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Istruttore e scuola infatti sono collegati da un rapporto di lavoro, di<br />

controllo e di sorveglianza per i quali la scuola ex art. 2049 c.c. potrà<br />

essere chiamata in giudizio per via di una responsabilità solidale come<br />

ad esempio nel caso giunto alla Corte di Appello di <strong>Trento</strong> che sancì “la<br />

responsabilità per il fatto illecito commesso dall’istruttore, durante ed in<br />

occasione di un corso di sci, compete esclusivamente al soggetto che<br />

abbia provveduto all’organizzazione del suddetto corso, alla scelta del<br />

maestro ed al conseguente affidamento dell’incarico per lo svolgimento<br />

della lezione, dovendo sussistere, ai fin dell’affermazione di<br />

responsabilità, un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed<br />

il committente cui corrisponda un potere di direzione e di sorveglianza<br />

da parte di quest’ultimo” 114 .<br />

Inoltre in base all’art 2048 c.c. si potrà ricorrere contro il maestro<br />

stesso, anche in relazione del danno extracontrattuale cagionato da un<br />

allievo a un soggetto terzo, estraneo al corso infatti: “il maestro<br />

risponde ex articolo 2048, comma 2, c.c. per il danno che un suo allievo<br />

abbia procurato ad un terzo durante lo svolgimento di una lezione se<br />

non prova di aver adottato tutte le misure organizzative idonee ad<br />

impedire l’insorgere di una situazione di pericolo favorevole al<br />

verificarsi dell’evento” 115 .<br />

responsabilità del sinistro viene imputata al maestro di sci ed alla scuola per<br />

aver condotto gli allievi su una pista non adeguata alle loro capacità, facendoli<br />

scendere, oltretutto, in “fila indiana” e senza far tener loro una prudenziale<br />

distanza di sicurezza. Alla luce delle risultanze probatorie acquisite al<br />

processo tramite la consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale esclude la<br />

responsabilità dei convenuti per carenza di colpa e di nesso di causalità,<br />

presupposti indefettibili sia della responsabilità contrattuale che di quella<br />

extracontrattuale. Un ruolo decisivo nella decisione del Tribunale ha<br />

senz’altro avuto la positiva valutazione della condotta del maestro di sci<br />

improntata a criteri di prudenza e diligenza: la stessa tecnica di discesa in fila<br />

indiana corrisponde, infatti, a criteri di buona didattica, perché idonea ad<br />

evitare che sciatori estranei al corso intersechino la traiettoria degli allievi.<br />

114<br />

App. <strong>Trento</strong> 9 marzo 2004, (216/03), . in IZZO U., FERRARI M, (a cura<br />

di), La responsabilità sciistica: banca dati di materiali normativi e<br />

giurisprudenziali, cit.<br />

115<br />

Trib. <strong>Trento</strong>, 10 ottobre 1989, n. 795/1989, in IZZO U., FERRARI M, (a<br />

cura di), La responsabilità sciistica: banca dati di materiali normativi e<br />

giurisprudenziali, cit.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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