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• egli deve inoltre effettuare il pagamento nei termini convenuti.<br />

Il conduttore ha poi l’obbligo sancito nell’art. 1590 c.c. di consegnare la<br />

cosa locata nello stesso stato in cui gli è stata consegnata, fatta<br />

eccezione per il deterioramento dovuto al normale godimento del bene<br />

(ad esempio deterioramento dello pneumatico o dei freni…) 274 .<br />

La responsabilità del locatore derivante da vizi occulti della cosa, rileva<br />

quindi ai fini contrattuali e contro di esso, il conduttore, potrà muovere<br />

un’azione volta all’accertamento dell’inadempimento contrattuale,<br />

nonché alla richiesta di risarcimento dei danni.<br />

Il locatore potrà limitare la sua responsabilità solamente dimostrando<br />

l’imputabilità dell’evento a caso fortuito o alla condotta illecita del<br />

conduttore 275 .<br />

Possiamo concludere sancendo che, al verificarsi di un vizio del<br />

veicolo, non conosciuto o conoscibile dal conduttore, ma conoscibile<br />

dal locatore o comunque conseguente ad un comportamento negligente<br />

del locatore stesso, il conduttore potrà agire nei confronti di<br />

quest’ultimo attraverso tre pretese: la richiesta di diminuzione del<br />

prezzo, la richiesta di recesso dal contratto e la richiesta di risarcimento<br />

del danno derivante dal bene locato in conseguenza all’inadempimento<br />

del locatore.<br />

Dal punto di vista civilistico sarà opportuno che anche il locatore (oltre<br />

ovviamente il produttore ed il fornitore) si adeguino a stipulare<br />

un’adeguata copertura assicurativa (come quella vista nel paragrafo 2.6.<br />

cui al citato art. 1587 c.c., comma 1 e di agire nei confronti del conduttore<br />

inadempiente.<br />

274<br />

Ovviamente in tali casi sorge in capo al locatore l’obbligo di provvedere al<br />

termine della locazione alle necessarie riparazioni ai sensi dell’art. 1576 c.c.<br />

.la cui inosservanza determina il suo inadempimento contrattuale con il<br />

successivo conduttore della bicicletta.<br />

275<br />

Cass. Civ. Sez. III, 13 maggio 2008, n. 11903, in Riv. Giur. Edilizia, 2008,<br />

I, 1300, n. DE TILLA secondo la quale in tema di danni prodotti dalla cosa<br />

locata, il principio secondo cui sul locatore – che ha l’obbligo, imposto<br />

dall’art. 1575 c.c., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di<br />

manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all’uso<br />

convenuto – grava una presunzione di responsabilità, che può essere vinta<br />

mediante la prova, <strong>of</strong>ferta dal locatore medesimo, dell’imputabilità,<br />

dell’evento al caso fortuito ovvero illecito del terzo.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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