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• Le regole di sicurezza riguardano infine il rapporto con gli altri fruitori dei percorsi e la capacità del ciclo escursionista di scegliere i percorsi più adatti alle sue abilità fisiche, tecniche ed atletiche. Il CAI per disciplinare con meno equivoci questo ultimo punto ha individuato una scala di difficoltà dei percorsi che consente anche al ciclista meno esperto di scegliere il percorso più adeguato alle sue capacità. Tale scala è così suddivisa: TC: turistico, percorsi su strade sterrate carrozzabili MC: media capacità, percorsi su strade sterrate anche poco sconnesse o poco regolari BC: buone capacità tecniche, percorso su sterrate molto dissetate o mulattiere OC: ottime capacità tecniche, percorso su sentieri dal fondo molto sconnesso con presenza anche di ostacoli EC: è il massimo livello, estremo, percorso su sentieri molto irregolari con ostacoli e gradoni continui. Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti significativi con pendenze sostenute. Si può rilevare come, la scala di classificazione esposta qui sopra, approvata dal Gruppo di Lavoro del CAI, si riferisce anche a quei sentieri più irregolari, quelli cioè in cui è possibile il superamento solamente attraverso tecniche trialistiche (OC e EC) 62 . 2.2. Il codice della strada Conclusa la trattazione delle regole di autoregolamentazione sviluppatesi in USA ed approdate da qualche tempo anche in Italia, ci si appresta ora alla disamina della normativa applicabile al nostro tema in base alla legislazione nazionale. 62 CHIEPPA R., Montagna e bici, cit. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 48
La fonte normativa che nel nostro Paese disciplina i rapporti tra biker è il codice della strada (D.lgs. 285/1992) 63 , in quanto è una legge quadro che detta le prime regole base per l’utilizzo della bicicletta su qualsiasi percorso, sia urbano che di montagna 64 . Più da vicino, l’articolo che in primis consente di applicare il codice della strada alla bicicletta è l’art. 50, il quale annovera tra i veicoli anche il velocipede: “i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita” 65 . Stabilito pacificamente che la bicicletta è un veicolo e che come tale viene ricondotto alla disciplina del codice della strada, valutiamo di seguito i principi generali che possono essere estrapolati dal codice in materia bikeristica: 1) Il senso di marcia ed i divieti: si applicano le stesse regole applicate agli altri veicoli e devono essere rispettate non soltanto su strade urbane ma anche su percorsi forestali; 2) Il rispetto delle precedenze nell’affrontare gli incroci: anche percorrendo mulattiere o strade forestali è importante avere sempre la 63 Il codice della strada ha subito dal 1992 molte integrazioni e modifiche e in questi tempi è sottoposto a nuovi disegni e progetti volti ad inasprire le pene e a disciplinare il rilascio della patente di guida. Tuttavia a noi interessa l’aspetto relativo alla bicicletta e non sono previste per ora modifiche agli articoli analizzati. 64 L’art. 150 del codice della strada prevede al comma 2 l’applicazione implicita del codice della strada anche sulle strade di montagna o di forte pendenza, “Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia”. 65 Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 24, L. 3.02.2003, n. 14. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo." This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 49
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che detta le prime regole base per l’utilizzo della bicicletta su qualsiasi<br />
percorso, sia urbano che di montagna 64 .<br />
Più da vicino, l’articolo che in primis consente di applicare il codice<br />
della strada alla bicicletta è l’art. 50, il quale annovera tra i veicoli<br />
anche il velocipede: “i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più<br />
ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di<br />
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul<br />
veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata<br />
assistita” 65 .<br />
Stabilito pacificamente che la bicicletta è un veicolo e che come tale<br />
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seguito i principi generali che possono essere estrapolati dal codice in<br />
materia bikeristica:<br />
1) Il senso di marcia ed i divieti: si applicano le stesse regole applicate agli<br />
altri veicoli e devono essere rispettate non soltanto su strade urbane ma<br />
anche su percorsi forestali;<br />
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percorrendo mulattiere o strade forestali è importante avere sempre la<br />
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Il codice della strada ha subito dal 1992 molte integrazioni e modifiche e in<br />
questi tempi è sottoposto a nuovi disegni e progetti volti ad inasprire le pene e<br />
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l’aspetto relativo alla bicicletta e non sono previste per ora modifiche agli<br />
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L’art. 150 del codice della strada prevede al comma 2 l’applicazione<br />
implicita del codice della strada anche sulle strade di montagna o di forte<br />
pendenza, “Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se<br />
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procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine<br />
destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il<br />
conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di<br />
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Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 24, L. 3.02.2003, n. 14. Si<br />
riporta di seguito il testo previgente: "1. I velocipedi sono i veicoli con due o<br />
più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di<br />
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul<br />
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