Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dell’accompagnatore in questione lo è in quanto facente parte di un albo<br />
pr<strong>of</strong>essionale, e in quanto remunerato dal cliente – la diligenza del<br />
debitore, deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività svolta.<br />
Da ciò deriva che il pr<strong>of</strong>essionista, nell’esercitare la propria attività,<br />
dovrà utilizzare la diligenza media, cioè la diligenza posta dal<br />
pr<strong>of</strong>essionista di preparazione pr<strong>of</strong>essionale e di attenzione medie, a<br />
meno che la prestazione da eseguire in concreto non implichi la<br />
soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la<br />
responsabilità del pr<strong>of</strong>essionista è attenuata configurandosi, secondo<br />
l’espresso disposto dell’art. 2236 c.c., solamente nel caso di dolo o<br />
colpa grave 83 .<br />
C’è poi una terza norma che è di fondamentale importanza: l’art. 1218<br />
c.c..<br />
Essa descrive le condizioni nelle quali è possibile ravvisare<br />
l’inadempimento del debitore dell’obbligazione.<br />
Se l’accompagnatore pr<strong>of</strong>essionale trascura o non si preoccupa di<br />
organizzare in modo corretto l’escursione o opera, con una diligenza al<br />
di sotto di quella prevista dal codice civile, è tenuto al risarcimento del<br />
danno nei confronti del cliente, ovviamente in caso di incidente in cui<br />
egli non prova che l’inadempimento sia stato determinato<br />
dall’impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non<br />
imputabile.<br />
Bisogna perciò dimostrare l’impossibilità ad evitare l’incidente oppure<br />
la condotta colposa tenuta dal cliente stesso.<br />
Tuttavia anche per gli accompagnatori pr<strong>of</strong>essionali, come per qualsiasi<br />
altro soggetto di diritto privato, non si dovrà escludere la compresenza<br />
83<br />
Ex art 2236 c.c., relativo alla responsabilità del prestatore d’opera: “Se la<br />
prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il<br />
prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa<br />
grave”. Anche la giurisprudenza in Cass. 8 agosto 2000, n. 10431 in Mass.,<br />
2000.<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
65