Regole e regolamenti di organizzazione nelle - Magellano
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<strong>di</strong> valenza generale concernenti l’<strong>organizzazione</strong> degli uffici, alla<br />
concertazione sull’articolazione dell’orario <strong>di</strong> servizio, o sui criteri<br />
generali per la mobilità interna, momenti – questi – <strong>di</strong> confronto<br />
sindacale che non dovrebbero mai sostituirsi alla decisione dell’ente,<br />
potendo solo influenzarne il contenuto).<br />
Peraltro, <strong>di</strong>versi sono i livelli dei destinatari da considerare nel<br />
momento in cui si propone e definisce la clausola contrattuale contenente<br />
la regola <strong>di</strong> <strong>organizzazione</strong> del lavoro; vi sono infatti:<br />
• gli interlocutori sindacali, il cui consenso può rivelarsi opportuno<br />
o, ad<strong>di</strong>rittura, decisivo per la migliore affermazione del precetto<br />
inserito nella clausola stessa;<br />
• l’interlocutore politico, non <strong>di</strong>rettamente coinvolto nel processo <strong>di</strong><br />
definizione della clausola, ma il cui avallo delle impostazioni<br />
assunte e delle conseguenti <strong>di</strong>scipline contrattuali è parimenti<br />
in<strong>di</strong>spensabile per la loro traduzione in atto (il che rende obbligato<br />
me<strong>di</strong>are con esso inizialmente ed in itinere nel processo negoziale,<br />
al fine <strong>di</strong> ottenerne il convincimento sull’idoneità della regola<br />
contrattuale a <strong>di</strong>sciplinare quel dato elemento dell’<strong>organizzazione</strong><br />
in modo confacente agli interessi <strong>di</strong> quest’ultima, interessi dei<br />
quali detto organo è portatore);<br />
• l’insieme dei <strong>di</strong>pendenti, l’adesione dei quali al precetto negoziale<br />
dovrebbe avvenire, come visto, facendo leva il meno possibile<br />
(almeno all’atto della sua prima presentazione) sull’“impegnatività”<br />
del vincolo formale scaturente dal contratto.<br />
La complessità <strong>di</strong> tali livelli porta, dunque, a considerare in una prospettiva<br />
più ampia, <strong>di</strong> quanto non sia stato sino ad ora fatto, uno degli<br />
aspetti del processo <strong>di</strong> elaborazione delle regole: vale a <strong>di</strong>re, quello che<br />
porta a stabilire se si è o meno in presenza <strong>di</strong> una “buona” regola (intendendosi<br />
per tale quella che garantisce l’adesione ad essa dei comportamenti<br />
dei singoli in maniera non coartata né conflittuale e, in definitiva,<br />
un equilibrato svolgimento dei rapporti interni all’<strong>organizzazione</strong>).<br />
È evidente, infatti, che l’incontro delle volontà degli interlocutori<br />
suddetti, determinando una soluzione che tenti <strong>di</strong> mantenere in sufficiente<br />
equilibrio i <strong>di</strong>versi approcci al confronto da parte <strong>di</strong> ciascuno,<br />
può portare a soluzioni che non siano il frutto <strong>di</strong> operazioni negoziali<br />
<strong>di</strong> corretta autodelimitazione dell’ambito regolativi del contratto, ma<br />
trascurino, per così <strong>di</strong>re, più o meno consapevolmente i limiti d’azione<br />
sussistenti per la loro decisione.<br />
Ciò in quanto le pressioni e gli interessi dei protagonisti finiscono<br />
per spingere verso un risultato magari non coerente con i limiti posti<br />
alla contrattazione, ma ritenuto utile ed efficace per l’operatività dell’ente<br />
in quanto espressione <strong>di</strong> un consenso <strong>di</strong>ffuso, giunto al termine<br />
<strong>di</strong> un processo <strong>di</strong> con<strong>di</strong>visione che agevola la sua traduzione operativa<br />
all’interno dell’ente.<br />
I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 105