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attività pericolose 116 ), 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia,<br />

se si pensa sotto il pr<strong>of</strong>ilo dell’attrezzatura o dei luoghi), 2054 c.c.<br />

(Circolazione di veicoli, nei casi in cui vi siano incidenti tra veicoli, e la<br />

bicicletta, ex art. 50 Codice della Strada è considerato un veicolo).<br />

L’art. 2050 c.c. potrebbe portare a soluzioni equivoche: esso afferma<br />

che “chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una<br />

attività pericolosa è tenuto al risarcimento dei danni se non prova di<br />

aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.<br />

Si ingenera un aumento della responsabilità: si verifica un inversione<br />

dell’onere probatorio, cioè il maestro dovrà dimostrare di aver adottato<br />

tutte le misure idonee ad evitare il danno.<br />

Un articolo così rigido pare, secondo parte della dottrina 117 , istituisca a<br />

carico di chi esercita un’attività pericolosa una responsabilità oggettiva,<br />

cioè una responsabilità anche senza colpa derivante semplicemente<br />

dall’esercizio di tale attività. Perciò si ritiene che tale questione non<br />

possa ritenersi valevole nei confronti di maestro ed allievo che di<br />

comune accordo decidano di svolgere un’attività pericolosa.<br />

In tali casi infatti le parti sono coscienti dei rischi che andranno a<br />

sostenere ed anzi è proprio il cliente che sollecita il maestro ad<br />

accompagnarlo in quella attività. L’articolo 2050 c.c. potrà casomai<br />

avere applicazione solamente nei confronti di un soggetto terzo, ignaro<br />

all’attività ed al rapporto che intercorre tra allievo e maestro.<br />

116<br />

La Cassazione, per ciò che riguarda le attività pericolose legate allo sport<br />

ex art. 2050 c.c., ha ritenuto che esse siano: l’attività venatoria (Cass. Civ.<br />

Sez. III, 28 settembre 1964, n.2442 in Giur. It., 1965, I, 1, p.),<br />

l’organizzazione di gare automobilistiche su strada (Cass. pen., Sez. IV, 10<br />

novembre 2005, n.11361 in Guida al Dir., 2003, n. 20 ), gare motociclistiche<br />

(Cass. civ. Sez. III, 24 gennaio 2000, n.749 in Foro It., 2000, I, 2861), nella<br />

gestione di una scuola di equitazione (Cass. Civ. Sez. III, 24 maggio 1988, n.<br />

3616 in Giust. Civ., 1988, I, 2267) ed in alcuni casi nello sci, anche se nella<br />

maggior parte delle volte la giurisprudenza in tale materia pare più orientata<br />

all’utilizzo dell’articolo 2043 in quanto i dati macrostatistici rilevano che<br />

l’attività sciistica non sia poi così pericolosa.<br />

117<br />

SENA G., Montagna rischio e responsabilità, i limiti della responsabilità<br />

del maestro di sci e della guida, Pr<strong>of</strong>ili civilistici, Quaderni di Courmayeur, n.<br />

3.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

83

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