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Non sapendo perciò categorizzare in modo preciso questo tipo di relazione, alcuni studiosi di dottrina fecero emergere la possibile applicabilità della responsabilità da “contatto sociale” 88 . Tale tipo di responsabilità, ammessa inizialmente dalla giurisprudenza di legittimità per affermare in termini generali l’attrazione nello schema dell’art. 1218 c.c. della responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria nei confronti del paziente, comporterebbe una responsabilità indistinguibile da quella collegata all’esistenza di un contratto concluso con l’accompagnato, anche in assenza del contratto stesso. Questa situazione sarebbe del tutto vantaggiosa per l’ accompagnato, il quale potrebbe godere del regime prescrizionale ordinario – decennale – previsto per la responsabilità contrattuale ex art. 2946 c.c.; ed inoltre dell’inversione dell’onere della prova, con obbligo per l’accompagnatore di dimostrare la sua non colpevolezza in relazione all’interruzione del nesso causale 89 . L’applicabilità della disciplina da “contatto sociale” pare estendibile a tutte quelle attività in cui si verifichino i presupposti di affidamento che un soggetto pone nella professionalità di un altro soggetto e l’esercizio da parte di quest’ultimo di una attività professionale certificata in modo obiettivo da soggetti estranei all’evento dannoso 90 . 88 La responsabilità da “contatto sociale” è una particolare forma di responsabilità, nata per assecondare le nuove e molteplici esigenze, tipiche della moderna società, relative al risarcimento dei danni, aldilà dello schema, certamente troppo riduttivo, che vede la tradizionale bipartizione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L'espressione "contatto sociale qualificato", viene ad indicare una relazione riconosciuta dall’ordinamento giuridico che intercorre tra due o più soggetti che, in quanto implicante l'ingerenza nella sfera giuridica altrui, comporta il sorgere di doveri di collaborazione e protezione volti a salvaguardare le aspettative ingenerate. RONGA G., Le varie ipotesi di responsabilità cosiddetta da "contatto sociale", in VIOLA L. (a cura di), La responsabilità civile ed il danno, Vol. 1, Halley Editrice, 2007, pag. 90 ROSSI S., Contatto sociale (fonte di obbligazione), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Appendice di aggiornamento V, Utet, Torino, 2010, pag. 346 e ss.. 89 Cass. Civ. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332. 90 LENTI L., La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell’alpinismo e nello scialpinismo, in NGCC, 2007, 426. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 68
Si capisce che, applicare tale tipo di disciplina all’accompagnatore non qualificato, comporterebbe un pesante aggravio della sua posizione, soprattutto sul piano delle prove 91 . Pare dunque preferibile la teoria opposta, formulata da altra dottrina che esclude la possibilità di applicare la disciplina da “contatto sociale” all’accompagnatore non qualificato, in relazione al fatto che tale figura pur godendo dell’affidamento degli accompagnati e dell’obbligo di direzione e protezione degli stessi, non gode della professionalità in quanto è un accompagnamento volontario e gratuito. In conclusione si può affermare che, per quanto riguarda l’accertamento della condotta eventualmente colposa dell’accompagnatore volontario dalla quale scaturisca un evento dannoso nei confronti di uno o più soggetti accompagnati, essa dovrà effettuarsi secondo le regole della responsabilità extracontrattuale. Solamente in questo modo l’accompagnatore potrà infatti godere del regime probatorio meno gravoso che la legge prevede, facendo ricadere sul soggetto accompagnato l’onere di dimostrare, con elementi probatori, la responsabilità extracontrattuale dell’accompagnatore. Conclusa la disamina delle diverse figure di accompagnatore occorre evidenziare che a prescindere tuttavia dal tipo di rapporto che si andrà ad instaurare, va comunque evidenziato che nei confronti dell’accompagnatore sarà possibile muovere una pretesa risarcitoria solamente se quest’ultimo: (i) abbia accettato la richiesta di accompagnamento; (ii) abbia esercitato un potere di direzione e di decisione nei confronti degli accompagnati. Solo al verificarsi di queste condizioni l’accompagnatore potrà assumere il controllo dell’escursione e sarà quindi chiamato a rispondere per il danno accorso all’accompagnato. 91 PICCIN C., cit This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 69
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Tale tipo di responsabilità, ammessa inizialmente dalla giurisprudenza<br />
di legittimità per affermare in termini generali l’attrazione nello schema<br />
dell’art. 1218 c.c. della responsabilità del medico dipendente di una<br />
struttura sanitaria nei confronti del paziente, comporterebbe una<br />
responsabilità indistinguibile da quella collegata all’esistenza di un<br />
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stesso.<br />
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un soggetto pone nella pr<strong>of</strong>essionalità di un altro soggetto e l’esercizio<br />
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responsabilità, nata per assecondare le nuove e molteplici esigenze, tipiche<br />
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certamente troppo riduttivo, che vede la tradizionale bipartizione tra<br />
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L'espressione "contatto sociale<br />
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giuridico che intercorre tra due o più soggetti che, in quanto implicante<br />
l'ingerenza nella sfera giuridica altrui, comporta il sorgere di doveri di<br />
collaborazione e protezione volti a salvaguardare le aspettative ingenerate.<br />
RONGA G., Le varie ipotesi di responsabilità cosiddetta da "contatto<br />
sociale", in VIOLA L. (a cura di), La responsabilità civile ed il danno, Vol. 1,<br />
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obbligazione), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile,<br />
Appendice di aggiornamento V, Utet, Torino, 2010, pag. 346 e ss..<br />
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Cass. Civ. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332.<br />
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LENTI L., La responsabilità civile degli accompagnatori non pr<strong>of</strong>essionali<br />
nell’alpinismo e nello scialpinismo, in NGCC, 2007, 426.<br />
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