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diligenza di fermarsi e di valutare gli incroci prima di attraversarli, altri ciclisti o animali o pedoni potrebbero trovarsi sullo stesso percorso ma nel verso opposto; 3) Luci di posizione in situazioni particolari: più in generale è previsto l’obbligo per i fruitori delle strade trafficate di segnalare la loro presenza, soprattutto nelle prime ore del mattino ed alla sera, con delle luci di posizione. Nessuno pretenderà tuttavia che i mountain biker installino dei fari sulle loro modernissime mountain bike, tuttavia essi devono almeno munirsi di piccoli dispositivi di illuminazione da utilizzare in caso di necessità, tunnel, buio. Tutto questo è disposto dall’art 68 commi 1, 2 e 3. 4) Pedalare in fila indiana e non affiancati l’uno all’altro: questo principio, molto importante per la sicurezza del ciclista e per la scorrevolezza del traffico, viene sancito esplicitamente nell’art 182 rubricato “Circolazione dei velocipedi” il quale al comma 1 specifica che: “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.” 5) Mantenere le distanze di sicurezza anche tra ciclisti: sarà necessario mantenere una velocità moderata nei tratti a scarsa visibilità o fondo sdrucciolevole, anche in mountain bike bisogna tenere una velocità tale da permettere di arrestare il mezzo prima di collidere con un veicolo o un ostacolo che ci precede. Tale principio viene dettato dal comma 2 dell’art 182: “I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.” 6) Valutare i pericoli ed adattare la condotta alle condizioni della circolazione: proseguendo con la lettura dell’art 182 al comma 4 This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 50

troviamo le regole per ridurre il pericolo di incidenti nella circolazione promiscua di pedoni e ciclisti: “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.” 7) Sanzioni in caso di violazioni: il codice della strada prevede delle sanzioni amministrative: chiunque viola le regole dettate dall’articolo 182 può incorrere in sanzioni pecuniarie fino a 99 € 66 . 2.3 La normativa specifica della mountain bike: l’esperienza trentina Posta la breve disciplina del codice della strada inerente alla pratica ciclistica su percorsi urbani e montani, ci addentriamo ora nell’esposizione delle norme promosse dalla Regione Trentino e dalla Provincia di Trento in relazione alla fruizione della montagna con l’ausilio della mountain bike. In Trentino, pur non essendovi un divieto generalizzato per la fruizione della montagna in sella alla mountain bike, vi è comunque una disciplina molto rigida. L’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993,n.8 ed il nuovo articolo 22 bis (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi , sentieri e vie ferrate) 67 regolano l’accesso “ai tracciati alpini ed altri sentieri di montagna” da parte di chi li percorre con mezzi meccanici: “art. 22 Divieto di circolazione 1. Sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione con l’ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta 66 In rete sport.infotrentino.it, nell’articolo “MTB: comportamento, divieti e norme” redatto dall’amministratore e co-fondatore del portale. 67 Articolo così formulato ed inserito nel titolo III della legge provinciale 15 marzo 1993 a seguito della legge provinciale 31 ottobre 2012, n.22 articolo 31. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 51

troviamo le regole per ridurre il pericolo di incidenti nella circolazione<br />

promiscua di pedoni e ciclisti:<br />

“I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni<br />

della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal<br />

caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la<br />

comune prudenza.”<br />

7) Sanzioni in caso di violazioni: il codice della strada prevede delle<br />

sanzioni amministrative: chiunque viola le regole dettate dall’articolo<br />

182 può incorrere in sanzioni pecuniarie fino a 99 € 66 .<br />

2.3 La normativa specifica della mountain bike: l’esperienza<br />

trentina<br />

Posta la breve disciplina del codice della strada inerente alla pratica<br />

ciclistica su percorsi urbani e montani, ci addentriamo ora<br />

nell’esposizione delle norme promosse dalla Regione Trentino e dalla<br />

Provincia di <strong>Trento</strong> in relazione alla fruizione della montagna con<br />

l’ausilio della mountain bike.<br />

In Trentino, pur non essendovi un divieto generalizzato per la fruizione<br />

della montagna in sella alla mountain bike, vi è comunque una<br />

disciplina molto rigida.<br />

L’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993,n.8 ed il nuovo<br />

articolo 22 bis (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi , sentieri e vie<br />

ferrate) 67 regolano l’accesso “ai tracciati alpini ed altri sentieri di<br />

montagna” da parte di chi li percorre con mezzi meccanici:<br />

“art. 22 Divieto di circolazione 1. Sui tracciati alpini e sugli altri<br />

sentieri di montagna è vietata la circolazione con l’ausilio di mezzi<br />

meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione<br />

della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta<br />

66<br />

In rete sport.infotrentino.it, nell’articolo “MTB: comportamento, divieti e<br />

norme” redatto dall’amministratore e co-fondatore del portale.<br />

67<br />

Articolo così formulato ed inserito nel titolo III della legge provinciale 15<br />

marzo 1993 a seguito della legge provinciale 31 ottobre 2012, n.22 articolo<br />

31.<br />

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