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Avv. Eugenio Antonio Correale Chiunque svolga una delle ... - Anaci

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I NUOVI ORDINAMENTI DELLE PROFESSIONI, ORDINISTICHE E NON ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI<br />

<strong>Avv</strong>. <strong>Eugenio</strong> <strong>Antonio</strong> <strong>Correale</strong><br />

1. I nuovi scenari:<br />

L’anno 2012 sarà ricordato dai cultori del condominio e dai professionisti.<br />

Dopo sessanta anni è passata la riforma del condominio, divenuta Legge 122/2012.<br />

Prima ancora era stata approvata il D. P.R. N. 137 dell’agosto del 2012, che ha regolato le cosiddette professioni ordinisitiche, ovverosia le<br />

tradizionali professioni liberali.<br />

Come se due grandi corpi normativi non fossero già sufficienti e non fossero oltre modo difficili da metabolizzare, negli ultimi scorsi<br />

dell’anno abbiamo avuto due ulteriori grandi novità:<br />

a. la legge 4 del 2013, che ha disciplinato la nuova categoria della cosiddette professioni non organizzate in ordini o collegi;<br />

b. la riforma forense, che mette in dubbio la possibilità che chi esercita la professione di avvocato accetti anche incarichi di<br />

amministratore.<br />

È opportuno tratteggiare immediatamente il nucleo essenziale della disciplina sulle professioni non ordinistiche, poiché in fatto si<br />

tratta <strong>delle</strong> norme che più direttamente interessano l’Associazione e gli Amministratori.<br />

Abbandonata la vecchia ed abusata dizione di “professioni emergenti” il legislatore non ha saputo coniare definizione meno contorta.<br />

Si tratta comunque <strong>delle</strong> importanti attività che un tempo sarebbero state definite come di “prestazione d’opera intellettuale” e che<br />

sono esercitate da decenni da soggetti particolarmente qualificati, ma non organizzati in albi o collegi.<br />

Finora ciascuno si poteva fare arbitro della propria professionalità, con risultati non sempre entusiasmanti per l’intera economia<br />

nazionale e per i clienti-consumatori.<br />

I professionisti non organizzati sono circa tre milioni e mezzo e molto sbaglia chi ne calibra l’affidabilità alla stregua degli<br />

amministratori di condominio, che nel corso degli anni hanno potuto registrare forte selezione, dovuta tanto alle innovazioni<br />

giuridiche e tecniche quanto agli sforzi benemeriti della loro Associazione più rappresentativa.<br />

Molti settori erano rimasti davvero privi di regole e di schemi, talché la nuova normativa era attesa ed è benvenuta.<br />

Entrata in vigore la nuova disciplina le competenze e le condotte dei professionisti non organizzati in albi o ordini potranno essere<br />

valutate:<br />

- dalle associazioni professionali presso le quali sono iscritti i professionisti;<br />

- da forme aggregative <strong>delle</strong> associazioni stesse;<br />

- in esito a complesso e forse anche alquanto oneroso procedimento di autoregolamentazione, che dovrà conformarsi in relazione<br />

alla norma tecnica UNI di riferimento.<br />

Si ricordi che scopi del nuovo ordinamento sono la tutela dei consumatori, la promozione della conoscibilità e la garanzia della<br />

trasparenza del mercato dei servizi professionali.<br />

Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico la legge, entrata in vigore dal 10 febbraio, coinvolge tutte quelle professioni non<br />

organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a<br />

favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a<br />

soggetti iscritti in albi o elenchi.<br />

Restano escluse anche le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché<br />

disciplinati da specifiche normative.<br />

Un elenco <strong>delle</strong> associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla nuova legge sarà pubblicato sul<br />

sito web del Ministero dello sviluppo economico, che avverte che l’elenco ha finalità esclusivamente informativa e non un valore di<br />

graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.<br />

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha preparato la seguente SCHEDA ILLUSTRATIVA, che ovviamente non può essere vista<br />

