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dedicati alla mountain bike e che informino anche gli utenti dei tracciati<br />

che non possono uscire dal park e che soprattutto non possono<br />

percorrere i sentieri pedonali.<br />

Con questo breve excursus di regole da seguire nella realizzazione del<br />

bike park, si evidenziano la pr<strong>of</strong>essionalità, i doveri e gli oneri posti a<br />

carico del gestore.<br />

Per supplire a tali situazioni egli consentirà l’accesso alle aree attrezzate<br />

solamente a coloro che abbiano sottoscritto un “contratto per la<br />

fruizione dei bike park”.<br />

Per la responsabilità civile connessa alla conclusione di tale contratto<br />

non potranno che valere, con gli opportuni adattamenti, le riflessioni e<br />

le analisi già formulate con riferimento al contratto per la fruizione<br />

delle aree sciabili 135 .<br />

Il contratto per la fruizione del bike park costituisce un esempio di<br />

contratto atipico ex art 1322 comma 2 c.c. 136 .<br />

Infatti “di fronte ad esigenze nuove, indotte dai progressi della<br />

tecnologia e dell’economia, può accadere che nessun tipo legale <strong>of</strong>fra<br />

risposte soddisfacenti; di qui la necessità di uscire dai tipi, di fare un<br />

contratto atipico” 137 .<br />

La diffusione della mountain bike, negli ultimi anni, ha portato la<br />

dottrina ad interrogarsi sulla disciplina giuridica da applicare a questo<br />

tipo di contratto di fruizione.<br />

Si può affermare che secondo l’orientamento per ora maggioritario, il<br />

“contratto atipico di fruizione del bike park” risulta sottoponibile alla<br />

disciplina relativa al contratto di ski-pass e perciò si tenderà a<br />

ricondurre il fenomeno caso per caso nell’area del contratto di trasporto<br />

135 BONA C., “Mountain bike, downhill e bike park” in IZZO U., (a cura di),<br />

“La Montagna”, collana “La Responsabilità civile e penale negli sport del<br />

turismo” (diretta da FORNASARI G., LENTI L., IZZO U., MORANDI F.),<br />

vol. 1, Torino, 2013.<br />

136 Non è necessario che il contratto atipico goda di utilità sociale, è necessario<br />

però che esso non sia socialmente dannoso o pericoloso: cioè illecito. ROPPO<br />

V., “Il contratto”, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 424.<br />

137 ROPPO V. cit.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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