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In difetto, la responsabilità dell’accompagnatore verrà meno in quanto la fattispecie si è verificata all’infuori della sua cognizione ed imputabilità. Inoltre, un’altra ipotesi di esclusione (o attenuazione) della responsabilità civile dell’accompagnatore, indipendentemente dal tipo di accompagnamento effettuato, si ha quando l’accompagnato, con il proprio comportamento, per negligenza totale o parziale, abbia interrotto il rapporto di causalità tra la condotta dell’accompagnatore e l’evento dannoso verificatosi. È necessario quindi che l’accompagnato obbedisca alle direttive impostegli e si comporti in modo tale da escludere o quantomeno ridurre il pericolo 92 . Parte della dottrina, tuttavia, non ritiene che la responsabilità dell’accompagnatore sia esclusa quando l’incidente si sia verificato a seguito di imprudenza o imperizia dell’accompagnato conseguente a insufficiente esperienza per affrontare il tipo di percorso in questione 93 . In casi del genere infatti, all’accompagnatore può essere rimproverato il fatto di aver scelto un percorso non adatto alle capacità dell’allievo. Altro caso in cui la responsabilità civile dell’accompagnatore verrà meno, in quanto si verifica interruzione del nesso di causalità, è il caso in cui l’evento dannoso sia stato provocato da un soggetto terzo, estraneo al gruppo preso in carico dall’accompagnatore. La responsabilità civile dell’accompagnatore sarà inoltre sempre esclusa anche nei casi in cui l’evento dannoso sia dovuto a causa a lui non imputabile o al caso fortuito. 1.2. La figura dell’istruttore di mountain bike: profili generali e questioni aperte Analizzata la tripartizione sulla figura dell’accompagnatore, ci apprestiamo ora ad analizzare in quale delle figure di accompagnatori analizzate rientra la figura dell’istruttore di mountain bike. 92 Principio sottolineato anche nella decisione del Giud. Istr. Trib. Trento, 6 dicembre 1949, in Foro it., 1950, II, 92 93 LENTI L., La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell’alpinismo e nello scialpinismo, cit.. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 70

Va evidenziato che a livello nazionale non è prevista una norma volta a disciplinare questa categoria di soggetti. Non vige una legge quadro come ad esempio la legge n.6 del 6 gennaio 1989 che disciplina la professione della Guida Alpina o la legge quadro 8 marzo 1991 n.81 relativa alla disciplina dei Maestri di Sci, che hanno inserito tali figure nella categoria delle professioni protette (esercitabili solo da soggetti abilitati ed iscritti all’albo professionale ex art. 2229 c.c.). Grande interesse quindi assumono le varie leggi regionali che, anche in continuo afflusso di praticanti, sempre più regioni o provincie autonome negli ultimi anni hanno provveduto ad adottare. Tuttavia, ex art. 117 Cost. comma 3, la materia relativa alla istituzione di figure professionali è fatta rientrare tra le materie di competenza “concorrente” tra Stato e Regioni, e ciò sta ad indicare che allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali e delle linee guida, mentre alla Regione compete la disciplina integrante tali principi 94 . Difatti le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva solamente a riguardo di quelle materie in cui la competenza non è espressamente riservata alla legislazione dello Stato (come sancito dall’art. 117 Cost. comma 4). Su questa lunghezza d’onda, un esempio di abrogazione della figura del maestro di mountain bike viene espresso dalla recente legge regionale 30 dicembre 2009 n.42 della Basilicata, che, all’articolo 83, abroga la legge regionale 13 novembre 2009 n. 38, il cui articolo 7 aveva istituito 94 A riguardo si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 2006 in Gazz. Ufficiale, 1° serie speciale, 12 aprile 2006, n. 15, nella quale venne rilevata la illegittimità Costituzionale di una normativa regionale che disciplinava figure professionali alle quali la Regione faceva ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Si veda inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2010 in Gazz. Ufficiale, 1° serie speciale, 21 aprile 2010, n. 16, nella quale si dichiara la illegittimità costituzionale di una parte della legge Regionale del Lazio che istituiva le figure professionali del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 71

In difetto, la responsabilità dell’accompagnatore verrà meno in quanto<br />

la fattispecie si è verificata all’infuori della sua cognizione ed<br />

imputabilità.<br />

Inoltre, un’altra ipotesi di esclusione (o attenuazione) della<br />

responsabilità civile dell’accompagnatore, indipendentemente dal tipo<br />

di accompagnamento effettuato, si ha quando l’accompagnato, con il<br />

proprio comportamento, per negligenza totale o parziale, abbia<br />

interrotto il rapporto di causalità tra la condotta dell’accompagnatore e<br />

l’evento dannoso verificatosi. È necessario quindi che l’accompagnato<br />

obbedisca alle direttive impostegli e si comporti in modo tale da<br />

escludere o quantomeno ridurre il pericolo 92 .<br />

Parte della dottrina, tuttavia, non ritiene che la responsabilità<br />

dell’accompagnatore sia esclusa quando l’incidente si sia verificato a<br />

seguito di imprudenza o imperizia dell’accompagnato conseguente a<br />

insufficiente esperienza per affrontare il tipo di percorso in questione 93 .<br />

In casi del genere infatti, all’accompagnatore può essere rimproverato il<br />

fatto di aver scelto un percorso non adatto alle capacità dell’allievo.<br />

Altro caso in cui la responsabilità civile dell’accompagnatore verrà<br />

meno, in quanto si verifica interruzione del nesso di causalità, è il caso<br />

in cui l’evento dannoso sia stato provocato da un soggetto terzo,<br />

estraneo al gruppo preso in carico dall’accompagnatore.<br />

La responsabilità civile dell’accompagnatore sarà inoltre sempre<br />

esclusa anche nei casi in cui l’evento dannoso sia dovuto a causa a lui<br />

non imputabile o al caso fortuito.<br />

1.2. La figura dell’istruttore di mountain bike: pr<strong>of</strong>ili generali e<br />

questioni aperte<br />

Analizzata la tripartizione sulla figura dell’accompagnatore, ci<br />

apprestiamo ora ad analizzare in quale delle figure di accompagnatori<br />

analizzate rientra la figura dell’istruttore di mountain bike.<br />

92<br />

Principio sottolineato anche nella decisione del Giud. Istr. Trib. <strong>Trento</strong>, 6<br />

dicembre 1949, in Foro it., 1950, II, 92<br />

93<br />

LENTI L., La responsabilità civile degli accompagnatori non pr<strong>of</strong>essionali<br />

nell’alpinismo e nello scialpinismo, cit..<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

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