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Inoltre, questioni analoghe emergono anche in relazione alla pendenza dei sentieri: la percentuale di pendenza inferiore al 20% deve essere presente per tutto il tragitto oppure deve intendersi come pendenza media del percorso? Se queste domande avessero risposta affermativa allora si potrebbe tranquillamente sostenere che nessuno dei sentieri del Trentino sarebbe praticabile, in quanto quasi la totalità di essi presenta almeno un breve tratto con pendenza superiore al 20%. Probabilmente il cartello considera la pendenza e la larghezza media dei sentieri (e questo avrebbe in effetti molto più senso). Come si può notare la disciplina provinciale da spazio a molti dubbi e fraintendimenti perché utilizza criteri che, nella realtà non sono rigidamente applicabili ad alcun sentiero. È risaputo, infatti, che esistono percorsi i quali, pur non avendo queste caratteristiche, sono percorribili in mountain bike senza creare alcun rischio e senza troppi deterioramenti per il sentiero stesso (magari perché riguardanti terreni particolarmente duri o ciottolati). Ne esistono altri invece dove la percorrenza con mountain bike è assolutamente inopportuna pur essendovi i requisiti visti qui sopra. In un quadro di questo tipo si ritiene perciò che, come regola generale, i sentieri sono percorribili con la mountain bike quando siano di pendenza non superiore al 20 % e siano di adeguata larghezza, tuttavia ciò non riguarda tutti i punti del sentiero e perciò in luoghi ove i requisiti visti vengano meno, il ciclista dovrà scendere ed accompagnare il mezzo a piedi. La ratio del divieto viene indicata nell’impossibilità di poter procedere a tutelare il territorio in conseguenza al frequente passaggio di mountain bike che creano erosioni del terreno. Alle amministrazioni comunali è concessa la possibilità di riconoscere percorribili con mezzi meccanici alcuni sentieri che di norma non lo This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 54
sarebbero per via delle loro caratteristiche tecniche (pendenza e larghezza) 71 . In particolare essi lo possono fare nei seguenti casi 72 : • per garantire un collegamento tra itinerari di media distanza, consentire la realizzazione di circuiti ciclabili, assicurare la percorribilità all’intero sentiero di montagna ove presenti solo a tratti caratteristiche tecniche di non percorribilità; • permettere la realizzazione di singole manifestazioni turistiche o agonistiche ovvero favorire la realizzazione di progetti di valorizzazione turistica del territorio. Successivamente alla individuazione precisa del percorso autorizzato in deroga al divieto generico di larghezza e pendenza, l’accessibilità all’itinerario è resa esplicita dalla apposita segnaletica volta a rendere conoscibile all’escursionista la sua possibilità di percorrerli in sella alla mountain bike. La Provincia autonoma di Trento (forse anche per ovviare ai fraintendimenti generati dalla normativa) ha infatti gradualmente iniziato a segnalare, con apposite tabelle, i sentieri su cui è possibile circolare in sella alla mountain bike. Quindi in modo inequivocabile, a prescindere dalle caratteristiche di larghezza e pendenza, sui sentieri che presentano la apposita segnaletica (v. sotto tabella 1.4) è consentito utilizzare la mountain bike: 71 L’amministrazione comunale lo potrà fare previo confronto tecnico con: 1) il Servizio provinciale competente per materia di foreste; 2) gli uffici distrettuali forestali territorialmente competenti; 3) i soggetti responsabili del controllo e della manutenzione dei sentieri; 4) le organizzazioni interessate all’utilizzo ed alla promozione del sentiero; 5) a condizione dell’emissione del nulla osta dell’Ente Parco nell’eventualità di tratti di sua competenza. Una volta ottenuti i vari consensi e nulla osta allora l’amministrazione comunale potrà procede. 72 CHIEPPA R. Montagna e bici, cit. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 55
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Se queste domande avessero risposta affermativa allora si potrebbe<br />
tranquillamente sostenere che nessuno dei sentieri del Trentino sarebbe<br />
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Come si può notare la disciplina provinciale da spazio a molti dubbi e<br />
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rigidamente applicabili ad alcun sentiero. È risaputo, infatti, che<br />
esistono percorsi i quali, pur non avendo queste caratteristiche, sono<br />
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In un quadro di questo tipo si ritiene perciò che, come regola generale, i<br />
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pendenza non superiore al 20 % e siano di adeguata larghezza, tuttavia<br />
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La ratio del divieto viene indicata nell’impossibilità di poter procedere<br />
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