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il contratto. Quando stipula quel contratto, il cliente, accetta tutti i<br />

servizi che il gestore con quell’accordo avrà da <strong>of</strong>frirgli durante la<br />

validità del pass.<br />

I vari servizi che il contratto contiene saranno perciò, oltre alla<br />

concessione della risalita con mezzo a fune (sia esso uno skilift, una<br />

ovovia, una seggiovia o altro) 146 , anche tutti quelli legati alla fase della<br />

discesa.<br />

A questi servizi si aggiunge inoltre il dovere di informazione 147 .<br />

Si è notato che, secondo alcuna dottrina, il contratto di ski-pass<br />

corrisponde a un contratto principale di trasporto (ex art. 1678 c.c.) con<br />

conseguenti altre parti accessorie relative alla discesa.<br />

Per cui una prima teoria relativa alla natura del contratto di ski-pass ed<br />

alle norme da applicarvi sarebbe quella per cui tale contratto per la<br />

parte da valle a monte corrisponde ad un contratto di trasporto al quale<br />

146<br />

Per quanto riguarda lo skilift la situazione è molto più complessa, ma non<br />

sarà oggetto della nostra analisi in quanto per la risalita in quota con le<br />

mountain bike i fruitori utilizzano solamente ovovie e seggiovie e mai skilift.<br />

Tuttavia, come evidenziato in dottrina (IZZO U. Il contratto per la fruizione<br />

delle aree sciabili attrezzate (parte terza), Danno e Resp., 2012, (commento<br />

alla normativa)), “nella struttura del trasferimento di una persona da un luogo<br />

ad un altro mediante skilift, anche un attimo di interruzione del flusso di<br />

energia strutturalmente richiesto al creditore della prestazione ( a differenza<br />

che nel trasporto in seggiovia ove il creditore non dovrà utilizzare alcun<br />

muscolo nella fase di trasporto) implichi il verificarsi di un pregiudizio<br />

(potenzialmente anche gravissimo e persino letale) alla sua incolumità”. In tali<br />

casi pare dunque molto più opportuno far cadere l’onere della prova in capo al<br />

creditore, il quale dovrà dimostrare la condotta colposa del debitore, troverà<br />

applicazione perciò l’art. 1227 c.c.. Se cosi non fosse, risulterebbe<br />

praticamente impossibile per il gestore dimostrare la propria diligenza per<br />

ogni caso di danno, con una ripercussione economica estremamente elevata,<br />

quasi insostenibile e con conseguente incentivo a sostituire gli skilift ancora in<br />

funzione con nuove seggiovie. Nella pratica infatti la giurisprudenza attuale<br />

tende, in questi casi, a dare applicazione all’art. 2043 c.c.<br />

147<br />

Il dovere di informazione si riferisce non soltanto al caso di responsabilità<br />

civile ex art.2043 c.c. per false informazioni qualora le informazioni relative<br />

all’agibilità della pista non corrispondano alla reale situazione , responsabilità<br />

giustificata dall’affidamento ingenerato nel fruitore sull’esattezza delle<br />

informazioni fornite da un soggetto qualificato (SPAGNOLI CATALANO T.,<br />

Responsabilità del gestore degli impianti, in DR 2000), ma riferita anche alla<br />

responsabilità penale per lesioni colpose nel caso in cui, uno sciatore<br />

volontariamente esca dalla pista e si provochi lesioni in “fuori pista” se, nella<br />

zona di facile uscita dalla pista, non era posizionato il cartello di divieto (Cass.<br />

Pen. Sez. IV, 11 novembre 2007, n. 39619 in Rep., 2008, 7-8, 842).<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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