come <strong>una</strong> sorta di appendice della legge, alla quale sempre dovrà farsi riferimento, ma che comunque costituisce buon viatico per un<br />

primo approccio:<br />

RIFERIMENTO OBBLIGATORIO ALLA NORMA:<br />

<strong>Chiunque</strong> <strong>svolga</strong> <strong>una</strong> <strong>delle</strong> professioni riconducibili alla legge in esame, è tenuto a far espresso riferimento nel corso<br />

della propria attività e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge<br />

stessa. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. La disposizione è<br />

volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto <strong>delle</strong> attività<br />

e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.<br />

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI:<br />

Non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (ad esempio, possono esistere più associazioni per la stessa attività<br />

professionale) né scopo di lucro. Hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto <strong>delle</strong><br />

regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto <strong>delle</strong> regole sulla concorrenza.


Garantiscono trasparenza <strong>delle</strong> attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei<br />

principi deontologici e <strong>una</strong> struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione. Promuovono la formazione<br />

permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo). Vigilano sulla<br />

condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.<br />

LA PUBBLICITÀ DELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI:<br />

Un elenco <strong>delle</strong> associazioni professionali che dichiarano di possedere queste caratteristiche, conformandosi quindi alle<br />

finalità che la legge rimette alle associazioni, è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, anche<br />

per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri,<br />

riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali. L’elenco ha <strong>una</strong> finalità esclusivamente informativa e non<br />

un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Possono<br />

svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alc<strong>una</strong> associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito<br />

del Ministero. Le associazioni possono anche (a determinate condizioni) autorizzare i propri iscritti a utilizzare il<br />

riferimento all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi.<br />

Le associazioni di cui all’elenco, quindi, sono chiamate a un’azione di attuazione <strong>delle</strong> finalità della legge e ad un<br />

particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.<br />

L’ADOZIONE DELLE NORME UNI E LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’:<br />

La certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l’Ente nazionale di accreditamento<br />

indica che il singolo professionista “certificato” raggiunge determinati standard previsti dalla norma tecnica. Il Ministero<br />

dello Sviluppo Economico, anche attraverso il proprio sito web, promuove l’informazione sull’adozione di norme<br />

tecniche UNI relative alle attività professionali oggetto della legge.<br />

2. Il ruolo <strong>delle</strong> associazioni dei professionisti non organizzati in albi o collegi:<br />

La nuova disciplina completa il quadro del “controllo di qualità” che costituisce l’essenza stessa della nuova disciplina<br />

ed ammette che i percorsi di qualificazione siano in via ordinaria impostati mediante le forme di iscrizione<br />

all’associazione ovvero il riferimento che il singolo professionista promuova con proprio sforzo e con proprio impegno<br />

il rilascio del certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.<br />

Inoltre, è previsto che si possano trovare forme aggiuntive di garanzia in virtù del ricorso alla valutazione rilasciata da<br />

Organismi di certificazione accreditati da Accredia, riferentesi a particolari professionalità,.<br />

Importantissimo sarà il ruolo <strong>delle</strong> Associazioni professionali, chiamate ad esercitare le funzioni valutative e disciplinari<br />

che saranno di seguito meglio precisate, e che avranno voce anche nell'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa<br />

alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente<br />

di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità,<br />

democraticità e trasparenza.<br />

Non si dovrà mai dimenticare che a norma dell’art. 9 della legge 4/2013, le associazioni professionali o le altre forme<br />

aggregative di associazioni professionali:<br />

- collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso<br />

la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici;<br />

- collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI inviando all'ente di normazione i propri contributi<br />

nella fase dell'inchiesta pubblica;<br />

- possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza,<br />

nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla<br />

normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui alla normativa.<br />

Si tratterà di strumenti e bracci operativi che potranno servire per il crescere <strong>delle</strong> professionalità e <strong>delle</strong><br />

competenze.<br />

<strong>Anaci</strong> ha avvertito da tempo l’importanza <strong>delle</strong> nuove forme e tutti gli Associati ricorderanno lo sforzo della<br />

