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per causa a lui non imputabile, egli sarà obbligato al risarcimento del danno eventualmente causato al cliente in via contrattuale. Come detto, sul maestro incombe tuttavia anche una responsabilità extracontrattuale, tutte le volte in cui l’ambito di esplicazione dell’attività non risulta essere coperto dall’accordo. Oltre che per il principio del neminem leadere contenuto nell’art. 2043 c.c., il maestro potrà rispondere anche ex art. 2048 c.c. comma 2 in relazione al comportamento dei propri allievi, in quanto: “i precettori e coloro che insegnano un’arte o un mestiere sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Perciò il maestro sarà responsabile anche per i danni procurati da un suo cliente ad un soggetto terzo, tutte le volte in cui non “provi di aver esercitato il controllo ed impartito le istruzioni dovute secondo quelli che sono i canoni correnti in tema d’insegnamento della pratica e che, tenuto conto delle caratteristiche degli allievi, dimostri di non aver potuto, nonostante tutto, impedire l’evento” 105 . La vigilanza del maestro in questi casi sarà da intendere non in modo assoluto ma bensì in modo relativo, in quanto il contenuto di detto obbligo è in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturità ed all’età degli allievi 106 . Per ciò che riguarda poi il rapporto tra accompagnatore ed associazione di appartenenza, sempre che l’accompagnatore ne faccia parte, vi potrà essere responsabilità ex art. 1218 c.c. e ss contro la scuola stessa qualora il maestro possa essere considerato un dipendente e la scuola una entità imprenditoriale (art 2094 c.c. “prestatore di lavoro subordinato”). In tal caso la scuola risponderebbe anche verso terzi, ex 105 VIOLA M. la responsabilità nell’incidente sciistico” Experta Edizioni, Forlì, 2002. 106 Cass. Civ. Sez. III, 23 giugno 1993, n.6937, in Giust. civ. Mass. 1993, 1065, in tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti dei propri scolari. 78 This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/
art. 2049 c.c., per il fatto del maestro ed art. 2048 c.c., per il fatto dell’allievo” 107 . 1.3. Rischi e responsabilità civile dell’accompagnatore di downhill Ulteriori problemi si hanno per quanto riguarda la pratica del downhill, la versione estrema del mountain biking. Questo sport si svolge solamente in discesa, esclusivamente su tracciati che sono adibiti a tale disciplina 108 . Gli appassionati di questo sport percorrono strade, sentieri, pendii, campi ed altri terreni accidentati, alla massima velocità. Come ogni attività sportiva, il downhill prevede un certo margine di rischio nei confronti dei praticanti. Tuttavia facendolo rientrare tra gli sport “estremi” questo margine sarà più elevato e il praticante ne accetterà implicitamente i rischi precludendo così l’azione di risarcimento dei danni rientranti nell’alea normale dell’attività 109 . Saranno irrisarcibili perciò i danni che si verificano senza la violazione di leggi, regolamenti, ordinanze o norme di autoregolamentazione 107 VIOLA M. la responsabilità nell’incidente sciistico” cit. 108 In particolare tali tracciati vengono ricompresi in un’area più ampia, detta bike park, la quale sarà trattata nel capitolo successivo. 109 Quanto affermato è espressione della corrente dottrinale relativa all’accettazione del rischio, cui la giurisprudenza ha iniziato a dare applicazione verso gli anni ’50 (Cass. Civ. Sez. Un., 13 novembre 1958, n.3702 in Foro It., Rep., 1958). È un concetto di rischio che viene fatto rientrare nella species del rischio sportivo del quale però non abbiamo una chiara e precisa definizione ma vi sono diversi schieramenti in dottrina: 1) secondo alcuni (BONASI BENUCCI E., Il rischio sportivo, in Riv. dir. Sport., 1955, 432.) tale rischio riguarderebbe tutti quei pericoli che si assumono nello svolgimento di una certa attività sportiva; 2) secondo altri invece (COCCIA M., DE SILVESTRI A., FLORENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI., Diritto dello sport, Le Monnier Università, Firenze, 2004, 192.) esso si sostanzierebbe nella probabilità di verificarsi di un danno dall’esercizio di quella certa attività; 3) la dottrina maggiormente seguita però ha evidenziato un profilo leggermente diverso da questi, e preferisce una valutazione del rischio sul piano oggettivo e non derivante dalla condotta del soggetto nell’esercitare un certo tipo di attività (SANTORO, Sport estremi e responsabilità, Giuffré, Milano, 2008.), in PICCIN C. cit. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 79
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anche per i danni procurati da un suo cliente ad un soggetto terzo, tutte<br />
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La vigilanza del maestro in questi casi sarà da intendere non in modo<br />
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subordinato”). In tal caso la scuola risponderebbe anche verso terzi, ex<br />
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fatti illeciti dei propri scolari.<br />
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