10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In capo a tali soggetti però, come osservato nel lavoro svolto, gravano<br />

ugualmente delle responsabilità civili che, molto spesso, sono<br />

assimilabili a quelle incombenti alle categorie di soggetti pr<strong>of</strong>essionali.<br />

All’accompagnatore di mountain bike infatti viene richiesta una<br />

diligenza superiore a quella “del buon padre di famiglia”, proprio in<br />

virtù dell’obbligazione nascente con il cliente.<br />

Solo dimostrando la correttezza del proprio comportamento e la<br />

diligenza tenuta, l’accompagnatore/maestro di mountain bike potrà<br />

interrompere il nesso causale e sollevare così la propria responsabilità<br />

civile.<br />

Situazione differente si ha invece per quanto riguarda il ruolo del<br />

gestore dell’impianto di risalita durante la fase di discesa del biker<br />

lungo le aree appositamente adibite per tale scopo.<br />

Se risulta pacifica la responsabilità di tipo contrattuale in capo al<br />

gestore durante la fase di risalita con l’impianto (a seguito del contratto<br />

atipico di fruizione del park, che per questa fase è assimilato al<br />

contratto di trasporto), non è invece altrettanto pacifica la natura della<br />

responsabilità per la fase di discesa. Le teorie maggiormente seguite<br />

tendono a qualificare il gestore come custode dell’area ex art. 2051 c.c.<br />

e, chi invece ritiene in capo allo stesso una responsabilità contrattuale<br />

anche per la fase di discesa, fa leva su tutti quegli obblighi accessori<br />

nascenti dalla conclusione del contratto atipico di fruizione del park. In<br />

capo al gestore si viene a creare una specie di responsabilità oggettiva,<br />

sussistente indipendentemente dal comportamento adottato dallo stesso.<br />

Solamente dimostrando il caso fortuito o la condotta colposa del<br />

fruitore, il gestore potrà liberarsi dalla responsabilità civile.<br />

Nell’ultima parte dell’indagine si è trattata inoltre la responsabilità<br />

civile nascente in capo al produttore, al fornitore ed al locatore di<br />

mountain bike. Esse (ed in special modo le biciclette da downhill) sono<br />

infatti molto costose e particolari: sono formate da materiali<br />

all’avanguardia, volti a garantire miglior maneggevolezza e resistenza<br />

nel tempo.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

155

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!