Regole e regolamenti di organizzazione nelle - Magellano
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ART. 90, COMMA 1<br />
Ad esempio, il D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle autonomie<br />
locali) contiene <strong>di</strong>versi rinvii al regolamento, alcuni dei quali <strong>di</strong> notevole<br />
rilievo. Nel box 29 ne sono in<strong>di</strong>cati alcuni. Il successivo box 30<br />
contiene invece una esemplificazione pratica <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione regolamentare<br />
che sviluppa il rinvio contenuto nell’art. 110, comma 2, del<br />
D.Lgs. n. 267/2000 sulla <strong>di</strong>rigenza a termine.<br />
Il regolamento può essere richiamato anche dai contratti collettivi<br />
<strong>di</strong> lavoro. Vi sono, infatti, alcuni casi <strong>di</strong> clausole contrattuali che<br />
fanno espressamente riferimento a <strong>di</strong>sposizioni contenute nell’or<strong>di</strong>namento<br />
degli enti, ivi comprese eventuali norme regolamentari (si<br />
veda il box 31).<br />
Box 29 Alcuni rinvii al regolamento contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000<br />
1. Il regolamento sull’or<strong>di</strong>namento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione <strong>di</strong> uffici posti alle<br />
<strong>di</strong>rette <strong>di</strong>pendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio<br />
delle funzioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e <strong>di</strong> controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da <strong>di</strong>pendenti dell’ente, ovvero,<br />
salvo che per gli enti <strong>di</strong>ssestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a<br />
tempo determinato, i quali, se <strong>di</strong>pendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa<br />
senza assegni.<br />
ART. 97, COMMA 5<br />
5. Il regolamento sull’or<strong>di</strong>namento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coa<strong>di</strong>uvare il<br />
segretario e sostituirlo nei casi <strong>di</strong> vacanza, assenza o impe<strong>di</strong>mento.<br />
ART. 108, COMMA 1<br />
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione<br />
della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un <strong>di</strong>rettore generale, al <strong>di</strong> fuori della dotazione<br />
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento <strong>di</strong> <strong>organizzazione</strong><br />
degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli in<strong>di</strong>rizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi <strong>di</strong> governo<br />
dell’ente, secondo le <strong>di</strong>rettive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla<br />
gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali <strong>di</strong> efficacia ed efficienza. Compete in particolare al <strong>di</strong>rettore<br />
generale la pre<strong>di</strong>sposizione del piano dettagliato <strong>di</strong> obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2, lettera a),<br />
nonché la proposta <strong>di</strong> piano esecutivo <strong>di</strong> gestione previsto dall’articolo 169. A tali fini, al <strong>di</strong>rettore generale<br />
rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i <strong>di</strong>rigenti dell’ente, ad eccezione del segretario del<br />
comune e della provincia.<br />
66 REGOLE E REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE