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della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di titolo abilitativo in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere suscettibili di condono, non comprese tra quelle indicate dall'art. 33 come non condonabili. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'art. 32 (in aree sottoposte a vincolo) possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo. 10. CORSO DELL’ISTRUTTORIA: ESAME DELLA DOMANDA, INTEGRAZIONI DOCUMENTALI, CONGUAGLI E RIMBORSI, RIGETTO O ACCOGLIMENTO ESPRESSO I dettagli del procedimento di condono sono demandati alle leggi regionali. In via suppletiva, se le Regioni non interverranno, l’incompleto procedimento delineato dall’art. 32 D.L. n. 269 del 2003, viene completato dalle disposizioni contenute nell’art. 35, commi 14, 15, 19, 21, L. n. 47 del 1985. Ancora, è da ritenere che eventuali ulteriori lacune vadano colmate mediante applicazione della disciplina dettata dal t.u. edilizia per l’ordinario procedimento di rilascio del permesso di costruire. In particolare, alla luce del t.u. edilizia, è da ritenere che nei Comuni dove è istituito lo sportello unico dell’edilizia, questo si occuperà anche dei titoli abilitativi in sanatoria, e che per ciascuna domanda di condono dovrà essere comunicato agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento. Il competente dirigente comunale (non più il sindaco), esaminata la domanda di titolo abilitativo in sanatoria, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e degli oneri concessori e rilascia il titolo in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento (art. 35, comma 14). Nel vigore della precedente disciplina era controverso se nell’ambito del procedimento di condono fosse o meno necessario il parere della commissione edilizia 9 , richiesto all’epoca nel procedimento ordinario di rilascio della concessione edilizia. Fermo che il procedimento di condono sarà disciplinato dalla Regioni con proprie leggi che potranno o meno prevedere tale parere, è da osservare che, alla luce della vigente disciplina statale, che considera come eventuale il parere della commissione edilizia anche nel procedimento relativo all’ordinario permesso di costruire, tale parere è da ritenere necessario, nel procedimento di condono, solo se previsto dai singoli regolamenti edilizi comunali. Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente (art. 35, comma 15). A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del comma 3 e di prevenzione degli incendi e degli infortuni (art. 35, comma 19). Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di titolo abilitativo in sanatoria, certificato con l'attestazione rilasciata dal competente dirigente, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’agenzia delle entrate territorialmente competente (art. 35, comma. 21). 11. SILENZIO – ASSENSO Il comma 37 riconnette al decorso di un tempo determinato (24 mesi decorrenti dal 30 giugno 2005) in concomitanza con altri elementi la formazione del silenzio – assenso: come già accennato, tale norma opererà solo nelle Regioni che non disciplinino diversamente gli effetti del silenzio, con leggi da emanarsi entro il 12 novembre 2004. 9 Nel senso della non necessità del parere v. Cons. St., sez. II, 13 marzo 1996 n. 2086/1994, in Cons. Stato 1998, I, p. 1688, “Ai fini del rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 35 l. 28 febbraio 1985 n. 47, non occorre il parere della commissione edilizia comunale, anche se nulla impedisce che esso sia acquisito in via facoltativa”. 14