Dirigenza Nazionale nei Progetti di Qualità e nell’aggiornamento <strong>delle</strong> regole statutarie, che oggi consentono<br />

notevole compatibilità con le discipline appena approvate dal Parlamento.<br />

Anche per questo si può guardare alle nuove regole con fiducia e con ottimismo, essendo certo che moltissimo<br />

è stato fatto e potendo guardare con ragionevole serenità a quanto resta da fare.<br />

Ai sensi dell’art. 9 della legge quattro, la certificazione di conformità alle norme tecniche UNI passa anche<br />

attraverso le associazioni professionali ed attraverso le ulteriori forme <strong>delle</strong> loro aggregazioni, nel senso sopra<br />

indicato.<br />

Diversamente, il professionista che non si sia iscritto ad <strong>una</strong> Associazione e che abbia dato prova di grande<br />

individualismo potrà ricordare che gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di<br />

accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio


2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alc<strong>una</strong> associazione, il<br />

certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione (art. 9, comma secondo).<br />

3. La nuova carta intestata degli amministratori:<br />

Come se non bastasse il profluvio di novità che ormai quotidianamente ci sommergono, l’articolo uno, comma terzo della<br />

legge 26 gennaio 2013, n. 4 (sulle professioni non organizzate e quindi, anche sulla attività degli amministratori di<br />

condominio) statuisce che: “<strong>Chiunque</strong> <strong>svolga</strong> <strong>una</strong> <strong>delle</strong> professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in<br />

ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi<br />

della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui<br />

al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai<br />

sensi del medesimo codice”.<br />

La disposizione è stata interpretata nel senso che anche gli amministratori di condominio debbano inserire nelle<br />

comunicazioni con i clienti la seguente locuzione (o frasi analoghe): “Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio<br />

2013 , n. 4”.<br />

Si parla di sanzioni da molte centinaia di euro e si parla di decorrenza dell’obbligo da metà febbraio 2013.<br />

Per vero, vi è qualcosa da mettere a punto in siffatte affermazioni, ad esempio perché l’iter che dovrà riguardare la professione<br />

dell’amministratore di condominio non sembra ancora maturo né tanto meno concluso e quindi sarebbe anche difficile attuare<br />

sin d’ora adempimenti che per qualche verso sono tuttora in cerca d’autore.<br />

Sopra tutto, sembra di dovere segnalare che, prima ancora del riferimento alla legge che ammette l’esercizio <strong>delle</strong> attività<br />

non ordinistiche, nel rapporto professionista-cliente si imporranno precisazioni e determinazioni che facciano chiarezza<br />

assoluta sulla “persona” alla quale la prestazione e l’attività professionale siano riferibili.<br />

Persona vuol dire, uomo, donna, oppure persona giuridica e quindi società con ragione sociale e con tutti gli altri dati o<br />

identificativi, mentre nessuno potrà ridurre il richiamo alla tutela apprestata dal codice del consumo a mero dato burocratico.<br />

In futuro le denominazioni di fantasia alle quali tanto siamo abituati (“studio tecnico”, “studio amministrativo” ecc.) e che<br />

oggettivamente potevano rendere complicato il riferimento preciso e puntuale ad un determinato ”responsabile dell’attività”<br />

potranno essere mantenute ma dovranno essere affiancate e fors’anche sovrastate da precisa determinazione del soggetto con<br />

il quale il cliente consumatore intratterrà rapporti ed instaurerà il rapporto contrattuale di fiducia.<br />

La prescrizione è quindi molto più penetrante e molto meno burocratica di quanto non si sia inteso sin qui, anche perché<br />

molto concreta e non semplicemente formalistica è la tutela apprestata dal codice del consumo.<br />

