10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4) la manleva può essere, invece, prestata non solo per le obbligazioni di<br />

risarcimento derivanti da fatto illecito, ma anche per quelle che hanno<br />

la loro fonte nell’adempimento di obbligazioni contrattuali o comunque<br />

aventi la fonte in norme specifiche dell’ordinamento 123 .<br />

Due sono i tipi di assicurazione di cui può giovarsi l’accompagnatore<br />

nell’esercizio della sua attività: l’assicurazione contro gli infortuni e<br />

l’assicurazione per la responsabilità civile.<br />

L’assicurazione contro gli infortuni, che non riguarda il rapporto di<br />

accompagnamento, può essere utile per questi soggetti allo scopo di<br />

evitare quel rischio che potrebbe anche danneggiare loro stessi nella<br />

pratica di tale attività.<br />

L’assicurazione per la responsabilità civile rileva invece proprio nel<br />

rapporto di accompagnamento.<br />

Questa assicurazione infatti è volta a tenere indenne l’assicurato dalla<br />

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale con una più vasta tutela<br />

dei terzi e con una maggior sicurezza per tutte le parti del rapporto.<br />

Sicurezza data anche dal fatto che l’attività in oggetto (sia essa di<br />

mountain biking o a maggior ragione di downhill) è di per sé rischiosa.<br />

Le Scuole di sci, nel momento in cui vengono ad esistenza, devono<br />

presentare adeguate coperture assicurative e tale principio si è ormai<br />

esteso anche a tutte le associazioni di accompagnamento in mountain<br />

bike 124 .<br />

123<br />

RUBINI L. ., cit.<br />

124<br />

Bisogna evidenziare che in materia di responsabilità sciistica, vigono<br />

alcune leggi regionali e provinciali che, nell’istituire l’ordinamento della<br />

pr<strong>of</strong>essione del Maestro di ci e delle Scuole di sci, obbligano, per l’esercizio<br />

di tali attività, alla stipulazione di un contratto di assicurazione. Tale obbligo<br />

deriva dal fatto che il soggetto confida nelle capacità e nell’esperienza di tali<br />

figure, accettando una percentuale di rischio minore, che dunque ricadrà su<br />

tali figure. La copertura assicurativa si estenderà sia al danno subito<br />

dall’allievo e sia a quello eventualmente subito dal terzo estraneo coinvolto<br />

nell’incidente (qualora la responsabilità sia imputabile al maestro e in<br />

subordine alla scuola, soggetto assicurato). Tali principi relativi alla disciplina<br />

sciistica, sono stati adottati anche in relazione alla figura del maestro e<br />

dell’associazione di mountain bike, in particolare si possono notare: Legge<br />

Prov. <strong>Trento</strong> 31 ottobre 2012, art. 52ter comma 6, Legge Prov. Bolzano, 19<br />

febbraio 2001, n. 5; il Reg. Regione Lombardia, 7 ottobre 2003, n. 22; la<br />

87<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!