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art. 2049 c.c., per il fatto del maestro ed art. 2048 c.c., per il fatto<br />

dell’allievo” 107 .<br />

1.3. Rischi e responsabilità civile dell’accompagnatore di downhill<br />

Ulteriori problemi si hanno per quanto riguarda la pratica del downhill,<br />

la versione estrema del mountain biking. Questo sport si svolge<br />

solamente in discesa, esclusivamente su tracciati che sono adibiti a tale<br />

disciplina 108 .<br />

Gli appassionati di questo sport percorrono strade, sentieri, pendii,<br />

campi ed altri terreni accidentati, alla massima velocità. Come ogni<br />

attività sportiva, il downhill prevede un certo margine di rischio nei<br />

confronti dei praticanti. Tuttavia facendolo rientrare tra gli sport<br />

“estremi” questo margine sarà più elevato e il praticante ne accetterà<br />

implicitamente i rischi precludendo così l’azione di risarcimento dei<br />

danni rientranti nell’alea normale dell’attività 109 .<br />

Saranno irrisarcibili perciò i danni che si verificano senza la violazione<br />

di leggi, regolamenti, ordinanze o norme di autoregolamentazione<br />

107<br />

VIOLA M. la responsabilità nell’incidente sciistico” cit.<br />

108<br />

In particolare tali tracciati vengono ricompresi in un’area più ampia, detta<br />

bike park, la quale sarà trattata nel capitolo successivo.<br />

109<br />

Quanto affermato è espressione della corrente dottrinale relativa<br />

all’accettazione del rischio, cui la giurisprudenza ha iniziato a dare<br />

applicazione verso gli anni ’50 (Cass. Civ. Sez. Un., 13 novembre 1958,<br />

n.3702 in Foro It., Rep., 1958). È un concetto di rischio che viene fatto<br />

rientrare nella species del rischio sportivo del quale però non abbiamo una<br />

chiara e precisa definizione ma vi sono diversi schieramenti in dottrina: 1)<br />

secondo alcuni (BONASI BENUCCI E., Il rischio sportivo, in Riv. dir. Sport.,<br />

1955, 432.) tale rischio riguarderebbe tutti quei pericoli che si assumono nello<br />

svolgimento di una certa attività sportiva; 2) secondo altri invece (COCCIA<br />

M., DE SILVESTRI A., FLORENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA<br />

L., SELLI., Diritto dello sport, Le Monnier Università, Firenze, 2004, 192.)<br />

esso si sostanzierebbe nella probabilità di verificarsi di un danno dall’esercizio<br />

di quella certa attività; 3) la dottrina maggiormente seguita però ha<br />

evidenziato un pr<strong>of</strong>ilo leggermente diverso da questi, e preferisce una<br />

valutazione del rischio sul piano oggettivo e non derivante dalla condotta del<br />

soggetto nell’esercitare un certo tipo di attività (SANTORO, Sport estremi e<br />

responsabilità, Giuffré, Milano, 2008.), in PICCIN C. cit.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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