Una buona visita dal tipografo, con congrue variazioni della carta intestata e con la richiesta di inserire dati personali e codici<br />

fiscali potrà servire.<br />

Al tipografo, però, si dovranno dare indicazioni opportune e congrue, affinché senza ombra di dubbio e con trasparenza il<br />

rapporto professionista- cliente si instauri nel pieno rispetto <strong>delle</strong> prescrizioni di legge.<br />

In tempi moderni, la mancanza di ricostruibilità e di rispetto dei diritti del cliente su tali fronti potrebbe costituire pessimo<br />

approccio a qualunque forma di contenzioso.<br />

4. Gli avvocati potranno esercitare le professione di amministratore ?<br />

Il Consiglio Nazionale Forense ha dato ulteriore mostra di modernità, oltre a quelle numerose alle quali ci siamo abituati<br />

negli ultimi tempi.<br />

Così, in luogo di diffondere <strong>una</strong> banale circolare, ha risposto alle FAQ (Frequently Asked Questions, letteralmente le<br />

"domande poste frequentemente”) che non si sarebbe detto potere essere affluite numerose e pregnanti già nell’ultima decade<br />

di gennaio ed intorno all’applicazione della recentissima riforma forense.<br />

Al punto 32 <strong>delle</strong> dette FAQ l’intervistato si è posto la seguente domanda:<br />

l’esercizio della professione forense è compatibile con la professione di amministratore di condominio ?<br />

Riportiamo la risposta, alla quale nessuno potrà negare il pregio della chiarezza:<br />

R: No, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale.<br />

Tale circostanza risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013)<br />

che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo. Sebbene non vengano meno i requisiti di<br />

autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di<br />

condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che<br />

l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni<br />

indicate in via tassativa - quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale - ovvero con l’iscrizione<br />

nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei<br />

consulenti del lavoro (ad. 18, comma primo lett. a).


Essendo noto a tutti quanto sia frequente che un avvocato accetti la nomina quale amministratore di condominio, appare<br />

davvero utile comunicare la presa di posizione dell’Ufficio del Consiglio Nazionale Forense, così come appare del tutto<br />

necessario ricordare che non è la prima volta che la questione si pone e che non sarebbe la prima volta neppure per rilevare<br />

che dopo iniziali perplessità l’esercizio della professione di amministratore sia stato ammesso anche per gli avvocati.<br />

È opportuno quindi attendere gli indispensabili chiarimenti, che potranno pervenire ad <strong>una</strong> radicale rivisitazione del problema<br />

(non impensabile, ove si pensi che la riforma forense probabilmente aveva di vista altro genere di attività e non quella di<br />

amministratore), od anche essere di più limitato respiro, ad esempio consentendo l’accettazione di incarichi purché in numero<br />

molto esiguo.<br />

Per certo, la risposta alla “domanda più frequente” è servita per verificare in concreto (attraverso l’enorme quantità di e.mail<br />

subito pervenute) quanto siano numerosi gli avvocati che accettano la nomina quale amministratore di condominio.<br />

Il problema è grande, quindi, così come grande è la confusione che rischia di ingenerarsi.<br />

Ovviamente, occorrerà attendere che siano emanati provvedimenti giurisdizionali e che le decisioni del giudice competente<br />

faccia chiarezza.<br />

Intanto, appare opportuno evidenziare che la legge n.4, sulle professioni non organizzate in albi o collegi, sembra dovere<br />

incidere sul problema.<br />

Si sottolinea che la legge 4/2013 è successiva ratione temporis rispetto alla Riforma forense e quindi in grado è di comportarne<br />

valida modifica.<br />

La riforma forense reca il n. 247 del 31 dicembre 2012, mentre ora ci si occupa della legge posteriore, n. 4 del 2013.<br />

