Regole e regolamenti di organizzazione nelle - Magellano
Regole e regolamenti di organizzazione nelle - Magellano
Regole e regolamenti di organizzazione nelle - Magellano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La natura “aziendale” o “privata” dei <strong>regolamenti</strong> relativi alle materie sopra in<strong>di</strong>cate si ricava da due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> considerazioni.<br />
Il primo si collega alla circostanza che l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165 non ricomprende dette materie tra<br />
quelle che devono essere necessariamente <strong>di</strong>sciplinate da fonti legali (leggi o <strong>regolamenti</strong> pubblicistici); nel contesto<br />
dello stesso decreto legislativo le ulteriori fonti o <strong>di</strong>sposizioni speciali che <strong>di</strong>versificano il lavoro pubblico da<br />
quello privato riguardano altri e ben in<strong>di</strong>viduati istituti (incompatibilità e cumulo <strong>di</strong> impieghi, procedure selettive<br />
per l’accesso dall’esterno, ecc.).<br />
Il secondo e più pregnante elemento <strong>di</strong> chiarimento deriva dalla constatazione che gli istituti che abbiamo elencato<br />
sono espressione <strong>di</strong> momenti qualificanti della gestione del rapporto <strong>di</strong> lavoro che, secondo la <strong>di</strong>sciplina<br />
sulle fonti definita dall’intero art. 2 del D.Lgs. n. 165, è totalmente affidata alla sede della contrattazione collettiva.<br />
In ossequio a tale qualificazione <strong>di</strong> negoziabilità, il contratto collettivo nazionale ha ritenuto più opportuno, in<br />
talune circostanze, non definire puntualmente ed esaustivamente la regolazione <strong>di</strong> alcune materie ma ha preferito<br />
affidare la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> dettaglio o <strong>di</strong> attuazione alla sede locale o attraverso la procedura della contrattazione<br />
integrativa, oppure, come nei casi sopra segnalati, riconoscendo un autonomo potere regolativo alla parte datoriale,<br />
sia pure con<strong>di</strong>zionata da un preventivo confronto sindacale.<br />
È evidente, peraltro, che in tali casi non può in alcun modo rivivere un potere regolativo pubblicistico che il legislatore<br />
riformista ha voluto notevolmente ridurre, limitandone la praticabilità a poche e significative materie.<br />
La fonte contrattuale collettiva nazionale, espressione più elevata della autonomia regolativa <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune,<br />
non ha e non può avere la capacità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare e autorizzare l’utilizzo <strong>di</strong> strumenti regolativi pubblicistiche,<br />
ma, come abbiamo chiarito, può <strong>di</strong>stribuire legittimamente l’esercizio completo dei poteri datoriali privati tra più<br />
centri decisionali, tutti in ogni caso caratterizzati da capacità e poteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune.<br />
I REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE 75