Regole e regolamenti di organizzazione nelle - Magellano
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scelte che si compiono, vale a <strong>di</strong>re se e fino a che punto formali,<br />
prescrittive, stabili nel tempo;<br />
• quali le <strong>di</strong>namiche migliori per consentire – considerati i delicati<br />
interessi in gioco – un’efficace interiorizzazione <strong>di</strong> esse da parte<br />
dei destinatari.<br />
Le scelte che i responsabili dell’<strong>organizzazione</strong> possono compiere,<br />
al loro livello <strong>di</strong> determinazione (quello definito come “aziendale”),<br />
risentono fortemente, come visto, dei con<strong>di</strong>zionamenti operati dai<br />
livelli sovrastanti della contrattazione.<br />
Pur essendo qualificati come autonomi ed integrativi rispetto al<br />
contratto collettivo nazionale, infatti, i momenti negoziali cui le organizzazioni<br />
pubbliche danno vita al loro interno non possono toccare<br />
aspetti già affrontati in via esaustiva al livello superiore, né riguardare<br />
argomenti ad essi non affidati, né, infine, andare oltre gli ambiti ad<br />
essi riservati sulle materie <strong>di</strong> competenza.<br />
Le conseguenze, particolarmente rigorose, della violazione <strong>di</strong> tale<br />
assetto normativo della contrattazione (nullità delle clausole contrattuali<br />
così definite, responsabilità dei loro autori e, prima ancora, per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
cre<strong>di</strong>bilità e, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> efficacia dello strumento) rendono, dunque,<br />
improduttivo, per i protagonisti del negoziato interno, intraprendere<br />
strade che portino a dare formale veste negoziale a decisioni rilevanti<br />
per l’assetto organizzativo riguardato dal contratto, ma in tal modo<br />
esposte al concreto rischio <strong>di</strong> essere vanificate da chiunque vi abbia interesse,<br />
ponendo in <strong>di</strong>scussione gli equilibri raggiunti, anche con fatica.<br />
Cosa <strong>di</strong>versa è che l’identità <strong>di</strong> vedute tra i rappresentanti<br />
dell’Amministrazione e quelli dei lavoratori si traduca in intese –<br />
<strong>di</strong>verse dal contratto aziendale vero e proprio – che determinino le<br />
condotte successive <strong>di</strong> chi possiede la titolarità a porre la regola concreta<br />
<strong>di</strong> azione (è il caso, ad es., dei verbali redatti all’esito del proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> concertazione, dai quali le posizioni rispettive delle parti<br />
risultino in piena sintonia, orientando in maniera decisiva la susseguente<br />
decisione che l’Amministrazione dovrà assumere sulla materia<br />
interessata).<br />
Si tratta, in tali casi, <strong>di</strong> momenti <strong>di</strong> confronto <strong>di</strong>alettico che – pur<br />
non comportando assunzione <strong>di</strong> impegni contrattuali <strong>di</strong> tipo formale<br />
– valgono a rafforzare il processo <strong>di</strong> con<strong>di</strong>visione, o comunque <strong>di</strong><br />
accettazione, della regola posta formalmente in via unilaterale dall’ente<br />
nella fase successiva al confronto sindacale.<br />
Oltre che dai vincoli appena illustrati, gli spazi per poter apprezzare<br />
una reale incidenza del contratto collettivo nel processo <strong>di</strong> produzione<br />
<strong>di</strong> regole, rilevanti sotto il profilo organizzativo dell’ente, risultano<br />
ridotti anche in ragione del fatto che molte delle materie affron-<br />
I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 103