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di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti,<br />
del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o<br />
una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana” 121 .<br />
L’art. 1917 c.c. inoltre disciplina l’assicurazione della responsabilità<br />
civile: “l’obbligazione che l’assicuratore si assume è quella di<br />
mantenere indenne il patrimonio dell’assicurato da quanto è destinato<br />
ad uscirne in conseguenza di fatti verificatisi nel tempo della vigenza<br />
della assicurazione e indipendenti dalla sua responsabilità dedotta nel<br />
contratto 122 ”.<br />
L’articolo evidenzia come l’assicuratore si sostituisce – fino al limite<br />
massimale e cioè alla somma massima pattuita con l’assicurato –<br />
nell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, sostituzione che viene<br />
chiamata dai giuristi “manleva”.<br />
Le caratteristiche principali di tale assicurazione, che la differenziano<br />
dalle altre assicurazioni contro i danni le quali garantiscono<br />
direttamente contro i beni specifici colpiti dai più svariati possibili<br />
eventi (anche non dipendenti dai comportamenti dell’uomo) sono:<br />
1) la promessa di manleva riguarda soltanto le obbligazioni risarcitorie<br />
dell’assicurato da fatti attribuibili alla sua responsabilità;<br />
2) la manleva dipende dalla specifica descrizione dei fatti che delimitano il<br />
rischio che viene trasferito all’assicuratore;<br />
3) l’esclusione dalla manleva delle obbligazioni risarcitorie derivanti da<br />
fatti dolosi;<br />
121 Il codice civile vigente colloca i contratti di assicurazione nell’area dei<br />
contratti tipici (artt. 1882 – 1932 c.c.), fornendo una disciplina relativa<br />
solamente alle assicurazioni private e sancendo che, ex art 1886 c.c. “le<br />
assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali” e che solamente in<br />
mancanza di leggi che le disciplinino esse possono essere ricondotte alla<br />
disciplina ordinaria relativa alle assicurazioni private. Il codice evidenzia<br />
perciò i due diversi pr<strong>of</strong>ili legati alle assicurazioni: il sistema delle<br />
assicurazioni private (collocabili nell’ambito del diritto privato) e il sistema<br />
delle assicurazioni sociali (collocabili nell’ambito del diritto pubblico). Tali<br />
sistemi non sono tuttavia completamente opposti ed infatti l’art. 1886 c.c.<br />
sancisce che in mancanza di disciplina delle leggi speciali anche per le<br />
assicurazioni sociali potrà essere applicata la disciplina delle assicurazioni<br />
private.<br />
122 Cass. Civ. Sez. III, 15.03.68 n. 853, in Giust. Civ., Mass., 1968, 428.<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
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