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Va evidenziato che a livello nazionale non è prevista una norma volta a<br />

disciplinare questa categoria di soggetti. Non vige una legge quadro<br />

come ad esempio la legge n.6 del 6 gennaio 1989 che disciplina la<br />

pr<strong>of</strong>essione della Guida Alpina o la legge quadro 8 marzo 1991 n.81<br />

relativa alla disciplina dei Maestri di Sci, che hanno inserito tali figure<br />

nella categoria delle pr<strong>of</strong>essioni protette (esercitabili solo da soggetti<br />

abilitati ed iscritti all’albo pr<strong>of</strong>essionale ex art. 2229 c.c.).<br />

Grande interesse quindi assumono le varie leggi regionali che, anche in<br />

continuo afflusso di praticanti, sempre più regioni o provincie<br />

autonome negli ultimi anni hanno provveduto ad adottare.<br />

Tuttavia, ex art. 117 Cost. comma 3, la materia relativa alla istituzione<br />

di figure pr<strong>of</strong>essionali è fatta rientrare tra le materie di competenza<br />

“concorrente” tra Stato e Regioni, e ciò sta ad indicare che allo Stato<br />

spetta la determinazione dei principi fondamentali e delle linee guida,<br />

mentre alla Regione compete la disciplina integrante tali principi 94 .<br />

Difatti le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva solamente a<br />

riguardo di quelle materie in cui la competenza non è espressamente<br />

riservata alla legislazione dello Stato (come sancito dall’art. 117 Cost.<br />

comma 4).<br />

Su questa lunghezza d’onda, un esempio di abrogazione della figura del<br />

maestro di mountain bike viene espresso dalla recente legge regionale<br />

30 dicembre 2009 n.42 della Basilicata, che, all’articolo 83, abroga la<br />

legge regionale 13 novembre 2009 n. 38, il cui articolo 7 aveva istituito<br />

94<br />

A riguardo si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 2006 in<br />

Gazz. Ufficiale, 1° serie speciale, 12 aprile 2006, n. 15, nella quale venne<br />

rilevata la illegittimità Costituzionale di una normativa regionale che<br />

disciplinava figure pr<strong>of</strong>essionali alle quali la Regione faceva ricorso per il<br />

funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Si veda<br />

inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2010 in Gazz.<br />

Ufficiale, 1° serie speciale, 21 aprile 2010, n. 16, nella quale si dichiara la<br />

illegittimità costituzionale di una parte della legge Regionale del Lazio che<br />

istituiva le figure pr<strong>of</strong>essionali del mediatore familiare e del coordinatore per<br />

la mediazione familiare.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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