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andranno applicati l’art. 1678 c.c. – secondo il quale il vettore (gestore) si obbliga dietro corrispettivo a trasportare la persona (fruitore) da valle a monte – e l’art. 1681 c.c. comma 1 – che detta un obbligo in più per il gestore che consiste nel tenere indenne il viaggiatore e le sue cose da possibili avarie, obbligo che viene meno solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (onere della prova che grava dunque sul gestore) 148 . Tuttavia altra dottrina, ha talvolta configurato il contratto di risalita sciistica tra le ipotesi di contratto di appalto ex art. 1655 c.c., figura negoziale avente per oggetto il risultato di un facere che realizza il compimento di un’opera o di un servizio con autonomia di gestione e direzione tecnica 149 . A riguardo vi è anche una pronuncia della Corte di Cassazione che ha sottolineato la differenza tra il contratto di trasporto e quello di appalto: “mentre dal contratto di appalto deriva per il contraente sempre un obbligo di facere, il quale può, in ipotesi, consistere nella realizzazione di un'opera o di un servizio, e presuppone l'esistenza di un'organizzazione di impresa presso l'appaltatore, dal contratto di trasporto deriva, a carico del vettore, un obbligo di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, mediante un'organizzazione di mezzi e di attività personali proprie o di altri soggetti e, comunque, con l'assunzione a proprio carico del buon esito del trasporto” 150 . In tali casi si fa leva sul fatto che l’oggetto della prestazione del gestore degli impianti è il compimento di un insieme di servizi (da effettuarsi anche tramite trasporto), non già precisamente ed unicamente il trasferimento di persone da un luogo ad un altro 151 . 148 IZZO U., in “Diritto degli sport di montagna”, Laboratorio applicativo tenutosi presso l’Università degli studi di Trento, 09 novembre 2011. 149 CHINÈ G., “Il trasporto tramite seggiovia e responsabilità del gestore”, 1993, in RDSp. 150 Cass. Civ. 11430/1992, in Mass., 2000. 151 SILINGARDI, RIGUZZI, e GRAGNOLI, 1988, “Responsabilità degli operatori turistici”, in Riv., Giur., Circolazione, 1988, 88. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 96
Tuttavia, come evidenziato da altra dottrina 152 , il ricorso alla figura dell’appalto per giustificare una responsabilità contrattuale del vettore nella fase di discesa è contestato in quanto potrebbe dilatare il concetto di causa contrattuale ricomprendendovi una fase, quella della discesa sul mezzo che l’utente ritenga più opportuno, che non è per niente tipica rispetto alla fase della salita che avviene sui mezzi con l’organizzazione del vettore 153 . Oggi perciò si cerca di applicare l’articolo 1681 c.c. alla fase di salita, e per quanto concerne invece la fase di discesa la valutazione verrà rimessa al giudice a seconda dei casi che, di volta in volta, sarà chiamato ad affrontare e decidere. Tornando alla valutazione della natura del contratto di ski-pass (e di conseguenza del contratto atipico di fruizione del bike park), nel caso in cui il gestore non abbia tenuto fede a quanto promesso 154 , l’utente potrebbe agire con l’ordinaria azione per inadempimento del contratto (si è visto essere un contratto atipico), che si perfeziona con l’accettazione (attraverso acquisizione del pass) dell’offerta al pubblico 155 (ex art. 1336 c.c.).Secondo altra opinione non si tratterebbe di offerta al pubblico 156 , ma di promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., ma tale soluzione non convince per via dell’incompatibilità sussistente tra quello che sembra un rapporto a prestazioni corrispettive (cioè tra gestore e fruitore) e la struttura unilaterale (ex art. 1334 c.c.) della promessa 157 . 152 RUSCICA S., “La responsabilità civile con gli sci”, 25 marzo 2010. 153 CAVANI R. Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana per danni da incidente sciatorio, in DT, 1992. 154 Si intende qui l’insieme degli obblighi che incombono sul gestore a seguito del contratto di pass, e cioè il trasporto, la predisposizione di punti di ristoro, i servizi di primo soccorso, la copertura assicurativa contro gli infortuni, la cura dei percorsi, il posizionamento di adeguata segnaletica, l’obbligo di informazione. 155 RUSCICA S., cit.. 156 BEVILAQUA G. Responsabilità per infortuni derivanti da difetti di apprestamento o manutenzione delle piste da sci, in rivista di diritto sportivo, 1983, 536. 157 CHINÈ G., cit.. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 97
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gestore che consiste nel tenere indenne il viaggiatore e le sue cose da<br />
possibili avarie, obbligo che viene meno solo provando di aver fatto<br />
tutto il possibile per evitare il danno (onere della prova che grava<br />
dunque sul gestore) 148 .<br />
Tuttavia altra dottrina, ha talvolta configurato il contratto di risalita<br />
sciistica tra le ipotesi di contratto di appalto ex art. 1655 c.c., figura<br />
negoziale avente per oggetto il risultato di un facere che realizza il<br />
compimento di un’opera o di un servizio con autonomia di gestione e<br />
direzione tecnica 149 .<br />
A riguardo vi è anche una pronuncia della Corte di Cassazione che ha<br />
sottolineato la differenza tra il contratto di trasporto e quello di appalto:<br />
“mentre dal contratto di appalto deriva per il contraente sempre un<br />
obbligo di facere, il quale può, in ipotesi, consistere nella realizzazione<br />
di un'opera o di un servizio, e presuppone l'esistenza di<br />
un'organizzazione di impresa presso l'appaltatore, dal contratto di<br />
trasporto deriva, a carico del vettore, un obbligo di trasferire persone o<br />
cose da un luogo ad un altro, mediante un'organizzazione di mezzi e di<br />
attività personali proprie o di altri soggetti e, comunque, con<br />
l'assunzione a proprio carico del buon esito del trasporto” 150 .<br />
In tali casi si fa leva sul fatto che l’oggetto della prestazione del gestore<br />
degli impianti è il compimento di un insieme di servizi (da effettuarsi<br />
anche tramite trasporto), non già precisamente ed unicamente il<br />
trasferimento di persone da un luogo ad un altro 151 .<br />
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IZZO U., in “Diritto degli sport di montagna”, Laboratorio applicativo<br />
tenutosi presso l’Università degli studi di <strong>Trento</strong>, 09 novembre 2011.<br />
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CHINÈ G., “Il trasporto tramite seggiovia e responsabilità del gestore”,<br />
1993, in RDSp.<br />
150<br />
Cass. Civ. 11430/1992, in Mass., 2000.<br />
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SILINGARDI, RIGUZZI, e GRAGNOLI, 1988, “Responsabilità degli<br />
operatori turistici”, in Riv., Giur., Circolazione, 1988, 88.<br />
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