La nuova normativa dispone:<br />

“Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito<br />

l'esercizio <strong>delle</strong> attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino<br />

il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale”.<br />

Quindi, sarebbe consentito a chi possa dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo<br />

professionale e quindi a chi siano iscritto all’albo degli <strong>Avv</strong>ocati di diventare uno dei professionisti di cui all'articolo 1,<br />

comma 2, <strong>delle</strong> legge 4 del 2013.<br />

La legge successiva, quindi, potrebbe rendere possibile quanto la legge approvata pochi giorni prima avrebbe vietato, secondo<br />

interpretazione peraltro tutta quanta da verificare.<br />

Anche nel caso di specie insorge un ginepraio del quale nessuno può sentire il bisogno e che (ove non sia immediatamente<br />

dipanato) potrà lasciare quali vittime sul terreno non soltanto alcuni professionisti ma anche la certezza del diritto.<br />

5. Dal generale al particolare:<br />

a. Le professioni intellettuali:<br />

Le “professioni liberali” e le prestazioni d’opera intellettuale offerte dai cosiddetti “liberi professionisti” sono disciplinate<br />

dagli articoli 2229 - 2238 del codice civile.<br />

Tradizionalmente la convenzione stipulata anche in forma verbale tra il professionista ed il cliente viene definita “contratto<br />

d'opera intellettuale”, ma appare molto più agevole affermare e descrivere cosa non partecipi della natura dei rapporti in<br />

questione (almeno alla stregua della nostra tradizione) piuttosto che proporre contenuto positivo.<br />

Tradizionalmente, il mondo <strong>delle</strong> professioni dovrebbe contrapporsi al mondo dell’impresa.<br />

Nel nostro ordinamento le professioni intellettuali trovavano collocazione al di fuori del diritto commerciale e, infatti, le<br />

disposizioni che regolamentano le dette attività sono inserite nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto, dedicato<br />

appunto al lavoro autonomo.<br />

Al contrario, le imprese commerciali trovano disciplina nel titolo secondo del medesimo libro del codice civile.<br />

Per intendere le origini della distinzione si riporteranno di seguito alcuni brani tratti dalla voce “professioni intellettuali” del<br />

Novissimo Digesto, destinati ormai ad assumere il rilievo dell’ultimo canto di un mondo ormai drammaticamente mutato:<br />

“Oltre a ciò, anche dalla normativa concernente le professioni intellettuali risulta chiaro l'intento del legislatore di separare<br />

nettamente le due figure. Al 1° co. dell'art. 2238 c.c. si legge che qualora l'esercizio della professione intellettuale costituisca<br />

«elemento di un'attività organizzata in forma di impresa» verrà ad essa applicata anche la disciplina propria dell'impresa,<br />

che ritroviamo appunto nel Titolo II (del lavoro nell'impresa) del libro V del c.c. Una tale netta distinzione tra la figura del<br />

professionista intellettuale e quella dell'imprenditore non è né nuova, né propria dell'ordinamento giuridico italiano.<br />

L'analisi della figura del professionista intellettuale coinvolge <strong>una</strong> serie di tematiche che abbracciano vari campi del diritto,<br />

dal diritto civile e commerciale per quanto attiene alla qualificazione dell'attività da esso svolta, al diritto del lavoro per<br />

quanto attiene più strettamente all’obbligazione di prestare un'attività intellettuale.<br />

Sono stati gli amministratori di condominio a saggiare come l’ordinamento moderno, che recepisce le normative e gli indirizzi<br />

comunitari, non consenta di riposare sugli antichi schemi.<br />

Si ricorderà che un antico tariffario dei compensi degli amministratori è stato bocciato dall’Antitrust e si ricorderà che la<br />

bocciatura era stata contestata poiché si riteneva che le discipline sulla concorrenza, proprie del mondo dell’impresa, non<br />

potessero trovare spazio nel mondo <strong>delle</strong> professioni.<br />

Le cose sono andate diversamente e da allora chi ha avuto gli occhi per guardare ha potuto intendere che il tempo del cappello<br />

a cilindro e del mantello a ruota era definitivamente tramontato.


