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Si è notato come non vi sia ancora una opinione unitaria in relazione<br />

alla natura del contratto di ski-pass. Il problema si pone sul fatto se il<br />

contratto abbia durata solamente nella fase di salita oppure anche nella<br />

fase di discesa.<br />

Ma qual è allora il periodo di durata del contratto di trasporto?<br />

Secondo la giurisprudenza più affermata il gestore diverrà responsabile<br />

civilmente nei confronti del fruitore, dal momento di acquisto del pass<br />

fino al momento in cui il soggetto si troverà nuovamente a valle. Per cui<br />

l’art. 1681 c.c. è un articolo che, per chi ammette l’applicabilità della<br />

disciplina del trasporto di persone al contratto di ski-pass, verrà<br />

applicato sia nella fase di risalita che nella fase di discesa 158 .<br />

Non tutti condividono però questa opinione (in relazione al momento<br />

iniziale): in questo modo si confonderanno la fase della conclusione del<br />

contratto (che talvolta potrebbe essere anche di parecchie ore prima)<br />

con la fase invece in cui vi sarà l’esecuzione dello stesso 159 .<br />

La Cassazione ha voluto porre chiarezza sulla questione ed in<br />

particolare ha voluto sancire quale sia il momento di inizio della<br />

responsabilità del gestore “il vettore è responsabile nei limiti<br />

preliminari ed accessori della partenza, il cui svolgimento è<br />

propedeutico al trasferimento con il mezzo meccanico” 160 .<br />

Tuttavia, in casi di dubbia ricostruzione, la giurisprudenza tende a<br />

penalizzare il gestore ponendo a suo carico i costi di eventi lesivi<br />

secondo la regola del “paghi chi può” (deep pocket) 161 .<br />

In tal caso si darà applicazione al principio per cui la parte debole del<br />

rapporto deve godere di una tutela maggiore proprio in vista della sua<br />

posizione svantaggiata (art 33 codice del consumo d.lgs. 206/2005).<br />

158<br />

Trib. Modena, 12 novembre 1990, in DT., 1992, 579; è uno dei primi<br />

giudizi giurisprudenziali ad affermare questo principio.<br />

159<br />

MASALA L. Trasporto per seggiovia e responsabilità del gestore<br />

dell’impianto, in Contr. Inoltre Corte Cass. Sez III 7 ottobre 1968 in Foro It.<br />

1969, I, 1960<br />

160<br />

Cass. Civ. 13 gennaio 1993, n. 356, in RDS, 1993, 741.<br />

161<br />

CAVANI R. Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: pr<strong>of</strong>ili<br />

di responsabilità contrattuale ed aquiliana per danni da incidente sciatorio, in<br />

DT, 1992.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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