10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

iguardi del cliente, garanzia che lo assoggetterebbe all’art. 1176<br />

comma 2 c.c..<br />

Nel caso in cui invece, l’accompagnatore venisse fatto rientrare nella<br />

fattispecie dell’accompagnatore non pr<strong>of</strong>essionale o addirittura<br />

dell’accompagnatore volontario e amico, allora non sussisterebbe alcun<br />

rapporto contrattuale tra le parti in gioco e troverà operatività solamente<br />

la responsabilità extracontrattuale.<br />

Dal momento che la giurisprudenza non si è pressoché misurata con<br />

fattispecie relative a tale pratica si potranno avanzare soltanto delle<br />

ipotesi sulle norme applicabili in futuro a casi del genere, prendendo<br />

come principale punto di riferimento la casistica e le considerazioni<br />

svolte in tema di responsabilità sciistica.<br />

Il maestro di mountain bike, a seguito dell’ottenimento della licenza<br />

rilasciata da una associazione abilitata o da una legge regionale, si<br />

appresterà a svolgere la propria attività, accompagnando i soggetti<br />

lungo sentieri, pendii, mulattiere e percorsi forestali.<br />

I soggetti che si affidano a tale soggetto e che, a seguito di un contratto<br />

(stipulato direttamente con l’accompagnatore o con l’associazione di<br />

riferimento), corrisponderanno denaro a titolo di remunerazione nei<br />

confronti di detto soggetto, faranno affidamento alle sue capacità e<br />

competenze e quindi faranno ricadere su di esso la maggior parte dei<br />

rischi derivanti dall’attività che si appresteranno a svolgere.<br />

Di conseguenza, tale soggetto in caso di controversie in tema di<br />

responsabilità civile, verrà sottoposto alla disciplina che abbiamo<br />

analizzato per l’accompagnatore pr<strong>of</strong>essionale e perciò sarà soggetto ad<br />

una responsabilità, in primis, di tipo contrattuale.<br />

Si può ritenere, con tutta sicurezza, che in caso di controversie future,<br />

relative a tale materia, le regole da applicare all’istruttore di mountain<br />

bike saranno poco distanti da quelle applicabili al Maestro di Sci o alla<br />

Guida Alpina.<br />

Quindi la responsabilità attribuibile al maestro di mountain bike , per gli<br />

eventi lesivi accorsi ai propri allievi nel corso di una lezione o di una<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!