Le professioni intellettuali nella società moderna sono estremamente importanti, ma sono anche estremamente diverse dalle<br />

antiche professioni liberali.<br />

Rimane invariata la nozione della dignità, del decoro, del prestigio e della funzione sociale.<br />

Rimangono invariati i valori espressi con le fondamentali espressioni di dignità, del decoro, del prestigio e della funzione<br />

sociale.<br />

Invece, profondamente si innova il rapporto con il Cliente, che non è più l’assistito o il difeso o il paziente, ma è un<br />

consumatore, portatore della tutela che su tale figura ormai da decenni si addensa.<br />

I concetti di preventivo, di formazione obbligatoria, di aggiornamento e di assicurazione per i danni costituiscono corollari<br />

ed applicazioni specifiche di siffatta tutela.<br />

b. Le professioni ordinistiche:<br />

Si ricorderà che nell’agosto del 2012 è stato approvato il provvedimento sulle cosiddette “professioni ordinistiche, di cui al<br />

DPR 7 agosto 2012, n. 137 recante il regolamento di attuazione dei principi dettati dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge<br />

n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.<br />

Molto succintamente, si ricordano i principali fondamenti della nuova disciplina:<br />

Queste le principali novità:<br />

1. l’articolo uno, “Definizione e ambito di applicazione”, individua come “professione regolamentata” “l’attività, o l’insieme<br />

<strong>delle</strong> attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di<br />

iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quand o la<br />

iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento <strong>delle</strong> specifiche professionalità, e, in o gni<br />

caso, l’attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede <strong>una</strong> qualifica<br />

professionale”.<br />

2. l’articolo due, riafferma il cardine ed il reale discrimine tra le professioni ordinistiche da individuare per molti versi ne lla<br />

“disciplina dell’esame di Stato” che rimane ferma;<br />

3. l’articolo quattro introduce <strong>una</strong> prima e limitata forma di “libera concorrenza e pubblicità informativa”, ammessa con ogni<br />

mezzo” se relativa all’attività <strong>delle</strong> professioni regolamentate, alle specializzazioni, ai titoli posseduti attinenti alla<br />

professione, alla struttura dello studio professionale ed ai compensi richiesti per le prestazioni;<br />

4. tornando alla nozione, si evidenzia che è definita professione regolamentata l’attività riservata per disposizione di legge o<br />

non riservata, il cui esercizio è previsto solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi e subord inatamente al possesso di<br />

qualifiche professionali o all'accertamento <strong>delle</strong> specifiche professionalità;<br />

5. è rimessa agli ordini professionali la possibilità di non istituire un tirocinio obbligatorio o di istituirlo, comunque per u na<br />

durata non superiore a quella massima di diciotto mesi;<br />

6. al contrario, è stabilita come obbligatoria la formazione continua, con l'applicazione di sanzioni disciplinari per gli<br />

inadempienti;<br />

7. è fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amminist rativi nell’autogoverno degli ordini.<br />

Sarà il Trib<strong>una</strong>le, nel cui circondario ha sede il Consiglio, nominare i membri degli organi di disciplina, su proposta di<br />

consigli dell'ordine o collegio, secondo regolamenti da adottare;<br />

8. il 13 agosto 2013 scatterà per il professionista l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i possibili danni arrecati al cliente.<br />

c. Le professioni non organizzate, la legge n. 4 del 2013:<br />

L’articolo uno della legge del 14 gennaio 2013, n.4, indica che la nuova normativa, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della<br />

Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, discipli na le<br />

professioni non organizzate in ordini o collegi.<br />

Per “professione non organizzata in ordini o collegi”, si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi<br />

o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il conc orso di<br />

questo, con esclusione <strong>delle</strong> attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile,<br />

