Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Questa responsabilità extracontrattuale va poi cumulata a quella che è la<br />
responsabilità contrattuale, dell’associazione e del maestro.<br />
Molto spesso infatti la scuola sarà controparte contrattuale del<br />
danneggiato in veste di datore di lavoro del maestro e, ex art. 1228 c.c.<br />
sarà responsabile per il fatto dei suoi ausiliari o per non aver<br />
adeguatamente scelto il personale adeguato per la gita in questione.<br />
L’associazione o in subordine il maestro potranno essere esenti da tale<br />
responsabilità contrattuale solo ove dimostrino che il cliente è stato<br />
dettagliatamente avvisato dei rischi connessi all’attività e se non<br />
sussistano pr<strong>of</strong>ili di colpa che superino l’alea normale di rischio<br />
prevista per l’attività in questione e coscientemente accettati dunque dal<br />
praticante.<br />
Va ricordato tuttavia che ex art. 1227 c.c., nel caso in cui il danno si sia<br />
verificato per mezzo di condotta colposa del creditore (e cioè del cliente<br />
il quale ad esempio non abbia seguito in modo preciso le istruzioni del<br />
maestro), “il risarcimento sarà diminuito secondo la gravità della colpa<br />
e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.<br />
Inoltre il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore poteva<br />
evitare utilizzando l’ordinaria diligenza (e negli sport c.d. “estremi” la<br />
diligenza richiesta al creditore è molto ampia in quanto è previsto un<br />
rischio molto elevato).<br />
In ambito contrattuale si verifica perciò un di equilibrio entro il quale si<br />
trovano le varie responsabilità del debitore (il maestro) e del creditore<br />
(il cliente).<br />
Tornando alla responsabilità extracontrattuale, il verificarsi di illeciti<br />
civili in ambiti sportivi verrà fatto rientrare nella stragrande<br />
maggioranza dei casi nell’ambito applicativo dell’art. 2043 c.c., il padre<br />
degli articoli relativi alla responsabilità extracontrattuale.<br />
Tuttavia il codice civile prevede regimi di responsabilità<br />
extracontrattuale più rigidi e severi rispetto all’art. 2043 c.c., si pensi in<br />
questo senso agli articoli 2050 c.c. (Responsabilità per l’esercizio di<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
82