In particolare, secondo la norma statale, per la formazione del silenzio assenso occorre: - il pagamento degli oneri di concessione: non è chiaro se è sufficiente il pagamento degli oneri di concessione o occorra anche il pagamento integrale dell’oblazione; alla luce del previgente art. 35, l. n. 47/1985, sembra corretta questa seconda soluzione; - la presentazione della domanda di condono con tutta la documentazione allegata richiesta; - la integrazione della domanda entro il 30 giugno 2005 con la denuncia catastale, la denuncia ai fini i.c.i. e, se dovute, le denuncie ai fini della t.r.s.u. e della tassa per l’occupazione di suolo pubblico; - il decorso di 24 mesi dalla data del 30 giugno 2005, senza l’adozione di un provvedimento negativo espresso del Comune. E’ inoltre necessario, per la formazione del silenzio –assenso, che vi sia il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, per gli immobili soggetti ai vincoli di cui all’art. 32 L. n. 47 del 1985. Sebbene l’art. 32, comma 37, non lo dica espressamente, lo si evince dall’art. 32, l. n. 47/1985, in base al quale il silenzio delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli non dà ma luogo a tacito assenso, ma dà luogo a silenzio – rifiuto. In tal senso era orientata la giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente disciplina, giurisprudenza che riteneva ostativa del silenzio – assenso la mancanza dell’assenso dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo 10 . Del pari, il silenzio – assenso non si può formare, nonostante il decorso del termine di 24 mesi, se il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sia negativo 11 . La norma in commento mutua l’analoga previsione dell’art. 39, comma 4, L. n. 724 del 1994 e successive modificazioni. Secondo la Corte costituzionale, compete alle leggi regionali la possibilità di disciplinare diversamente gli effetti del silenzio. Dunque, sembrerebbe, che le Regioni possano: - o nulla dire, e in tal caso si applica la disciplina statale del silenzio – assenso; - o disciplinare espressamente gli effetti del silenzio. Se le Regioni intendono disciplinare gli effetti del silenzio, si aprono i seguenti scenari: - configurazione del silenzio come provvedimento di rigetto; - configurazione del silenzio come inadempimento mero, che apre la via a diffide e interventi sostitutivi; - configurazione del silenzio come provvedimento di accoglimento, ma con tempi e/o modalità diverse da quelle stabilite dal legislatore statale. Giova ricordare l’elaborazione giurisprudenziale formatasi sul silenzio accoglimento nel vigore della precedente disciplina. Anzitutto, secondo la giurisprudenza, il termine per la formazione dell’assenso tacito può subire interruzioni: “Nel caso in cui l’amministrazione comunale, a fronte della presentazione di un’istanza di sanatoria, inviti l’interessato a presentare, ai sensi dell’art. 35, comma 14, L. n. 47 del 1985, documentazione integrativa di quella già prodotta, interviene l’interruzione del termine biennale necessario al formarsi del silenzio assenso della p.a., previsto dall’art. 35, comma 17, stessa legge, e l’inizio di un nuovo termine dalla data di deposito di quanto richiesto” 12 . Inoltre, la mancata allegazione alla domanda di condono della documentazione prevista, ha come effetto la preclusione per l’istante di ottenere la concessione in sanatoria per silenzio assenso 13 . E’ controverso se ai fini del formarsi del silenzio accoglimento sia sufficiente il rispetto dei presupposti formali (domanda tempestiva, documentazione formalmente regolare, pagamento delle somme dovute) 14 , salva l’autotutela in caso di mancanza dei presupposti sostanziali, ovvero occorra anche il rispetto dei presupposti sostanziali (vale a dire il completamento dell’opera entro il termine previsto dalla legge e il rispetto di tipologia di abusi e volumetria massima condonabili) 15 . 10 Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2001 n. 3233, in Cons. Stato 2001, I, p. 1346. 11 Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2001 n. 249, in Giur. it. 2001, p. 1263. 12 Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2001 n. 5190, in Foro amm. 2001, p. 2787. 13 Cons. St., sez. V, 25 giugno 2002, n. 3441, in Foro amm. C.d. S. 2002, p.1468. 14 In tal senso Cons. St., sez. VI, 14 aprile 1993 n. 496, in Cons. Stato 1993, I, p. 544; ID., sez. V, 7 dicembre 1995 n. 1672, in Riv. giur. edilizia 1996, I, p. 129; ID., sez. V, 24 marzo 1997 n. 286, in Foro amm. 1997, p. 794. 15 Cons. St., sez. V, 14 ottobre 1998 n. 1468, in Giur. it. 1999, p. 1087. 15

In partico<strong>la</strong>re, secondo <strong>la</strong> norma statale, per <strong>la</strong> formazione del s<strong>il</strong>enzio assenso occorre:<br />

- <strong>il</strong> pagamento degli oneri <strong>di</strong> concessione: non è chiaro se è sufficiente <strong>il</strong> pagamento degli oneri <strong>di</strong><br />

concessione o occorra anche <strong>il</strong> pagamento integrale dell’ob<strong>la</strong>zione; al<strong>la</strong> luce del previgente art. 35, l. n. 47/1985,<br />

sembra corretta questa seconda soluzione;<br />

- <strong>la</strong> presentazione del<strong>la</strong> domanda <strong>di</strong> <strong>condono</strong> con tutta <strong>la</strong> documentazione allegata richiesta;<br />

- <strong>la</strong> integrazione del<strong>la</strong> domanda entro <strong>il</strong> 30 giugno 2005 con <strong>la</strong> denuncia catastale, <strong>la</strong> denuncia ai fini i.c.i.<br />

e, se dovute, le denuncie ai fini del<strong>la</strong> t.r.s.u. e del<strong>la</strong> tassa per l’occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico;<br />

- <strong>il</strong> decorso <strong>di</strong> 24 mesi dal<strong>la</strong> data del 30 giugno 2005, senza l’adozione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento negativo<br />

espresso del Comune.<br />

E’ inoltre necessario, per <strong>la</strong> formazione del s<strong>il</strong>enzio –assenso, che vi sia <strong>il</strong> parere favorevole delle<br />

amministrazioni preposte al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei vincoli, per gli immob<strong>il</strong>i soggetti ai vincoli <strong>di</strong> cui all’art. 32 L. n. 47 del<br />

1985.<br />

Sebbene l’art. 32, comma 37, non lo <strong>di</strong>ca espressamente, lo si evince dall’art. 32, l. n. 47/1985, in base al<br />

quale <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio delle amministrazioni preposte al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei vincoli non dà ma luogo a tacito assenso, ma dà<br />

luogo a s<strong>il</strong>enzio – rifiuto.<br />

In tal senso era orientata <strong>la</strong> giurisprudenza formatasi nel vigore del<strong>la</strong> precedente <strong>di</strong>sciplina,<br />

giurisprudenza che riteneva ostativa del s<strong>il</strong>enzio – assenso <strong>la</strong> mancanza dell’assenso dell’amministrazione<br />

preposta al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del vincolo 10 .<br />

