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Regole e regolamenti di organizzazione nelle - Magellano

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ART. 109, COMMA 1<br />

1. Gli incarichi <strong>di</strong>rigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, con provve<strong>di</strong>mento<br />

motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’or<strong>di</strong>namento degli uffici e dei servizi, secondo<br />

criteri <strong>di</strong> competenza professionale, in relazione agli obiettivi in<strong>di</strong>cati nel programma amministrativo del sindaco<br />

o del presidente della provincia e sono revocati in caso <strong>di</strong> inosservanza delle <strong>di</strong>rettive del sindaco o del<br />

presidente della provincia, della Giunta o dell’assessore <strong>di</strong> riferimento, o in caso <strong>di</strong> mancato raggiungimento al<br />

termine <strong>di</strong> ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo <strong>di</strong> gestione previsto dall’articolo<br />

169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi <strong>di</strong>sciplinati dai contratti collettivi<br />

<strong>di</strong> lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione <strong>di</strong> funzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione<br />

a seguito <strong>di</strong> concorsi.<br />

ART. 110, COMMA 2<br />

2. Il regolamento sull’or<strong>di</strong>namento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la <strong>di</strong>rigenza, stabilisce i<br />

limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al <strong>di</strong> fuori della dotazione organica, contratti a<br />

tempo determinato per i <strong>di</strong>rigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica<br />

da ricoprire.<br />

Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della<br />

dotazione organica della <strong>di</strong>rigenza e dell’area <strong>di</strong>rettiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti,<br />

il regolamento sull’or<strong>di</strong>namento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui<br />

possono essere stipulati, al <strong>di</strong> fuori della dotazione organica, solo in assenza <strong>di</strong> professionalità analoghe<br />

presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigenti, alte specializzazioni o funzionari<br />

dell’area <strong>di</strong>rettiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati<br />

in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando<br />

il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore<br />

alle 20 unità.<br />

ART. 110, COMMA 6<br />

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad<br />

alto contenuto <strong>di</strong> professionalità.<br />

I REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE 67

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