Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
In capo a tali soggetti però, come osservato nel lavoro svolto, gravano<br />
ugualmente delle responsabilità civili che, molto spesso, sono<br />
assimilabili a quelle incombenti alle categorie di soggetti pr<strong>of</strong>essionali.<br />
All’accompagnatore di mountain bike infatti viene richiesta una<br />
diligenza superiore a quella “del buon padre di famiglia”, proprio in<br />
virtù dell’obbligazione nascente con il cliente.<br />
Solo dimostrando la correttezza del proprio comportamento e la<br />
diligenza tenuta, l’accompagnatore/maestro di mountain bike potrà<br />
interrompere il nesso causale e sollevare così la propria responsabilità<br />
civile.<br />
Situazione differente si ha invece per quanto riguarda il ruolo del<br />
gestore dell’impianto di risalita durante la fase di discesa del biker<br />
lungo le aree appositamente adibite per tale scopo.<br />
Se risulta pacifica la responsabilità di tipo contrattuale in capo al<br />
gestore durante la fase di risalita con l’impianto (a seguito del contratto<br />
atipico di fruizione del park, che per questa fase è assimilato al<br />
contratto di trasporto), non è invece altrettanto pacifica la natura della<br />
responsabilità per la fase di discesa. Le teorie maggiormente seguite<br />
tendono a qualificare il gestore come custode dell’area ex art. 2051 c.c.<br />
e, chi invece ritiene in capo allo stesso una responsabilità contrattuale<br />
anche per la fase di discesa, fa leva su tutti quegli obblighi accessori<br />
nascenti dalla conclusione del contratto atipico di fruizione del park. In<br />
capo al gestore si viene a creare una specie di responsabilità oggettiva,<br />
sussistente indipendentemente dal comportamento adottato dallo stesso.<br />
Solamente dimostrando il caso fortuito o la condotta colposa del<br />
fruitore, il gestore potrà liberarsi dalla responsabilità civile.<br />
Nell’ultima parte dell’indagine si è trattata inoltre la responsabilità<br />
civile nascente in capo al produttore, al fornitore ed al locatore di<br />
mountain bike. Esse (ed in special modo le biciclette da downhill) sono<br />
infatti molto costose e particolari: sono formate da materiali<br />
all’avanguardia, volti a garantire miglior maneggevolezza e resistenza<br />
nel tempo.<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
155