Del pari, <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio – assenso non si può formare, nonostante <strong>il</strong> decorso del termine <strong>di</strong> 24 mesi, se <strong>il</strong><br />

parere dell’autorità preposta al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del vincolo sia negativo 11 .<br />

La norma in commento mutua l’analoga previsione dell’art. 39, comma 4, L. n. 724 del 1994 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

Secondo <strong>la</strong> Corte <strong>costituzionale</strong>, compete alle leggi regionali <strong>la</strong> possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong>versamente gli<br />

effetti del s<strong>il</strong>enzio.<br />

Dunque, sembrerebbe, che le Regioni possano:<br />

- o nul<strong>la</strong> <strong>di</strong>re, e in tal caso si applica <strong>la</strong> <strong>di</strong>sciplina statale del s<strong>il</strong>enzio – assenso;<br />

- o <strong>di</strong>sciplinare espressamente gli effetti del s<strong>il</strong>enzio.<br />

Se le Regioni intendono <strong>di</strong>sciplinare gli effetti del s<strong>il</strong>enzio, si aprono i seguenti scenari:<br />

- configurazione del s<strong>il</strong>enzio come provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rigetto;<br />

- configurazione del s<strong>il</strong>enzio come inadempimento mero, che apre <strong>la</strong> via a <strong>di</strong>ffide e interventi sostitutivi;<br />

- configurazione del s<strong>il</strong>enzio come provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> accoglimento, ma con tempi e/o modalità <strong>di</strong>verse<br />

da quelle stab<strong>il</strong>ite dal legis<strong>la</strong>tore statale.<br />

Giova ricordare l’e<strong>la</strong>borazione giurisprudenziale formatasi sul s<strong>il</strong>enzio accoglimento nel vigore del<strong>la</strong><br />

precedente <strong>di</strong>sciplina.<br />

Anzitutto, secondo <strong>la</strong> giurisprudenza, <strong>il</strong> termine per <strong>la</strong> formazione dell’assenso tacito può subire<br />

interruzioni: “Nel caso in cui l’amministrazione comunale, a fronte del<strong>la</strong> presentazione <strong>di</strong> un’istanza <strong>di</strong> sanatoria,<br />

inviti l’interessato a presentare, ai sensi dell’art. 35, comma 14, L. n. 47 del 1985, documentazione integrativa <strong>di</strong><br />

quel<strong>la</strong> già prodotta, interviene l’interruzione del termine biennale necessario al formarsi del s<strong>il</strong>enzio assenso del<strong>la</strong><br />

p.a., previsto dall’art. 35, comma 17, stessa legge, e l’inizio <strong>di</strong> un nuovo termine dal<strong>la</strong> data <strong>di</strong> deposito <strong>di</strong> quanto<br />

richiesto” 12 .<br />

Inoltre, <strong>la</strong> mancata allegazione al<strong>la</strong> domanda <strong>di</strong> <strong>condono</strong> del<strong>la</strong> documentazione prevista, ha come effetto<br />

<strong>la</strong> preclusione per l’istante <strong>di</strong> ottenere <strong>la</strong> concessione in sanatoria per s<strong>il</strong>enzio assenso 13 .<br />

E’ controverso se ai fini del formarsi del s<strong>il</strong>enzio accoglimento sia sufficiente <strong>il</strong> rispetto dei presupposti<br />

formali (domanda tempestiva, documentazione formalmente rego<strong>la</strong>re, pagamento delle somme dovute) 14 , salva<br />

l’autotute<strong>la</strong> in caso <strong>di</strong> mancanza dei presupposti sostanziali, ovvero occorra anche <strong>il</strong> rispetto dei presupposti<br />

sostanziali (vale a <strong>di</strong>re <strong>il</strong> completamento dell’opera entro <strong>il</strong> termine previsto dal<strong>la</strong> legge e <strong>il</strong> rispetto <strong>di</strong> tipologia <strong>di</strong><br />

abusi e volumetria massima condonab<strong>il</strong>i) 15 .<br />

10 Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2001 n. 3233, in Cons. Stato 2001, I, p. 1346.<br />

11 Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2001 n. 249, in Giur. it. 2001, p. 1263.<br />

12 Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2001 n. 5190, in Foro amm. 2001, p. 2787.<br />

13 Cons. St., sez. V, 25 giugno 2002, n. 3441, in Foro amm. C.d. S. 2002, p.1468.<br />

14 In tal senso Cons. St., sez. VI, 14 apr<strong>il</strong>e 1993 n. 496, in Cons. Stato 1993, I, p. 544; ID., sez. V, 7 <strong>di</strong>cembre 1995 n. 1672, in Riv. giur.<br />

ed<strong>il</strong>izia 1996, I, p. 129; ID., sez. V, 24 marzo 1997 n. 286, in Foro amm. 1997, p. 794.<br />

15 Cons. St., sez. V, 14 ottobre 1998 n. 1468, in Giur. it. 1999, p. 1087.<br />

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