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CAPITOLO 1 L’ACCOMPAGNATORE DI MOUNTAIN BIKE Nell’attività di mountain bike, come in ogni altra attività legata alla montagna, emerge l’impossibilità di evitare il rischio e quindi la necessità di evitare delle responsabilizzazioni che sono prive di qualunque senso 78 . Detto in altri termini, non è possibile accollare la responsabilità civile nei confronti di chi non può in alcun modo evitare il rischio, se non rinunciando ad esercitare l’attività stessa. Tuttavia occorre chiarire quello che la legge in vigore stabilisce in relazione alla figura degli accompagnatori/maestri di mountain bike, in quanto per ciò che riguarda la responsabilità civile non è possibile prevedere delle colpevolizzazioni oggettive ma non è neppure possibile prevedere forme di esonero da responsabilità in toto. 1.1. L’accompagnamento in generale: figure professionali e figure volontarie Occorre iniziare l’analisi valutando in primis se esiste una categoria riconosciuta, all’interno del nostro ordinamento, relativa agli accompagnatori/maestri di mountain bike. In sostanza valutare se essi, nel rapporto con i loro clienti, debbano essere considerati alla stregua dei Maestri di Sci e delle Guide Alpine, e quindi soggetti ad un rapporto giuridico obbligatorio (il contratto), o se invece rientrino tra altre figure per le quali si procede ad una valutazione della responsabilità di tipo extracontrattuale. Prima di addentrarsi in questo però, è necessario valutare i diversi tipi di accompagnamento, in modo tale da stabilire che grado di responsabilità grava sul maestro in relazione al rapporto che lo lega agli escursionisti. 78 Si pensi alla figura del Maestro di Sci o della Guida Alpina o dell’Accompagnatore di media montagna, attività che per le loro caratteristiche prevedono rischi molto elevati, talvolta anche imprevedibili. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 62
L’accompagnamento in montagna è volto a far fronte a situazioni di pericolo e di rischio, connaturato al fatto che tali attività comportano sempre dei rischi abbastanza elevati. Per cui il compito dell’esperto sarà quello di farsi carico dei soggetti accompagnati e fare in modo che non incorrano in rischi ulteriori a quelli legittimamente previsti per la natura dell’attività stessa. L’accompagnamento si può quindi definire come l’attività umana mediante la quale un soggetto (l’accompagnatore), professionale, per spirito associazionistico, per amicizia o per cortesia, si unisce ad una o più persone (accompagnati) assumendosi, espressamente o tacitamente, la responsabilità di offrire loro collaborazione e protezione in misura proporzionale alle differenze di capacità e conoscenza (da lui e dai praticanti possedute), con le finalità di rendere più agevole e sicura la attività da svolgere 79 . Perché ciò si realizzi però, è necessario che l’accompagnatore possa esercitare delle facoltà nei confronti di tali soggetti, i quali hanno dunque il dovere di seguire gli ordini comportamentali impartiti dal dominus della escursione. Tuttavia, il livello di responsabilità, oltre che essere proporzionato al livello di conoscenze dell’accompagnatore e degli allievi, è subordinato anche al tipo di rapporto che tra di essi intercorre; la figura dell’accompagnatore infatti si manifesta in tre possibili ipotesi, le quali, fanno emergere altrettanti diversi gradi di responsabilità civile in capo allo stesso 80 : a) Accompagnamento professionale: 79 TORTI V., La responsabilità nell’accompagnamento in montagna, Milano, 1994, 21. 80 Tripartizione di PICCIN C., “Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico - ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo”, Cap.2., in Lawtech, The Law and Technology Research Group, in rete www.lawtech.jus.unitn.it. 63 This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/
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L’accompagnamento in montagna è volto a far fronte a situazioni di<br />
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Per cui il compito dell’esperto sarà quello di farsi carico dei soggetti<br />
accompagnati e fare in modo che non incorrano in rischi ulteriori a<br />
quelli legittimamente previsti per la natura dell’attività stessa.<br />
L’accompagnamento si può quindi definire come l’attività umana<br />
mediante la quale un soggetto (l’accompagnatore), pr<strong>of</strong>essionale, per<br />
spirito associazionistico, per amicizia o per cortesia, si unisce ad una o<br />
più persone (accompagnati) assumendosi, espressamente o tacitamente,<br />
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Perché ciò si realizzi però, è necessario che l’accompagnatore possa<br />
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Tuttavia, il livello di responsabilità, oltre che essere proporzionato al<br />
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allo stesso 80 :<br />
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