Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
diligenza di fermarsi e di valutare gli incroci prima di attraversarli, altri<br />
ciclisti o animali o pedoni potrebbero trovarsi sullo stesso percorso ma<br />
nel verso opposto;<br />
3) Luci di posizione in situazioni particolari: più in generale è previsto<br />
l’obbligo per i fruitori delle strade trafficate di segnalare la loro<br />
presenza, soprattutto nelle prime ore del mattino ed alla sera, con delle<br />
luci di posizione. Nessuno pretenderà tuttavia che i mountain biker<br />
installino dei fari sulle loro modernissime mountain bike, tuttavia essi<br />
devono almeno munirsi di piccoli dispositivi di illuminazione da<br />
utilizzare in caso di necessità, tunnel, buio. Tutto questo è disposto<br />
dall’art 68 commi 1, 2 e 3.<br />
4) Pedalare in fila indiana e non affiancati l’uno all’altro: questo principio,<br />
molto importante per la sicurezza del ciclista e per la scorrevolezza del<br />
traffico, viene sancito esplicitamente nell’art 182 rubricato<br />
“Circolazione dei velocipedi” il quale al comma 1 specifica che:<br />
“I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le<br />
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati<br />
in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati<br />
devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore<br />
di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.”<br />
5) Mantenere le distanze di sicurezza anche tra ciclisti: sarà necessario<br />
mantenere una velocità moderata nei tratti a scarsa visibilità o fondo<br />
sdrucciolevole, anche in mountain bike bisogna tenere una velocità tale<br />
da permettere di arrestare il mezzo prima di collidere con un veicolo o<br />
un ostacolo che ci precede. Tale principio viene dettato dal comma 2<br />
dell’art 182:<br />
“I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere<br />
il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni<br />
momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con<br />
la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.”<br />
6) Valutare i pericoli ed adattare la condotta alle condizioni della<br />
circolazione: proseguendo con la lettura dell’art 182 al comma 4<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
50