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Regole e regolamenti di organizzazione nelle - Magellano

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La natura “aziendale” o “privata” dei <strong>regolamenti</strong> relativi alle materie sopra in<strong>di</strong>cate si ricava da due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> considerazioni.<br />

Il primo si collega alla circostanza che l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165 non ricomprende dette materie tra<br />

quelle che devono essere necessariamente <strong>di</strong>sciplinate da fonti legali (leggi o <strong>regolamenti</strong> pubblicistici); nel contesto<br />

dello stesso decreto legislativo le ulteriori fonti o <strong>di</strong>sposizioni speciali che <strong>di</strong>versificano il lavoro pubblico da<br />

quello privato riguardano altri e ben in<strong>di</strong>viduati istituti (incompatibilità e cumulo <strong>di</strong> impieghi, procedure selettive<br />

per l’accesso dall’esterno, ecc.).<br />

Il secondo e più pregnante elemento <strong>di</strong> chiarimento deriva dalla constatazione che gli istituti che abbiamo elencato<br />

sono espressione <strong>di</strong> momenti qualificanti della gestione del rapporto <strong>di</strong> lavoro che, secondo la <strong>di</strong>sciplina<br />

sulle fonti definita dall’intero art. 2 del D.Lgs. n. 165, è totalmente affidata alla sede della contrattazione collettiva.<br />

In ossequio a tale qualificazione <strong>di</strong> negoziabilità, il contratto collettivo nazionale ha ritenuto più opportuno, in<br />

talune circostanze, non definire puntualmente ed esaustivamente la regolazione <strong>di</strong> alcune materie ma ha preferito<br />

affidare la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> dettaglio o <strong>di</strong> attuazione alla sede locale o attraverso la procedura della contrattazione<br />

integrativa, oppure, come nei casi sopra segnalati, riconoscendo un autonomo potere regolativo alla parte datoriale,<br />

sia pure con<strong>di</strong>zionata da un preventivo confronto sindacale.<br />

È evidente, peraltro, che in tali casi non può in alcun modo rivivere un potere regolativo pubblicistico che il legislatore<br />

riformista ha voluto notevolmente ridurre, limitandone la praticabilità a poche e significative materie.<br />

La fonte contrattuale collettiva nazionale, espressione più elevata della autonomia regolativa <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune,<br />

non ha e non può avere la capacità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare e autorizzare l’utilizzo <strong>di</strong> strumenti regolativi pubblicistiche,<br />

ma, come abbiamo chiarito, può <strong>di</strong>stribuire legittimamente l’esercizio completo dei poteri datoriali privati tra più<br />

centri decisionali, tutti in ogni caso caratterizzati da capacità e poteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune.<br />

I REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE 75

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