<strong>delle</strong> professioni sanitarie e <strong>delle</strong> attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche<br />

normative.<br />

Come riferito al primo paragrafo, la legge si preoccupa di imporre a chiunque <strong>svolga</strong> <strong>una</strong> <strong>delle</strong> dette professioni di contraddi stinguere<br />

detta attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento: “ quanto alla disciplina applicabile, agli<br />

estremi della presente legge”.<br />

L'inadempimento a tale obbligo dovrebbe comportare l’applicazione <strong>delle</strong> sanzioni previste dal codice del consumo per le prat iche<br />

commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, ma sembra troppo assurdo che l’obbligo di cui si parla consista unicamente nel<br />

dichiarare che si <strong>svolga</strong> <strong>una</strong> attività ai sensi della legge n.4 del 2013 e si può prevedere che in realtà la prescrizione conc erna<br />

l’individuazione del professionista.<br />

Inoltre, appare possibile che la normativa di riferimento sia intesa anche in relazione alle concrete modalità di organizzazione della<br />

stessa, nell’ambito dei diversi schemi previsti.<br />

È ben vero che la previsione normativa ha quale referente il timore che si possa ingenerare confusione tra professioni liberali e<br />

professioni non organizzate in albi o collegi, ma appare indispensabile andare oltre.<br />

Sopra tutto, occorre rilevare che lo specifico richiamo al codice del consumo implica che il professionista debba tenere comp ortamenti<br />

in linea con i valori ivi enunciati e, quindi, sopra tutto con le esigenze di trasparenza, ricostruibilità e chiarezza.


Non a caso, l’articolo quattro della nuova normativa, occupandosi <strong>delle</strong> associazioni dei professionisti che potranno essere c ostituite e<br />

che costituiranno il sistema portante <strong>delle</strong> nuove professioni, specifica che:<br />

“le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative <strong>delle</strong> associazioni di cui all'articolo 3 pubblican o nel proprio<br />

sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità ”.<br />

Addirittura è stato specificato che:<br />

“nei casi in cui autorizzano i propri associati a utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione qual e marchio o attestato di<br />

qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osser vano anche le<br />

prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.<br />

Occorre quindi occuparsi principalmente del diritto di chi esercita professioni non ordinistiche di costituire associazioni a carattere<br />

professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le<br />

competenze degli associati e garantire il rispetto <strong>delle</strong> regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto <strong>delle</strong> regole<br />

sulla concorrenza.<br />

Errano coloro che asseriscono che le associazioni possano prevedere vincoli di rappresentanza esclusiva.<br />

Le funzioni preminenti <strong>delle</strong> associazioni di professionisti saranno quelle “di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto<br />

<strong>delle</strong> regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto <strong>delle</strong> regole sulla concorrenza” che l’<strong>Avv</strong>ocato Belli, in<br />

ottimo elaborato che sarà pubblicato sulle nostre riviste articola nelle finalità di:<br />

- promuovere la formazione permanente dei propri iscritti;<br />

- adottare un codice di condotta professionale;<br />

- vigilare sui comportamenti degli aderenti;<br />

- promuovere percorsi di certificazione di qualità;<br />

- definire le sanzioni disciplinari;<br />

- promuovere organismi e forme di tutela dei diritti dei consumatori tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino -<br />

consumatore.<br />

Le associazione dei professionisti saranno soggetti di diritto privato, ma con funzioni che andranno ben oltre tale orizzonte , talché<br />

è fatto obbligo che gli statuti e le clausole associative <strong>delle</strong> associazioni professionali garantiscono la tra sparenza <strong>delle</strong> attività e<br />

degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei princìpi deontologici, nonché <strong>una</strong> st ruttura<br />

organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento <strong>delle</strong> finalità dell'associazione.<br />

Non vi è chi non veda che <strong>Anaci</strong> non ha alcun problema a confrontarsi con tali prescrizioni, poiché sin dalle origini lo statu to della<br />

Associazione si è imposto regole e si è proposto finalità ampiamente in linea con l’odierno dettato normativo.<br />

La nostra Dirigenza ha già da tempo promosso i Progetti che perfettamente possono armonizzarsi con la nuova normativa.<br />

