Sent. n. 487/2013 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...
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ha pronunciato la presente<br />
<strong>Sent</strong>. n. <strong>487</strong>/<strong>2013</strong><br />
R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />
<strong>IN</strong> <strong>NOME</strong> <strong>DEL</strong> <strong>POPOLO</strong> ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
(Sezione Seconda)<br />
SENTENZA<br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2317 del 2012, proposto da RESTIVO Antonietta,<br />
rappresentata e difesa dagli avv. Girolamo Rubino, Leonardo Cucchiara e Massimiliano Valenza,<br />
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Girolamo Rubino, sito in Palermo nella Via G.<br />
Oberdan n°5<br />
contro<br />
il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco p.t., non costituito;<br />
per l'accertamento negativo<br />
- dell'obbligo della ricorrente di provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del<br />
contributo sul costo di costruzione quantificati dal Comune nella nota n. 47874 del 4.9.12 e relativi<br />
al rilascio di una concessione edilizia per il completamento di cinque villette bifamiliari realizzate<br />
nella località San Leone, Via dei Giacinti (concessione edilizia n. 1537/90);<br />
nonchè per la condanna<br />
- della stessa amministrazione all'esonero della ricorrente dal pagamento dei suddetti oneri<br />
concessori;<br />
nonchè ove occorra:<br />
- per la disapplicazione e/o annullamento della nota n. 47874 del 4.9.12 del Comune di Agrigento;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio <strong>2013</strong> il dott. Sebastiano Zafarana e udito<br />
per la parte ricorrente l'avv. M. Valenza;<br />
<strong>Sent</strong>ite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;<br />
1.1. Con ricorso notificato il 14/11/2012 e depositato il 11/12/2012 la ricorrente ha esposto:<br />
- di essere proprietaria di un terreno sito in Agrigento, località San Leone, distinto in catasto al<br />
Fg.163 p.lla 171, esteso mq.6884,50;<br />
- che in data 26/06/1990 il Comune di Agrigento ha rilasciato la concessione edilizia n.1537 per la<br />
costruzione di cinque villette unifamiliari liquidando gli oneri concessori in Lire 17.160.000;<br />
- di avere provveduto al pagamento integrale di detti oneri;<br />
- di non avere mai completato la costruzione delle villette per ragioni economiche;<br />
- di avere presentato al Comune di Agrigento, in data 19/11/2009, apposita istanza per il rilascio di<br />
una nuova concessione edilizia per il completamento dei lavori di realizzazione delle villette;
- che il Comune di Agrigento, con nota n.47874 del 04/09/2012 ha operato una nuova<br />
quantificazione degli oneri concessori, calcolati in € 81.568,00 a titolo di oneri di urbanizzazione ed<br />
€ 21.709,00 a titolo di contributo sul costo di costruzione.<br />
1.2. La ricorrente ha pertanto impugnato il provvedimento in epigrafe deducendone l’illegittimità<br />
con due distinti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, e 6 della L.<br />
28/01/1977 n.10 – Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti –<br />
Eccesso di potere per violazione dell’art. 3 L241/90 – Difetto di motivazione; 2) Violazione e falsa<br />
applicazione dell’art.2 L.r. 17/1994 – diritto al risarcimento del danno.<br />
1.3. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />
1.4. Alla camera di consiglio dell’ 11 gennaio <strong>2013</strong>, il Presidente del Collegio ha comunicato al<br />
difensore di parte ricorrente la sussistenza dei presupposti per l’immediata definizione del giudizio<br />
con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., dandone atto nel relativo verbale.<br />
1.5. Il ricorso è stato, dunque, introitato per la decisione.<br />
2. Il ricorso è fondato.<br />
Con la impugnata nota n.47874 del 04/09/2012 il Comune di Agrigento ha operato una nuova<br />
quantificazione degli oneri concessori, calcolati in € 81.568,00 a titolo di oneri di urbanizzazione ed<br />
€ 21.709,00 a titolo di contributo sul costo di costruzione, senza che siano state esplicitate, nel<br />
provvedimento, le ragioni della nuova imposizione e senza che sia stato dato atto dell’eventuale<br />
computo degli oneri già versati dalla ricorrente in margine al primo titolo abilitativo concesso nel<br />
1990.<br />
Preliminarmente, in mancanza di ogni contestazione sul punto da parte dell’amministrazione (non<br />
costituita), deve darsi per provato che la struttura portante dei fabbricati assentiti col primo titolo<br />
concessorio sia stata effettivamente realizzata e che gli oneri relativi siano stati integralmente<br />
pagati.<br />
Il nuovo provvedimento abilitativo richiesto dalla ricorrente ha, dunque, ad oggetto soltanto il<br />
completamento delle cinque villette e, pertanto, il presente giudizio verte sulla questione relativa<br />
alle modalità con cui deve avvenire il calcolo degli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio di un<br />
nuovo permesso di costruire dopo che quello originario è decaduto ai sensi dell'art. 15, comma 3,<br />
del DP.R. 6 giugno 2001, nr. 380 (e, prima, dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, nr. 10).<br />
