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Avv. Eugenio Antonio Correale Chiunque svolga una delle ... - Anaci

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2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alc<strong>una</strong> associazione, il<br />

certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione (art. 9, comma secondo).<br />

3. La nuova carta intestata degli amministratori:<br />

Come se non bastasse il profluvio di novità che ormai quotidianamente ci sommergono, l’articolo uno, comma terzo della<br />

legge 26 gennaio 2013, n. 4 (sulle professioni non organizzate e quindi, anche sulla attività degli amministratori di<br />

condominio) statuisce che: “<strong>Chiunque</strong> <strong>svolga</strong> <strong>una</strong> <strong>delle</strong> professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in<br />

ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi<br />

della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui<br />

al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai<br />

sensi del medesimo codice”.<br />

La disposizione è stata interpretata nel senso che anche gli amministratori di condominio debbano inserire nelle<br />

comunicazioni con i clienti la seguente locuzione (o frasi analoghe): “Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio<br />

2013 , n. 4”.<br />

Si parla di sanzioni da molte centinaia di euro e si parla di decorrenza dell’obbligo da metà febbraio 2013.<br />

Per vero, vi è qualcosa da mettere a punto in siffatte affermazioni, ad esempio perché l’iter che dovrà riguardare la professione<br />

dell’amministratore di condominio non sembra ancora maturo né tanto meno concluso e quindi sarebbe anche difficile attuare<br />

sin d’ora adempimenti che per qualche verso sono tuttora in cerca d’autore.<br />

Sopra tutto, sembra di dovere segnalare che, prima ancora del riferimento alla legge che ammette l’esercizio <strong>delle</strong> attività<br />

non ordinistiche, nel rapporto professionista-cliente si imporranno precisazioni e determinazioni che facciano chiarezza<br />

assoluta sulla “persona” alla quale la prestazione e l’attività professionale siano riferibili.<br />

Persona vuol dire, uomo, donna, oppure persona giuridica e quindi società con ragione sociale e con tutti gli altri dati o<br />

identificativi, mentre nessuno potrà ridurre il richiamo alla tutela apprestata dal codice del consumo a mero dato burocratico.<br />

In futuro le denominazioni di fantasia alle quali tanto siamo abituati (“studio tecnico”, “studio amministrativo” ecc.) e che<br />

oggettivamente potevano rendere complicato il riferimento preciso e puntuale ad un determinato ”responsabile dell’attività”<br />

potranno essere mantenute ma dovranno essere affiancate e fors’anche sovrastate da precisa determinazione del soggetto con<br />

il quale il cliente consumatore intratterrà rapporti ed instaurerà il rapporto contrattuale di fiducia.<br />

La prescrizione è quindi molto più penetrante e molto meno burocratica di quanto non si sia inteso sin qui, anche perché<br />

molto concreta e non semplicemente formalistica è la tutela apprestata dal codice del consumo.<br />

Una buona visita dal tipografo, con congrue variazioni della carta intestata e con la richiesta di inserire dati personali e codici<br />

fiscali potrà servire.<br />

Al tipografo, però, si dovranno dare indicazioni opportune e congrue, affinché senza ombra di dubbio e con trasparenza il<br />

rapporto professionista- cliente si instauri nel pieno rispetto <strong>delle</strong> prescrizioni di legge.<br />

In tempi moderni, la mancanza di ricostruibilità e di rispetto dei diritti del cliente su tali fronti potrebbe costituire pessimo<br />

approccio a qualunque forma di contenzioso.<br />

4. Gli avvocati potranno esercitare le professione di amministratore ?<br />

Il Consiglio Nazionale Forense ha dato ulteriore mostra di modernità, oltre a quelle numerose alle quali ci siamo abituati<br />

negli ultimi tempi.<br />

Così, in luogo di diffondere <strong>una</strong> banale circolare, ha risposto alle FAQ (Frequently Asked Questions, letteralmente le<br />

"domande poste frequentemente”) che non si sarebbe detto potere essere affluite numerose e pregnanti già nell’ultima decade<br />

di gennaio ed intorno all’applicazione della recentissima riforma forense.<br />

Al punto 32 <strong>delle</strong> dette FAQ l’intervistato si è posto la seguente domanda:<br />

l’esercizio della professione forense è compatibile con la professione di amministratore di condominio ?<br />

Riportiamo la risposta, alla quale nessuno potrà negare il pregio della chiarezza:<br />

R: No, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale.<br />

Tale circostanza risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013)<br />

che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo. Sebbene non vengano meno i requisiti di<br />

autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di<br />

condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che<br />

l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni<br />

indicate in via tassativa - quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale - ovvero con l’iscrizione<br />

nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei<br />

consulenti del lavoro (ad. 18, comma primo lett. a).

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