10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Questa responsabilità extracontrattuale va poi cumulata a quella che è la<br />

responsabilità contrattuale, dell’associazione e del maestro.<br />

Molto spesso infatti la scuola sarà controparte contrattuale del<br />

danneggiato in veste di datore di lavoro del maestro e, ex art. 1228 c.c.<br />

sarà responsabile per il fatto dei suoi ausiliari o per non aver<br />

adeguatamente scelto il personale adeguato per la gita in questione.<br />

L’associazione o in subordine il maestro potranno essere esenti da tale<br />

responsabilità contrattuale solo ove dimostrino che il cliente è stato<br />

dettagliatamente avvisato dei rischi connessi all’attività e se non<br />

sussistano pr<strong>of</strong>ili di colpa che superino l’alea normale di rischio<br />

prevista per l’attività in questione e coscientemente accettati dunque dal<br />

praticante.<br />

Va ricordato tuttavia che ex art. 1227 c.c., nel caso in cui il danno si sia<br />

verificato per mezzo di condotta colposa del creditore (e cioè del cliente<br />

il quale ad esempio non abbia seguito in modo preciso le istruzioni del<br />

maestro), “il risarcimento sarà diminuito secondo la gravità della colpa<br />

e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.<br />

Inoltre il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore poteva<br />

evitare utilizzando l’ordinaria diligenza (e negli sport c.d. “estremi” la<br />

diligenza richiesta al creditore è molto ampia in quanto è previsto un<br />

rischio molto elevato).<br />

In ambito contrattuale si verifica perciò un di equilibrio entro il quale si<br />

trovano le varie responsabilità del debitore (il maestro) e del creditore<br />

(il cliente).<br />

Tornando alla responsabilità extracontrattuale, il verificarsi di illeciti<br />

civili in ambiti sportivi verrà fatto rientrare nella stragrande<br />

maggioranza dei casi nell’ambito applicativo dell’art. 2043 c.c., il padre<br />

degli articoli relativi alla responsabilità extracontrattuale.<br />

Tuttavia il codice civile prevede regimi di responsabilità<br />

extracontrattuale più rigidi e severi rispetto all’art. 2043 c.c., si pensi in<br />

questo senso agli articoli 2050 c.c. (Responsabilità per l’esercizio di<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

82

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!