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Ma cosa succede se il gestore non adempie al suo obbligo di erogazione<br />
del servizio?<br />
Nel caso in cui il gestore non fornisca il servizio - per cause che non<br />
rientrino tra quelle di forza maggiore o a lui non imputabili – esso<br />
risponderà della sua mancata esecuzione ex art. 1218 c.c. e cioè sarà<br />
chiamato a risarcire il danno se non prova che l’inadempimento o il<br />
ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante<br />
da causa a lui non imputabile 162 .<br />
Tuttavia, negli ultimi anni, sta evolvendosi una prassi volta a tutelare il<br />
gestore (che pare in deroga al principio del favor consumatoris visto<br />
prima) escludendo la possibilità di rimborso totale o parziale del pass<br />
ogni qualvolta vi siano impedimenti non dipendenti dalla volontà del<br />
gestore che determinano la temporanea o permanente chiusura<br />
dell’impianto o della pista (forte vento, mancanza di fondo, repentina<br />
sospensione della fornitura di energia).<br />
Al fruitore è concesso il parziale rimborso del pass solamente a<br />
conseguenza di un grave infortunio procuratosi sulle piste e solamente<br />
se il pass è di tipo stagionale e personale (recante cioè nome e<br />
fotografia del proprietario). La richiesta di rimborso è valida solo se<br />
accompagnata dalla riconsegna del pass ed il rimborso avverrà solo su<br />
presentazione di un certificato redatto esclusivamente da un medico che<br />
eserciti stabilmente in zona o dall’ospedale o dall’ambulatorio ove è<br />
avvenuto il ricovero o il primo intervento. Dal certificato dovrà risultare<br />
chiaramente che il titolare del pass ha subito un infortunio sulle piste<br />
tale da rendergli impossibile (per quella stagione) la prosecuzione<br />
dell’attività 163 .<br />
A conclusione possiamo affermare che non vi è ancora una disciplina<br />
unitaria in relazione alla natura del contratto di ski-pass e quindi al neo-<br />
nato contratto di fruizione del bike park, tuttavia l’orientamento<br />
162 L’art. 1223 c.c., rubricato “risarcimento del danno” indica che il<br />
risarcimento deve comprendere sia la perdita subita che il lucro cessante, cioè<br />
il mancato guadagno derivante dal danno stesso.<br />
163 RUSCICA S., cit..<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
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