Sul punto il Collegio ritiene che non possa addivenirsi ad alcuna duplicazione degli oneri<br />
concessori, non essendo possibile accollare all'istante per due volte gli oneri relativi alle medesime<br />
opere. Infatti, aderendo ad una recente pronunzia del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene che “Nel<br />
caso di rilascio, in successione di tempo, di due permessi di costruire, il secondo dei quali richiesto<br />
dall'interessato per il completamento dei lavori relativi allo stesso fabbricato e non ultimati nel<br />
periodo di vigenza del primo, il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti per la prima<br />
concessione applicando anche ad essi la nuova disciplina medio tempore intervenuta, ma fermo<br />
restando lo scomputo delle somme già corrisposte è legittimo solo nell'ipotesi che le opere assentite<br />
col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso ovvero una variazione<br />
essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente<br />
autonoma, in tale caso giustificandosi col maggior carico urbanistico conseguente il ricalcolo degli<br />
oneri dovuto” (Consiglio di Stato, Sez.IV, 27/04/2012 n.2471).<br />
Dunque, soltanto nelle ipotesi sopra prospettate, il Comune potrà procedere - anche in applicazione<br />
del principio tempus regit actum – al ricalcolo degli oneri dovuti applicando la normativa e i<br />
parametri vigenti al momento in cui il titolo viene rilasciato, esclusa quindi ogni ultrattività della<br />
disciplina in vigore all'epoca del rilascio del titolo originario (poi decaduto), ma ciò pur sempre<br />
scomputando l’importo degli oneri a suo tempo versati.<br />
Tuttavia, nel caso di specie, l’istanza volta ad ottenere il secondo permesso di costruire non<br />
contempla una variazione della destinazione d’uso delle cinque villette unifamiliari, ovvero una<br />
variazione essenziale delle stesse con passaggio da una categoria urbanistica ad altra<br />
funzionalmente autonoma e, pertanto, non si verifica quel maggior carico urbanistico che solo possa<br />
giustificare il conseguente ricalcolo degli oneri dovuti, in quanto la nuova concessione edilizia
concerne unicamente opere interne e di finitura, essendo stati gli immobili interamente realizzati<br />
nella loro struttura portante.<br />
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato dovendo l’amministrazione<br />
rideterminarsi sull’istanza di nuova concessione edilizia tenendo conto, quanto agli oneri di<br />
urbanizzazione, dei criteri testé delineati.<br />
3. Deve invece essere rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno asseritamente<br />
ingenerato alla ricorrente dal mancato rilascio del titolo concessorio abilitativo alla esecuzione delle<br />
opere di completamento delle cinque villette unifamiliari.<br />
Parte ricorrente non ha quantificato l’ammontare del danno con il ricorso, ma ha depositato, in data<br />
02/01/<strong>2013</strong>, una perizia giurata a firma dell’arch. Maurizio Natoli che ha quantificato tale danno in<br />
€ 762.823,00.<br />
Il Collegio rileva che la concessione edilizia n1537 è stata rilasciata dal Comune di Agrigento il<br />
26/06/1990 e che le cinque villette, come ammesso dalla stessa parte ricorrente, non sono mai state<br />
completate a cagione della mancanza dei mezzi economici per portarle a compimento.<br />
Soltanto in data 19/11/2009, ossia dopo quasi 20 anni, la ricorrente ha richiesto il rilascio di una<br />
nuova concessione edilizia finalizzata al completamento delle villette, rimaste incompiute per<br />
propria causa. Pertanto, i danni conseguenti all’ammaloramento delle strutture lasciate per quasi 20<br />
anni allo stato grezzo non possono essere in nessun modo ricondotti alla responsabilità del Comune<br />
di Agrigento, essendo inverosimile che tali danni si siano prodotti, da ultimo, nell’arco temporale<br />
occorso tra la domanda di nuova concessione edilizia per il completamento delle opere<br />
(19/11/2009) e la proposizione del ricorso per cui è causa, dovendosi peraltro rilevare che – in<br />
disparte l’illegittimità della richiesta di pagamento di nuovi oneri concessori – la ricorrente non ha<br />
dimostrato di avere tempestivamente adottato gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento<br />
avverso il ritardo nell’adozione del provvedimento richiesto all’amministrazione.<br />
Conclusivamente la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta perché manifestamente<br />
infondata.<br />
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente<br />
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.<br />
Condanna il Comune di Agrigento al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio<br />
che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre Iva e Cpa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio <strong>2013</strong> con l'intervento dei<br />
magistrati:<br />
Filippo Giamportone, Presidente<br />
Roberto Valenti, Consigliere<br />
Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore<br />
L'ESTENSORE<br />
DEPOSITATA <strong>IN</strong> SEGRETERIA<br />
Il 01/03/<strong>2013</strong><br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
IL PRESIDENTE