Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
art. 2049 c.c., per il fatto del maestro ed art. 2048 c.c., per il fatto<br />
dell’allievo” 107 .<br />
1.3. Rischi e responsabilità civile dell’accompagnatore di downhill<br />
Ulteriori problemi si hanno per quanto riguarda la pratica del downhill,<br />
la versione estrema del mountain biking. Questo sport si svolge<br />
solamente in discesa, esclusivamente su tracciati che sono adibiti a tale<br />
disciplina 108 .<br />
Gli appassionati di questo sport percorrono strade, sentieri, pendii,<br />
campi ed altri terreni accidentati, alla massima velocità. Come ogni<br />
attività sportiva, il downhill prevede un certo margine di rischio nei<br />
confronti dei praticanti. Tuttavia facendolo rientrare tra gli sport<br />
“estremi” questo margine sarà più elevato e il praticante ne accetterà<br />
implicitamente i rischi precludendo così l’azione di risarcimento dei<br />
danni rientranti nell’alea normale dell’attività 109 .<br />
Saranno irrisarcibili perciò i danni che si verificano senza la violazione<br />
di leggi, regolamenti, ordinanze o norme di autoregolamentazione<br />
107<br />
VIOLA M. la responsabilità nell’incidente sciistico” cit.<br />
108<br />
In particolare tali tracciati vengono ricompresi in un’area più ampia, detta<br />
bike park, la quale sarà trattata nel capitolo successivo.<br />
109<br />
Quanto affermato è espressione della corrente dottrinale relativa<br />
all’accettazione del rischio, cui la giurisprudenza ha iniziato a dare<br />
applicazione verso gli anni ’50 (Cass. Civ. Sez. Un., 13 novembre 1958,<br />
n.3702 in Foro It., Rep., 1958). È un concetto di rischio che viene fatto<br />
rientrare nella species del rischio sportivo del quale però non abbiamo una<br />
chiara e precisa definizione ma vi sono diversi schieramenti in dottrina: 1)<br />
secondo alcuni (BONASI BENUCCI E., Il rischio sportivo, in Riv. dir. Sport.,<br />
1955, 432.) tale rischio riguarderebbe tutti quei pericoli che si assumono nello<br />
svolgimento di una certa attività sportiva; 2) secondo altri invece (COCCIA<br />
M., DE SILVESTRI A., FLORENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA<br />
L., SELLI., Diritto dello sport, Le Monnier Università, Firenze, 2004, 192.)<br />
esso si sostanzierebbe nella probabilità di verificarsi di un danno dall’esercizio<br />
di quella certa attività; 3) la dottrina maggiormente seguita però ha<br />
evidenziato un pr<strong>of</strong>ilo leggermente diverso da questi, e preferisce una<br />
valutazione del rischio sul piano oggettivo e non derivante dalla condotta del<br />
soggetto nell’esercitare un certo tipo di attività (SANTORO, Sport estremi e<br />
responsabilità, Giuffré, Milano, 2008.), in PICCIN C. cit.<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
79