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di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti,<br />

del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o<br />

una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana” 121 .<br />

L’art. 1917 c.c. inoltre disciplina l’assicurazione della responsabilità<br />

civile: “l’obbligazione che l’assicuratore si assume è quella di<br />

mantenere indenne il patrimonio dell’assicurato da quanto è destinato<br />

ad uscirne in conseguenza di fatti verificatisi nel tempo della vigenza<br />

della assicurazione e indipendenti dalla sua responsabilità dedotta nel<br />

contratto 122 ”.<br />

L’articolo evidenzia come l’assicuratore si sostituisce – fino al limite<br />

massimale e cioè alla somma massima pattuita con l’assicurato –<br />

nell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, sostituzione che viene<br />

chiamata dai giuristi “manleva”.<br />

Le caratteristiche principali di tale assicurazione, che la differenziano<br />

dalle altre assicurazioni contro i danni le quali garantiscono<br />

direttamente contro i beni specifici colpiti dai più svariati possibili<br />

eventi (anche non dipendenti dai comportamenti dell’uomo) sono:<br />

1) la promessa di manleva riguarda soltanto le obbligazioni risarcitorie<br />

dell’assicurato da fatti attribuibili alla sua responsabilità;<br />

2) la manleva dipende dalla specifica descrizione dei fatti che delimitano il<br />

rischio che viene trasferito all’assicuratore;<br />

3) l’esclusione dalla manleva delle obbligazioni risarcitorie derivanti da<br />

fatti dolosi;<br />

121 Il codice civile vigente colloca i contratti di assicurazione nell’area dei<br />

contratti tipici (artt. 1882 – 1932 c.c.), fornendo una disciplina relativa<br />

solamente alle assicurazioni private e sancendo che, ex art 1886 c.c. “le<br />

assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali” e che solamente in<br />

mancanza di leggi che le disciplinino esse possono essere ricondotte alla<br />

disciplina ordinaria relativa alle assicurazioni private. Il codice evidenzia<br />

perciò i due diversi pr<strong>of</strong>ili legati alle assicurazioni: il sistema delle<br />

assicurazioni private (collocabili nell’ambito del diritto privato) e il sistema<br />

delle assicurazioni sociali (collocabili nell’ambito del diritto pubblico). Tali<br />

sistemi non sono tuttavia completamente opposti ed infatti l’art. 1886 c.c.<br />

sancisce che in mancanza di disciplina delle leggi speciali anche per le<br />

assicurazioni sociali potrà essere applicata la disciplina delle assicurazioni<br />

private.<br />

122 Cass. Civ. Sez. III, 15.03.68 n. 853, in Giust. Civ., Mass., 1968, 428.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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