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Occorrerà una attenta valutazione case by case da parte della<br />

giurisprudenza, per stabilire se un determinato comportamento<br />

dell’accompagnatore violi o meno quei criteri di buona fede e<br />

correttezza ai quali dovrebbe essere improntata la sua attività.<br />

L’art. 1175 c.c. tuttavia, non impone al solo debitore (accompagnatore)<br />

di comportarsi secondo le regole della correttezza, bensì anche al<br />

creditore (cliente). Il danno subito dal cliente non potrà essere imputato<br />

al maestro in tutti quei casi in cui questo appaia come conseguenza di<br />

un evento che si sarebbe potuto verificare comunque, a prescindere o<br />

meno dalla presenza del maestro 104 .<br />

In particolare il cliente dovrà adottare un comportamento corretto e<br />

sincero con l’accompagnatore, il quale dovrà comunque informarsi e<br />

controllare le condizioni fisiche e la preparazione atletica del cliente<br />

stesso. Questo si coglie anche dall’art. 1227 c.c. in base al quale “se il<br />

fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il<br />

risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle<br />

conseguenze che ne sono derivate”.<br />

Si è già visto inoltre che ex art. 1176 c.c. comma 2, il maestro dovrà<br />

tenere una diligenza media in relazione all’attività che sta svolgendo e<br />

questo comporterà ex art. 1218 c.c. che, nel caso in cui esso non sia in<br />

grado di dimostrare che l’esatto adempimento sia divenuto impossibile<br />

cooperazione con la controparte, sensibilità alle sue ragioni, salvaguardia ai<br />

suoi interessi, atteggiamento solidale nei suoi confronti (ROPPO V., Il<br />

contratto, Milano, 2001, p.493).<br />

104<br />

Usando le parole di Trimarchi si potrebbe dire che il danno non sarà<br />

imputato al maestro qualora, “eliminando o modificando taluni elementi nella<br />

descrizione della condotta, senza introdurre cause di giustificazione e senza<br />

modificare sostanzialmente gli elementi rilevanti nel processo causale che ha<br />

determinato il danno, è possibile ottenere un atto lecito che avrebbe<br />

ugualmente cagionato l’evento dannoso” TRIMARCHI, Causalità e danno,<br />

ed. Giuffrè, Milano. Di conseguenza “deve escludersi la responsabilità<br />

contrattuale di una Scuola per le lesioni che un allievo subisca nel corso di una<br />

lezione ad opera di terzi che lo investa su una pista aperta a tutti ove il maestro<br />

del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilità di evitare<br />

l’evento dannoso e nel suo comportamento esulino pr<strong>of</strong>ili di colpa” Cass. Civ.<br />

Sez. III, 25 maggio 2000, n. 6866 in Mass., 2000 (in Codice della montagna,<br />

montagna rischio e responsabilità, n. 10., cit.).<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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