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Avv. Eugenio Antonio Correale Chiunque svolga una delle ... - Anaci

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Le professioni intellettuali nella società moderna sono estremamente importanti, ma sono anche estremamente diverse dalle<br />

antiche professioni liberali.<br />

Rimane invariata la nozione della dignità, del decoro, del prestigio e della funzione sociale.<br />

Rimangono invariati i valori espressi con le fondamentali espressioni di dignità, del decoro, del prestigio e della funzione<br />

sociale.<br />

Invece, profondamente si innova il rapporto con il Cliente, che non è più l’assistito o il difeso o il paziente, ma è un<br />

consumatore, portatore della tutela che su tale figura ormai da decenni si addensa.<br />

I concetti di preventivo, di formazione obbligatoria, di aggiornamento e di assicurazione per i danni costituiscono corollari<br />

ed applicazioni specifiche di siffatta tutela.<br />

b. Le professioni ordinistiche:<br />

Si ricorderà che nell’agosto del 2012 è stato approvato il provvedimento sulle cosiddette “professioni ordinistiche, di cui al<br />

DPR 7 agosto 2012, n. 137 recante il regolamento di attuazione dei principi dettati dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge<br />

n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.<br />

Molto succintamente, si ricordano i principali fondamenti della nuova disciplina:<br />

Queste le principali novità:<br />

1. l’articolo uno, “Definizione e ambito di applicazione”, individua come “professione regolamentata” “l’attività, o l’insieme<br />

<strong>delle</strong> attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di<br />

iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quand o la<br />

iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento <strong>delle</strong> specifiche professionalità, e, in o gni<br />

caso, l’attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede <strong>una</strong> qualifica<br />

professionale”.<br />

2. l’articolo due, riafferma il cardine ed il reale discrimine tra le professioni ordinistiche da individuare per molti versi ne lla<br />

“disciplina dell’esame di Stato” che rimane ferma;<br />

3. l’articolo quattro introduce <strong>una</strong> prima e limitata forma di “libera concorrenza e pubblicità informativa”, ammessa con ogni<br />

mezzo” se relativa all’attività <strong>delle</strong> professioni regolamentate, alle specializzazioni, ai titoli posseduti attinenti alla<br />

professione, alla struttura dello studio professionale ed ai compensi richiesti per le prestazioni;<br />

4. tornando alla nozione, si evidenzia che è definita professione regolamentata l’attività riservata per disposizione di legge o<br />

non riservata, il cui esercizio è previsto solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi e subord inatamente al possesso di<br />

qualifiche professionali o all'accertamento <strong>delle</strong> specifiche professionalità;<br />

5. è rimessa agli ordini professionali la possibilità di non istituire un tirocinio obbligatorio o di istituirlo, comunque per u na<br />

durata non superiore a quella massima di diciotto mesi;<br />

6. al contrario, è stabilita come obbligatoria la formazione continua, con l'applicazione di sanzioni disciplinari per gli<br />

inadempienti;<br />

7. è fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amminist rativi nell’autogoverno degli ordini.<br />

Sarà il Trib<strong>una</strong>le, nel cui circondario ha sede il Consiglio, nominare i membri degli organi di disciplina, su proposta di<br />

consigli dell'ordine o collegio, secondo regolamenti da adottare;<br />

8. il 13 agosto 2013 scatterà per il professionista l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i possibili danni arrecati al cliente.<br />

c. Le professioni non organizzate, la legge n. 4 del 2013:<br />

L’articolo uno della legge del 14 gennaio 2013, n.4, indica che la nuova normativa, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della<br />

Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, discipli na le<br />

professioni non organizzate in ordini o collegi.<br />

Per “professione non organizzata in ordini o collegi”, si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi<br />

o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il conc orso di<br />

questo, con esclusione <strong>delle</strong> attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile,<br />

<strong>delle</strong> professioni sanitarie e <strong>delle</strong> attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche<br />

normative.<br />

Come riferito al primo paragrafo, la legge si preoccupa di imporre a chiunque <strong>svolga</strong> <strong>una</strong> <strong>delle</strong> dette professioni di contraddi stinguere<br />

detta attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento: “ quanto alla disciplina applicabile, agli<br />

estremi della presente legge”.<br />

L'inadempimento a tale obbligo dovrebbe comportare l’applicazione <strong>delle</strong> sanzioni previste dal codice del consumo per le prat iche<br />

commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, ma sembra troppo assurdo che l’obbligo di cui si parla consista unicamente nel<br />

dichiarare che si <strong>svolga</strong> <strong>una</strong> attività ai sensi della legge n.4 del 2013 e si può prevedere che in realtà la prescrizione conc erna<br />

l’individuazione del professionista.<br />

Inoltre, appare possibile che la normativa di riferimento sia intesa anche in relazione alle concrete modalità di organizzazione della<br />

stessa, nell’ambito dei diversi schemi previsti.<br />

È ben vero che la previsione normativa ha quale referente il timore che si possa ingenerare confusione tra professioni liberali e<br />

professioni non organizzate in albi o collegi, ma appare indispensabile andare oltre.<br />

Sopra tutto, occorre rilevare che lo specifico richiamo al codice del consumo implica che il professionista debba tenere comp ortamenti<br />

in linea con i valori ivi enunciati e, quindi, sopra tutto con le esigenze di trasparenza, ricostruibilità e chiarezza.

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