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II parte - Elenco prezzi 2010 (.pdf 6242 KB ) - Grandi Stazioni S.p.A.

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TARIFFA<br />

LP<br />

AVVERTENZE<br />

TARIFFA LP<br />

TARIFFA PER LA COSTRUZIONE E IL RINNOVO DELLE LINEE<br />

ELETTRICHE PRIMARIE<br />

5001372 APPLICAZIONE DELLE VOCI DI TARIFFA IN FUNZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO<br />

I <strong>prezzi</strong> di cui alla presente tariffa si riferiscono a lavori e forniture eseguiti in zone di pianura o comunque in terreni<br />

accessibili con mezzi meccanici senza dover procedere preventivamente a lavori provvisori di rilevante entità. Per lavori<br />

da eseguirsi in zone nelle quali è presente la soggezione dell'esercizio ferroviario (binari di piena linea o binari di<br />

circolazione di stazione) i <strong>prezzi</strong> di cui alla presente tariffa saranno maggiorati nella misura del 10%. Per lavori e<br />

forniture da eseguirsi in zone impervie e di montagna, per i quali è inibito l'accesso con mezzi meccanici, a meno che<br />

non si provveda preventivamente a lavori provvisori di rilevante entità, i <strong>prezzi</strong> di cui alla presente tariffa saranno<br />

maggiorati nella misura del 20%. La distinzione tra zone di pianura e zone impervie e di montagna non deve essere<br />

dettata da ragioni d'ordine geografico ma da obiettive difficoltà operative. La tipizzazione dei luoghi di lavoro dovrà<br />

essere preventivamente specificata nell'atto contrattuale. Qualora gli interventi oggetto della presente tariffa abbiano<br />

luogo in centri abitati, ove per centro abitato si intende un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade,<br />

piazze o simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, i <strong>prezzi</strong> di cui alla presente tariffa andranno maggiorati del<br />

10%.<br />

5001373 OSSERVANZA DI NORME E PRESCRIZIONI PREVISTE NEI CAPITOLATI<br />

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme previste dai Capitolati e le prescrizioni stabilite dal contratto.<br />

Pertanto, le Ferrovie non assumono alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore, ai suoi<br />

dipendenti, ai coadiutori e ausiliari autonomi, od alle loro cose, nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'atto<br />

contrattuale, o in dipendenza dell'esercizio e del traffico ferroviario o per qualsiasi altra causa anche estranea alle<br />

Ferrovie. Quando si verifichi un danno che derivi da evento dipendente dall'esercizio o dal traffico ferroviario e che,<br />

avuto riguardo alla circostanza di fatto, non possa considerarsi rientrante nel rischio ordinario attinente alla natura dei<br />

lavori ed all'ambiente in cui si eseguono, l'Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti che ha concorso a<br />

determinare il danno e non dimostri che ha adottato ogni provvedimento prescritto dai capitolati e dal contratto e<br />

richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento o ad evitare o limitare il danno,<br />

oppure non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato. Il concorso dell'Appaltatore sussiste<br />

anche se l'evento dannoso è causato da un preesistente stato di inadempimento degli obblighi dell'Appaltatore stesso in<br />

materia di protezione del cantiere. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a comunicare alle Ferrovie le generalità del Direttore di<br />

cantiere di cui intende servirsi per l'organizzazione e la sorveglianza dei lavori qualora non intenda condurli<br />

personalmente assumendo esso medesimo tali funzioni e riconoscendo espressamente e in particolare che il Direttore di<br />

cantiere assieme all'Appaltatore sono gli unici responsabili dell'osservanza di tutte le norme di protezione<br />

antinfortunistica.<br />

5001374 OSSERVANZA DI OBBLIGHI PER L'INIZIO DEI LAVORI E PER LA TOLTA TENSIONE.<br />

SORVEGLIANZA DEL PERSONALE<br />

Rimane stabilito che l'Appaltatore si dichiara di aver preso esatta e precisa conoscenza del DPR 27.4.1955 N. 547 (e<br />

successive modificazioni), delle leggi 26.4.1974 n. 191 e 13.12.1964, n.1341 (e successive modificazioni); dei relativi<br />

regolamenti di attuazione di cui al DPR 1.6.1979, n. 469 e DM LL.PP 21.3.1988 e di tutte le istruzioni e norme di<br />

sicurezza per l'esercizio delle linee elettriche emanate dalle Ferrovie. In particolare, qualora per l'esecuzione di lavori su<br />

condutture o attrezzature il personale comunque dipendente debba venire in contatto con dette conduttore o attrezzature<br />

elettriche od anche solamente debba avvicinarsi ad esse ad una distanza che sarebbe pericolosa, i lavori dovranno essere<br />

eseguiti solamente se sia possibile togliere la tensione alle condutture ed attrezzature. In tal caso i lavori potranno essere<br />

iniziati solo dopo che l'Appaltatore, o persona da lui designata, abbia ottenuto dall'a gente delle Ferrovie, designato dalla<br />

Dirigenza, la dichiarazione scritta dell'avvenuta tolta tensione dalle attrezzature e dalle condutture, della loro messa a<br />

terra, con la indicazione esatta della tratta o tratte sulle quali dovrà lavorare e dei limiti di tempo concessigli per la<br />

esecuzione dei lavori. Alla messa a terra delle condutture e attrezzature dovrà provvedere l'agente delle Ferrovie<br />

designato dalla Dirigenza. L'Appaltatore dovrà sorvegliare che il personale, da lui dipendente, lavori solamente sulle<br />

attrezzature e condutture disalimentate e messe a terra e che si allontani tempestivamente dalle stesse prima che esse<br />

vengano rialimentate, portandosi a distanza di sicurezza.<br />

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