong>di</strong> sanatoria, si prescrive l'eventuale <strong>di</strong>ritto al conguaglio o al rimborso delle somme versate a titolo <strong>di</strong><br />

ob<strong>la</strong>zione a corredo del<strong>la</strong> domanda medesima; ne deriva che l'ob<strong>la</strong>zione deve intendersi come interamente corrisposta agli effetti dell'art.<br />

38 L. n. 47 del 1985, e, conseguentemente, determina l'estinzione del reato per definizione amministrativa”.<br />

29 Cass. pen., SS. UU., 12 ottobre 1993, imp. P., in Giust. pen. 1994, II, p. 395: “In tema <strong>di</strong> "<strong>condono</strong> ed<strong>il</strong>izio" previsto dal<strong>la</strong> L. n. 47 del<br />

1985, <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio dell'Amministrazione comunale protrattosi per ventiquattro mesi dal<strong>la</strong> data <strong>di</strong> presentazione del<strong>la</strong> domanda <strong>di</strong> <strong>condono</strong> ed<br />

<strong>il</strong> versamento del<strong>la</strong> somma dovuta ed autodeterminata ai sensi dell'art. 35 del<strong>la</strong> detta legge determinano, in virtù del <strong>di</strong>sposto del<br />

successivo art. 38, l'estinzione del reato <strong>di</strong> cui all'art. 17, lett. b), L. 28 gennaio 1977 n. 10 e dei connessi reati <strong>di</strong> cui al<strong>la</strong> L. 2 febbraio 1974<br />

n. 64 e all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie. (La Cassazione ha precisato che al giu<strong>di</strong>ce penale è inibito accertare se le opere siano o<br />

meno suscettib<strong>il</strong>i <strong>di</strong> sanatoria - trattandosi <strong>di</strong> valutazione riservata in via esclusiva all'Amministrazione comunale - dovendo egli solo<br />

verificare <strong>la</strong> tempestività del<strong>la</strong> domanda <strong>di</strong> sanatoria e l'avvenuto versamento del<strong>la</strong> somma dovuta ai fini dell'ob<strong>la</strong>zione)”.<br />

30 Cass. pen., sez. III, 16 novembre 1987, imp. L., in Riv. pen. 1988, p. 452; ID., sez. III, 23 febbraio 1988, imp. M., in Riv. giur. ed<strong>il</strong>izia<br />

1989, I, p. 604.<br />

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