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diligenza di fermarsi e di valutare gli incroci prima di attraversarli, altri<br />

ciclisti o animali o pedoni potrebbero trovarsi sullo stesso percorso ma<br />

nel verso opposto;<br />

3) Luci di posizione in situazioni particolari: più in generale è previsto<br />

l’obbligo per i fruitori delle strade trafficate di segnalare la loro<br />

presenza, soprattutto nelle prime ore del mattino ed alla sera, con delle<br />

luci di posizione. Nessuno pretenderà tuttavia che i mountain biker<br />

installino dei fari sulle loro modernissime mountain bike, tuttavia essi<br />

devono almeno munirsi di piccoli dispositivi di illuminazione da<br />

utilizzare in caso di necessità, tunnel, buio. Tutto questo è disposto<br />

dall’art 68 commi 1, 2 e 3.<br />

4) Pedalare in fila indiana e non affiancati l’uno all’altro: questo principio,<br />

molto importante per la sicurezza del ciclista e per la scorrevolezza del<br />

traffico, viene sancito esplicitamente nell’art 182 rubricato<br />

“Circolazione dei velocipedi” il quale al comma 1 specifica che:<br />

“I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le<br />

condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati<br />

in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati<br />

devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore<br />

di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.”<br />

5) Mantenere le distanze di sicurezza anche tra ciclisti: sarà necessario<br />

mantenere una velocità moderata nei tratti a scarsa visibilità o fondo<br />

sdrucciolevole, anche in mountain bike bisogna tenere una velocità tale<br />

da permettere di arrestare il mezzo prima di collidere con un veicolo o<br />

un ostacolo che ci precede. Tale principio viene dettato dal comma 2<br />

dell’art 182:<br />

“I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere<br />

il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni<br />

momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con<br />

la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.”<br />

6) Valutare i pericoli ed adattare la condotta alle condizioni della<br />

circolazione: proseguendo con la lettura dell’art 182 al comma 4<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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