10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Può accadere, tuttavia, che, a seguito di un errore di progettazione, o di<br />

costruzione, una mountain bike sia immessa sul mercato anche se<br />

difettosa e che dal difetto consegua un danno all’acquirente o ad un<br />

terzo (come nel caso analizzato dal Tribunale di Monza, 20 luglio<br />

1993 283 ).<br />

In linea generale, un prodotto, nel momento in cui viene posto sul<br />

mercato, deve essere adeguato agli scopi per cui è stato realizzato,<br />

perciò qualsiasi danno accorso nonostante il suo corretto utilizzo<br />

comporta un obbligo per il produttore di risarcimento del danno per<br />

vizio del prodotto.<br />

La responsabilità in capo al produttore è oggettiva (deriva direttamente<br />

dal fatto di aver immesso sul mercato un prodotto viziato), ma l’onere<br />

probatorio è in capo al soggetto leso, il quale dovrà dimostrare il vizio,<br />

il danno e il nesso tra i due, nonché la qualifica di produttore in capo al<br />

soggetto citato in giudizio (salvo il caso in cui tale onere sia posto in<br />

capo al fornitore del bene quando la vendita è avvenuta da parte di un<br />

soggetto diverso dal produttore stesso).<br />

Molto spesso però, visti i costi di acquisto e vista l’impossibilità di<br />

trasportare la propria mountain bike fino al luogo vacanziero, il turista<br />

noleggia la bicicletta da un soggetto autorizzato, stipulando con esso un<br />

contratto di locazione.<br />

Il locatore, tra gli altri obblighi, deve assicurare al conduttore il corretto<br />

godimento del bene preso in locazione ed una adeguata manutenzione<br />

del mezzo. Così quando a seguito di un contratto di locazione, il<br />

conduttore (nonostante il corretto utilizzo della mountain bike)<br />

consegue un danno per mancata manutenzione, il locatore sarà tenuto al<br />

risarcimento del danno stesso derivante da responsabilità contrattuale<br />

per inadempimento.<br />

Il lavoro svolto consente di sottolineare come, la responsabilità civile<br />

gravante sugli operatori accompagni l’emersione e la diffusione della<br />

283 In Corriere Giur., 1993, 1456, n. VERARDI.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

156

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!