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che egli li ha implicitamente accettati e perciò non potrà muovere<br />
l’azione di risarcimento) 271 . Inoltre al comma 2 la norma sancisce che<br />
“il locatore è tenuto a risarcire il conduttore dei danni derivanti da vizi<br />
della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al<br />
momento della consegna” 272 .<br />
Il conduttore dal canto suo non è però libero da vincoli: egli sarà<br />
responsabile per tutti i danni che andrà ad arrecare al bene perso in<br />
locazione (ed ai terzi).<br />
Inoltre il conduttore dovrà sottostare alle regole accettate all’atto<br />
conclusivo del contratto e rispettare l’art. 1587 c.c. il quale sancisce<br />
quelli che sono i suoi obblighi ed in particolare prevede che:<br />
• il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la<br />
diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso<br />
determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi<br />
dalle circostanze 273 ;<br />
271<br />
Cass. Civ. Sez. III, 26 aprile 2010 in Mass., 2010, 423, in cui si afferma il<br />
principio per cui il locatore è libero da responsabilità nell’eventualità in cui<br />
provi che si tratti di vizi conosciuti o facilmente conoscibili dal conduttore al<br />
momento della consegna del bene locato. Cass. Civ. Sez. III, 25 maggio 2010,<br />
n. 12708, in Arch. Locaz., 2011, 191, n. DE TILLA, in cui la Corte indica che<br />
allorquando il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di locazione,<br />
non abbia denunciato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente<br />
riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato a farli valere,<br />
accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e<br />
non può pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del<br />
canone, né il risarcimento del danno o l’esatto adempimento, inoltre Cass.<br />
Civ. Sez. III, 26 aprile 2010; Cass. Civ. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25278, in<br />
Mass., 2009.<br />
272<br />
Cass. Civ. Sez. III, 26 aprile 2010, n. 9910, in Mass., in cui la Corte<br />
sancisce che al secondo comma art. 1578 c.c. con riferimento all’eventualità in<br />
cui il conduttore abbia esercitato l’azione di risarcimento danni, il locatore è<br />
esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui egli <strong>of</strong>fra la prova di<br />
avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi.<br />
273<br />
Cass. Civ. Sez. III, 11 maggio 2010, n. 11345, in Mass. 2010, 479, in cui si<br />
sancisce l’obbligo del conduttore di osservare nell’uso della cosa locata la<br />
diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell’art. 1578 c.c. comma 1, con<br />
il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione<br />
e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente<br />
dall’altro obbligo, sancito dall’art. 1590 c.c., di restituire, al termine del<br />
trasporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il<br />
locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l’osservanza dell’obbligazione di<br />
147<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/