Addirittura, può dirsi che la stessa sensibilità che la dirigenza <strong>Anaci</strong> ha mostrato ab origine perfettamente si coniuga con i nuovi<br />

compiti e con le nuove funzioni, non più semplicemente volontaristiche, poiché necessariamente da rispecchiare nel disposto di<br />

legge.<br />

Ovviamente, non tutto può essere già perfettamente calibrato e aderente all’ordinamento che neppure è entrato in vigore.<br />

Senza scendere nelle mille pieghe che i temi prefigurati propongono, ci si limiterà a ricordare che i principii propri del codice d el<br />

consumo e della tutela del consumatore trovano sfogo in specifiche prescrizioni, <strong>delle</strong> quali si dovrà valutare la concreta in cidenza.<br />

A mo’ d’esempio si ricorderà la nozione di “foro del consumatore” e la faticosa elaborazione che si è formata sul punto.<br />

La legge prescrive che gli statuti associativi garantiscono trasparenza <strong>delle</strong> attività e degli assetti associativi, dialettic a democratica<br />

tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e <strong>una</strong> struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazi one.<br />

Inoltre, le associazioni debbono promuovere la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di co ndotta (art. 27<br />

bis del Codice del Consumo). Vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni<br />

derivanti dalla violazione del codice di condotta.<br />

Nessun dubbio che, nella sostanza, non vi sia <strong>una</strong> sola prescrizione che già non sia stata riflessa in misura notevole nel tessuto<br />

<strong>delle</strong> regole associative.<br />

Una serena ed ulteriore verifica potrà essere condotta, per completare, o anche solo per migliorare il quadro già congruo e<br />

soddisfacente.<br />

Gli elementi nuovi sono tanti e sarebbe assurdo che il nuovo ruolo (sarebbe meglio dire “il nuovo ufficio”) al quale l’Associazione<br />

viene chiamata non richieda alcun adeguamento.<br />

Si può essere tranquilli anche su tale fronte.<br />

L’adeguamento per <strong>Anaci</strong> sarà molto meno faticoso che per altri.<br />

Il Ministero dello Sviluppo Economico sarà referente per confronti e per indicazioni che allo stato sarebbe davvero prematuro<br />

cercare di determinare con <strong>una</strong> qualunque aspirazione alla completezza.


La legge prevede che l'elenco <strong>delle</strong> associazioni professionali e <strong>delle</strong> forme aggregative di associazioni che dichiarano, con assunzione di<br />

responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le<br />

prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi<br />

concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'ulteriore normativa.<br />

Ness<strong>una</strong> persona di buon senso può ipotizzare che la Pubblica Amministrazione sarà in grado di esercitare da subito reali e concrete forme<br />

di controllo e di verifica sul campo.<br />

Come si era detto ab initio, si tratta di <strong>una</strong> platea enorme, che riguarda 3.500.000 professionisti in tutta Italia e con le più variegate attività.<br />

Occorrerà quindi autodisciplina e grande capacità di interlocuzione con i cultori della materia, con gli altri protagonisti (le vecchie parti<br />

sociali), con gli organi della Pubblica Amministrazione.<br />

Per concludere, cinque indicazioni tratte dalla legge che dispone:<br />

1. le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano<br />

un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano<br />

sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del<br />

medesimo Codice.<br />

2. le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino<br />

consumatore, presso il quale i committenti <strong>delle</strong> prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli<br />

professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché<br />

ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.<br />

3. alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.<br />

4. ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio<br />

<strong>delle</strong> attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti<br />

previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.<br />

5. le associazioni possono autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato<br />

di qualità dei propri servizi (art. 5, comma 2).<br />

Si è detto <strong>delle</strong> bune indicazioni fornite dal sito internet del Ministero dello Sviluppo.<br />

Il Ministero ha persino predisporre i moduli che dovranno essere presentati per gli accreditamenti e sin qui si può formulare<br />

positivo giudizio.<br />

Solo, non è dato comprendere la ragione per la quale le indicazioni relative alle “aggregazioni” siano diverse e, salvo error e, più<br />

blande di quelle dedicate alle semplici associazioni di categoria.

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