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4) la manleva può essere, invece, prestata non solo per le obbligazioni di<br />
risarcimento derivanti da fatto illecito, ma anche per quelle che hanno<br />
la loro fonte nell’adempimento di obbligazioni contrattuali o comunque<br />
aventi la fonte in norme specifiche dell’ordinamento 123 .<br />
Due sono i tipi di assicurazione di cui può giovarsi l’accompagnatore<br />
nell’esercizio della sua attività: l’assicurazione contro gli infortuni e<br />
l’assicurazione per la responsabilità civile.<br />
L’assicurazione contro gli infortuni, che non riguarda il rapporto di<br />
accompagnamento, può essere utile per questi soggetti allo scopo di<br />
evitare quel rischio che potrebbe anche danneggiare loro stessi nella<br />
pratica di tale attività.<br />
L’assicurazione per la responsabilità civile rileva invece proprio nel<br />
rapporto di accompagnamento.<br />
Questa assicurazione infatti è volta a tenere indenne l’assicurato dalla<br />
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale con una più vasta tutela<br />
dei terzi e con una maggior sicurezza per tutte le parti del rapporto.<br />
Sicurezza data anche dal fatto che l’attività in oggetto (sia essa di<br />
mountain biking o a maggior ragione di downhill) è di per sé rischiosa.<br />
Le Scuole di sci, nel momento in cui vengono ad esistenza, devono<br />
presentare adeguate coperture assicurative e tale principio si è ormai<br />
esteso anche a tutte le associazioni di accompagnamento in mountain<br />
bike 124 .<br />
123<br />
RUBINI L. ., cit.<br />
124<br />
Bisogna evidenziare che in materia di responsabilità sciistica, vigono<br />
alcune leggi regionali e provinciali che, nell’istituire l’ordinamento della<br />
pr<strong>of</strong>essione del Maestro di ci e delle Scuole di sci, obbligano, per l’esercizio<br />
di tali attività, alla stipulazione di un contratto di assicurazione. Tale obbligo<br />
deriva dal fatto che il soggetto confida nelle capacità e nell’esperienza di tali<br />
figure, accettando una percentuale di rischio minore, che dunque ricadrà su<br />
tali figure. La copertura assicurativa si estenderà sia al danno subito<br />
dall’allievo e sia a quello eventualmente subito dal terzo estraneo coinvolto<br />
nell’incidente (qualora la responsabilità sia imputabile al maestro e in<br />
subordine alla scuola, soggetto assicurato). Tali principi relativi alla disciplina<br />
sciistica, sono stati adottati anche in relazione alla figura del maestro e<br />
dell’associazione di mountain bike, in particolare si possono notare: Legge<br />
Prov. <strong>Trento</strong> 31 ottobre 2012, art. 52ter comma 6, Legge Prov. Bolzano, 19<br />
febbraio 2001, n. 5; il Reg. Regione Lombardia, 7 ottobre 2003, n. 22; la<br />
87<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/