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Avv. Eugenio Antonio Correale Chiunque svolga una delle ... - Anaci

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Essendo noto a tutti quanto sia frequente che un avvocato accetti la nomina quale amministratore di condominio, appare<br />

davvero utile comunicare la presa di posizione dell’Ufficio del Consiglio Nazionale Forense, così come appare del tutto<br />

necessario ricordare che non è la prima volta che la questione si pone e che non sarebbe la prima volta neppure per rilevare<br />

che dopo iniziali perplessità l’esercizio della professione di amministratore sia stato ammesso anche per gli avvocati.<br />

È opportuno quindi attendere gli indispensabili chiarimenti, che potranno pervenire ad <strong>una</strong> radicale rivisitazione del problema<br />

(non impensabile, ove si pensi che la riforma forense probabilmente aveva di vista altro genere di attività e non quella di<br />

amministratore), od anche essere di più limitato respiro, ad esempio consentendo l’accettazione di incarichi purché in numero<br />

molto esiguo.<br />

Per certo, la risposta alla “domanda più frequente” è servita per verificare in concreto (attraverso l’enorme quantità di e.mail<br />

subito pervenute) quanto siano numerosi gli avvocati che accettano la nomina quale amministratore di condominio.<br />

Il problema è grande, quindi, così come grande è la confusione che rischia di ingenerarsi.<br />

Ovviamente, occorrerà attendere che siano emanati provvedimenti giurisdizionali e che le decisioni del giudice competente<br />

faccia chiarezza.<br />

Intanto, appare opportuno evidenziare che la legge n.4, sulle professioni non organizzate in albi o collegi, sembra dovere<br />

incidere sul problema.<br />

Si sottolinea che la legge 4/2013 è successiva ratione temporis rispetto alla Riforma forense e quindi in grado è di comportarne<br />

valida modifica.<br />

La riforma forense reca il n. 247 del 31 dicembre 2012, mentre ora ci si occupa della legge posteriore, n. 4 del 2013.<br />

La nuova normativa dispone:<br />

“Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito<br />

l'esercizio <strong>delle</strong> attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino<br />

il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale”.<br />

Quindi, sarebbe consentito a chi possa dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo<br />

professionale e quindi a chi siano iscritto all’albo degli <strong>Avv</strong>ocati di diventare uno dei professionisti di cui all'articolo 1,<br />

comma 2, <strong>delle</strong> legge 4 del 2013.<br />

La legge successiva, quindi, potrebbe rendere possibile quanto la legge approvata pochi giorni prima avrebbe vietato, secondo<br />

interpretazione peraltro tutta quanta da verificare.<br />

Anche nel caso di specie insorge un ginepraio del quale nessuno può sentire il bisogno e che (ove non sia immediatamente<br />

dipanato) potrà lasciare quali vittime sul terreno non soltanto alcuni professionisti ma anche la certezza del diritto.<br />

5. Dal generale al particolare:<br />

a. Le professioni intellettuali:<br />

Le “professioni liberali” e le prestazioni d’opera intellettuale offerte dai cosiddetti “liberi professionisti” sono disciplinate<br />

dagli articoli 2229 - 2238 del codice civile.<br />

Tradizionalmente la convenzione stipulata anche in forma verbale tra il professionista ed il cliente viene definita “contratto<br />

d'opera intellettuale”, ma appare molto più agevole affermare e descrivere cosa non partecipi della natura dei rapporti in<br />

questione (almeno alla stregua della nostra tradizione) piuttosto che proporre contenuto positivo.<br />

Tradizionalmente, il mondo <strong>delle</strong> professioni dovrebbe contrapporsi al mondo dell’impresa.<br />

Nel nostro ordinamento le professioni intellettuali trovavano collocazione al di fuori del diritto commerciale e, infatti, le<br />

disposizioni che regolamentano le dette attività sono inserite nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto, dedicato<br />

appunto al lavoro autonomo.<br />

Al contrario, le imprese commerciali trovano disciplina nel titolo secondo del medesimo libro del codice civile.<br />

Per intendere le origini della distinzione si riporteranno di seguito alcuni brani tratti dalla voce “professioni intellettuali” del<br />

Novissimo Digesto, destinati ormai ad assumere il rilievo dell’ultimo canto di un mondo ormai drammaticamente mutato:<br />

“Oltre a ciò, anche dalla normativa concernente le professioni intellettuali risulta chiaro l'intento del legislatore di separare<br />

nettamente le due figure. Al 1° co. dell'art. 2238 c.c. si legge che qualora l'esercizio della professione intellettuale costituisca<br />

«elemento di un'attività organizzata in forma di impresa» verrà ad essa applicata anche la disciplina propria dell'impresa,<br />

che ritroviamo appunto nel Titolo II (del lavoro nell'impresa) del libro V del c.c. Una tale netta distinzione tra la figura del<br />

professionista intellettuale e quella dell'imprenditore non è né nuova, né propria dell'ordinamento giuridico italiano.<br />

L'analisi della figura del professionista intellettuale coinvolge <strong>una</strong> serie di tematiche che abbracciano vari campi del diritto,<br />

dal diritto civile e commerciale per quanto attiene alla qualificazione dell'attività da esso svolta, al diritto del lavoro per<br />

quanto attiene più strettamente all’obbligazione di prestare un'attività intellettuale.<br />

Sono stati gli amministratori di condominio a saggiare come l’ordinamento moderno, che recepisce le normative e gli indirizzi<br />

comunitari, non consenta di riposare sugli antichi schemi.<br />

Si ricorderà che un antico tariffario dei compensi degli amministratori è stato bocciato dall’Antitrust e si ricorderà che la<br />

bocciatura era stata contestata poiché si riteneva che le discipline sulla concorrenza, proprie del mondo dell’impresa, non<br />

potessero trovare spazio nel mondo <strong>delle</strong> professioni.<br />

Le cose sono andate diversamente e da allora chi ha avuto gli occhi per guardare ha potuto intendere che il tempo del cappello<br />

a cilindro e del mantello a ruota era definitivamente tramontato.

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